
L’uso dei reati associativi per contrastare il conflitto sociale: il processo contro il CSOA Askatasuna (1° parte)
InfoAut: Informazione di parte - Sunday, May 18, 2025Il processo contro 28 militanti del centro sociale Askatasuna e del movimento No Tav, conclusosi il 31 marzo scorso, costituisce il tassello principale[1] di un’articolata strategia volta a contrastare il conflitto sociale a Torino e in Val di Susa, in sintonia con quella profonda metamorfosi del sistema penale che, in relazione a specifici fenomeni, ha trasformato il processo da luogo di accertamento dei fatti e delle responsabilità individuali a strumento di lotta e di repressione.
di Claudio Novaro, da Studi sulla questione criminale
Per comprenderne adeguatamente le caratteristiche e la specificità è necessario allargare l’orizzonte analitico allo scenario complessivo, segnato dalla presenza di un movimento, come quello valsusino, che si oppone da oltre 30 anni alla costruzione di una grande opera, la linea ad alta velocità Torino-Lione, e agli interessi economici che la sostengono.
Più commentatori hanno rilevato[2] come Torino sia stata in questi anni una città laboratorio di pratiche ed innovazioni di contrasto nei confronti dell’attività dei militanti e degli attivisti dei movimenti e dei circuiti antagonisti, a partire dalla decisione, collocabile all’inizio del 2010, di costituire uno specifico pool di magistrati all’interno della Procura che si occupasse inizialmente proprio delle vicende legate alla protesta contro il TAV e che poi, come spesso avviene, ha finito per diffondersi sull’intero fronte dei procedimenti connessi alle lotte sociali[3].
Questo particolare modulo organizzativo – che ha comportato la costruzione di un circuito processuale ad alta velocità, nato, con straordinaria capacità profetica, prima della commissione dei reati per cui è stato creato – ha consentito che venissero drenate sul fronte della repressione giudiziaria del conflitto sociale, prima valsusino e poi anche metropolitano, importanti risorse umane ed economiche, “distogliendo alcuni PM dai loro normali compiti d’ufficio per destinarli ad una sezione che non aveva però, in allora, materiale su cui investigare”[4].
Sul piano giudiziario si sono di lì in avanti sperimentate innovative soluzioni giuridiche, dall’applicazione al conflitto sociale delle categorie giuridiche introdotte negli anni dell’emergenza[5], all’utilizzo massivo di misure di prevenzione[6], fino alla recente proposta di contestare la fattispecie di quasi reato di cui all’art. 115 c.p. per sanzionare con misure di sicurezza condotte esterne alle ipotesi di concorso nel reato[7].
Il radicamento cittadino di Askatasuna, il suo insediamento sociale e territoriale nel quartiere Vanchiglia, gli stretti rapporti con i comitati popolari della Val di Susa richiedevano probabilmente una strategia più complessa e sofisticata di quella messa in campo per silenziare altre aree politiche (ad esempio quella anarchica), dove l’utilizzo della risposta giudiziaria e del processo penale, con la contestazione di un’ipotesi di associazione sovversiva (poi rivelatasi del tutto infondata all’esito del processo), era stata contestuale all’immediato sgombero della casa occupata dell’Asilo, sino ad allora centro propulsore delle lotte contro gli sfratti e il CPR di corso Brunelleschi.
Nel caso di Askatasuna, la strategia più propriamente giudiziaria è stata affiancata da una serie di misure, alternative ai tempi lunghi del processo penale, che miravano, da un lato, ad allontanare dai luoghi del conflitto gli attivisti, con l’emissione da parte della Questura di centinaia di fogli di via dalla Val di Susa[8], dall’altro, ad incrinare le basi materiali dell’attività politica del centro sociale (con sequestri periodici degli impianti di amplificazione per i concerti, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa in tema di somministrazione di bevande o generi alimentari, di emissione di scontrini fiscali, di sicurezza dei concerti e di regolarità edilizia dell’edificio che ne ospita la sede).
Le indagini e la fase cautelare.
In questo contesto si colloca il procedimento penale da poco terminato, nato da un’intuizione investigativa della Digos torinese dell’autunno 2019, secondo cui, come verrà spiegato da uno dei suoi dirigenti a dibattimento, nell’analizzare una serie di vicende oggetto di separati procedimenti penali
emergevano “dei tratti comuni … Quindi, sostanzialmente ricorrenza di un nucleo di soggetti, ricorrenza di mezzi, strumenti utilizzati per il compimento dell’azione delittuosa, essenzialmente ai danni delle Forze dell’ordine, ricorrenza di dinamiche e metodologie diciamo operative che erano state riscontrate, ricorrenza di scenario …”. Di qui l’ipotesi che non si trattasse di fatti isolati, ma della “concretizzazione di un programma delittuoso comune, condiviso …”[9] e la contestuale richiesta – ovviamente fatta propria dalla Procura e accolta dai diversi magistrati che si sono alternati nella funzione di giudice per le indagini preliminari – di intercettare le utenze telefoniche di una ventina di soggetti, le case e le autovetture di alcuni militanti, intercettazioni durate poi per circa due anni.
Tale lavoro investigativo – appannaggio, come quasi sempre avviene nei procedimenti legati alla protesta sociale, della Digos territoriale – partoriva un impianto accusatorio, riassunto in un’annotazione conclusiva di oltre 1.500 pagine, fondato, anzitutto, sull’ipotesi di sussistenza di un’associazione sovversiva costituita da 71 persone, tra cui 62 attivisti del centro sociale e 9 soggetti definiti “militanti dell’ala oltranzista No Tav”.
Nel dicembre 2021, la Procura richiedeva l’applicazione di 16 misure della custodia cautelare in carcere, 4 arresti domiciliari e un divieto di dimora. Gli indagati per il reato associativo erano ridotti a 32, tutti appartenenti al centro sociale, a cui si aggiungevano altri 54 soggetti, sottoposti ad indagini, unitamente ai primi, in relazione ad altri 102 reati, di cui 97 commessi in Val di Susa, tra il luglio 2020 e il settembre 2021.
Cinque tra tali reati riguardavano, invece, un episodio avvenuto il 22 maggio 2020 presso lo spazio popolare Neruda (un’occupazione abitativa avviata da alcuni militanti del centro sociale, in cui vivono oltre un centinaio di persone, in larga parte immigrate), relativo all’allontanamento violento di un uomo di origine nigeriana dallo stabile, e con lui della moglie e di una figlia, per cui venivano ipotizzati gravissimi reati, primi fra tutti quelli di rapina, di sequestro di persona e di estorsione, quest’ultimo per aver richiesto il pagamento di un affitto per abitare in una stanza dell’immobile occupato, in mancanza del quale la famiglia sarebbe stata cacciata a forza.
Il G.i.p., con ordinanza del 23 febbraio 2022, depotenziava fortemente l’impianto accusatorio: riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, qualificava diversamente i fatti dello spazio popolare Neruda, applicava nei confronti degli indagati due misure della custodia in carcere, due arresti domiciliari e 9 misure non custodiali, per alcune resistenze a pubblico ufficiale avvenute in Val di Susa e per i fatti del Neruda.
La vicenda cautelare aveva poi un decorso lungo e complesso, tra richieste di riesame delle difese, appello dei PM, parzialmente accolto una prima volta dal tribunale del riesame, successivo annullamento della Cassazione, e poi nuovo accoglimento da parte del tribunale[10].
Nell’ultima discussione avanti al tribunale del riesame, la Procura inaspettatamente richiedeva (e puntualmente otteneva) di riqualificare il reato associativo in associazione per delinquere (inopinatamente aggravata, in modo tale da inasprire le future eventuali sanzioni, dalla circostanza dello scorrere in armi le campagne e le pubbliche vie).
Tale scelta probabilmente muoveva dalla consapevolezza della incongruità e pericolosità di un’ipotesi accusatoria che identificava direttamente il centro sociale Askatasuna con una vera e propria associazione sovversiva e che rischiava di confondere accordo criminoso e mera attività politica, in spregio al diritto costituzionalmente protetto di cui all’art. 18 (diritto di associazione).
L’individuazione di un sottogruppo criminale nell’ambito del centro sociale, contenuta nel nuovo capo di imputazione, anche se appariva meno coerente con il teorema investigativo iniziale, consentiva di sottrarsi a possibili censure e, soprattutto appariva in sintonia con il tentativo di depotenziare le finalità ideali e politiche dei militanti del centro sociale, trattati alla stregua di meri delinquenti, mossi solo, come il P.M. ha affermato in più occasioni nel corso del processo, da una sorta di istinto alla violenza.
Il dibattimento.
Dopo la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, accolta integralmente nel decreto che dispone il giudizio, si è così arrivati a dibattimento con un’accusa, rivolta questa volta solo a 16 militanti del centro sociale, per aver costituito al suo interno un’associazione per delinquere “finalizzata alla commissione”: a) di numerosi reati di resistenza a p.u., violenza privata, incendio e danneggiamento, commessi dal 2011 in poi, “per opporsi alla realizzazione della TAV, organizzando, dirigendo, partecipando agli scontri violenti contro le forze dell’ordine, il cantiere ed i dipendenti delle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori”; b) di analoghi reati, commessi a Torino dal 2009, consistenti in plurime iniziative “di protesta violenta poste in essere in occasione di manifestazioni pubbliche contro le politiche del Governo, contro esponenti politici o militanti di associazioni e/o movimenti portatori di ideologie contrapposte”; c) di reati di violenza privata, “ … al fine di esercitare il controllo sul quartiere Vanchiglia ed allontanare da esso i ripetuti controlli di polizia”; d) di reati di violenza privata, rapina, estorsione e sequestro di persona “al fine di esercitare il controllo sull’immobile abusivamente occupato” denominato spazio popolare Neruda[11].
Il processo ha, anzitutto, consentito di acquisire importanti elementi di conoscenza in ordine alle concrete modalità di militarizzazione di una porzione del territorio della Val di Susa, al fine di contenere la protesta popolare, e alle ingenti risorse finanziarie spese nel suo ambito.
Dalle testimonianze del direttore di TELT (la società a partecipazione pubblica italo-francese incaricata dei lavori per l’alta velocità), nonché dalle richieste risarcitorie avanzate dall’Avvocatura dello Stato, nell’interesse della presidenza del consiglio e dei ministeri dell’interno e della difesa, si è appreso che “per l’anno 2020 il Ministero dell’Interno ha impiegato 205.988 agenti per presidiare i luoghi 24 ore su 24 e poi per contenere gli eventi per cui è processo”. Tale cifra ammonta a 266.451 agenti per l’anno 2021, con una spesa per entrambi gli anni, per l’alloggiamento dei reparti, di euro 1.713.016 e di euro 1.149.339 per il vettovagliamento. A tali importi vanno aggiunte quelli per il carburante impiegato, per le indennità per straordinari e trasferte, che portano la cifra complessiva “del costo sostenuto dall’Amministrazione dell’Interno per assicurare il ripristino dell’ordine pubblico”, a seguito dei fatti contestati agli imputati, ad euro 4.176.185,85[12].
Quanto a TELT – come si evince dalla memoria conclusiva della società, costituitasi a sua volta parte civile contro gli imputati – ha investito ben 3 milioni di euro per lo studio di nuove varianti progettuali, per approfondimenti e nuove progettazioni di sviluppo della cantierizzazione, disposti per la necessità di verificare se trasferire il sito in costruzione in altra e diversa zona a seguito degli attacchi subiti dai manifestanti, e altri 30 milioni di euro per la sicurezza del cantiere, vale a dire per gli apprestamenti a tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità dei lavoratori, per la prevenzione di atti vandalici e i danneggiamenti[13].
Le memorie e le conclusioni della pubblica accusa.
A conclusione dell’istruttoria dibattimentale, i pubblici ministeri presenti al processo hanno depositato due memorie finali, poi richiamate oralmente in sede di discussione, il cui esame consente di illuminare compiutamente il punto di vista degli inquirenti, sia sul piano delle modalità di valutazione della piattaforma probatoria, che su quello delle regole epistemologiche usate per sostenere la responsabilità degli imputati.
La prima evidenza che balza agli occhi dalla lettura di tali memorie riguarda la evidente difficoltà di padroneggiare la proposta dicotomia tra centro sociale e associazione criminale.
Di fronte a un’ipotesi accusatoria che prevede la costituzione di un comparto associato separato, nell’ambito del centro sociale Askatasuna, occorreva evitare l’errore fondamentale di fare quello che, in via teorica, nei suoi scritti precedenti, la Procura contestava, vale a dire “un’indebita sovrapposizione” tra Askatasuna e il sodalizio in questione, utilizzando delle risultanze riferite alla prima (o addirittura al movimento No Tav) per dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del secondo.
Le memorie contengono, invece, platealmente un’operazione di tipo traslativo, che mescola e confonde disinvoltamente le attività del centro sociale con quelle riferibili ad una struttura associativa criminosa, nonché il ruolo legittimo dentro Askatasuna dei singoli militanti con quello di rilievo penale nell’ambito dell’associazione per delinquere.
Così, le basi operative dell’associazione per delinquere vengono individuate nella sede del centro sociale di Corso regina Margherita 47, nello Spazio popolare Neruda, del presidio No Tav cd. dei Mulini in Val di Susa, nell’Infoshop Senza Pazienza, nell’associazione sportiva Aurora Vanchiglia, confondendo spazi di movimento con le strutture di un sodalizio criminoso.
Così, quanto ai canali di finanziamento dell’associazione, vengono indicati dati probatori riferiti al centro sociale (le cene di autofinanziamento la vendita di libri del Senza Pazienza), addirittura finendo per considerare tali gli introiti relativi al Festival Alta felicità, che si tiene ogni anno in Val di Susa, con la partecipazione di importanti artisti e di decine di migliaia di persone.
In seconda battuta, nel tentativo di fare i conti con la pluralità di iniziative poste in essere dagli imputati, in qualità di attivisti del centro sociale, assai poco sintomatiche della partecipazione ad un reato associativo e, invece, del tutto in sintonia con la militanza politica e sociale dei circuiti antagonisti, ecco spuntare un’ipotesi interpretativa tanto surreale quanto priva di supporti probatori.
Il programma delittuoso del sodalizio criminoso prevederebbe, secondo gli inquirenti, “una sofisticata strategia: la sua dissimulazione dietro lo schermo di iniziative pubbliche aventi una funzione sociale, realizzate attraverso diramazioni del centro sociale (quali Spazio Popolare Neruda, lo Sportello Prendo Casa, il Senza Pazienza, la squadra popolare ASD Aurora Vanchiglia, e la storica succursale dei Murazzi) o semplici azioni a favore della collettività (spesa solidale, corsi di lingua per stranieri, aiuti per le famiglie sfrattate…..), al fine di procurarsi il sostegno di una parte dell’opinione pubblica. In tale prospettiva si inserisce anche la tattica di compiere azioni violente nel corso di iniziative organizzate da movimenti più moderati (come quelli dei No Tav o dei Fridays For Future o gli studenti), sempre allo scopo di avvantaggiarsi dell’appoggio di ampi strati della società civile, alla quale sono celate le vere intenzioni del sodalizio”[14]. Insomma, una sorta di nicodemismo applicato al conflitto sociale.
Il richiamo alle attività “sociali” del CSOA (la spesa sociale, gli aiuti agli sfrattati, il doposcuola per i bambini stranieri ecc..), lette come una sorta di schermo dietro a cui proteggersi in caso di azioni giudiziarie o per coprire le proprie nefandezze criminose, contrasta visibilmente con tutto il complesso e articolato testimoniale raccolto sul punto nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Tanto che la Procura, nelle sue memorie, nemmeno si è sobbarcata la fatica di spiegare sulla base di quali riscontri e di quali criteri di inferenza sia giunta ad affermazioni tanto impegnative quanto paradossali.
[1] In un recente articolo uscito il 16 aprile scorso sul sito Volerelaluna, Livio Pepino lo ha definito “il processo politico più rilevante degli ultimi vent’anni, nel quale la Digos e la Procura torinese hanno investito uomini, tempo, mezzi, tecnologie e hanno messo in gioco la propria credibilità”(https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2025/04/16/15-giorni-dopo-lassoluzione-di-askatasuna-un-silenzio-istruttivo/
[2] Si vedano, tra gli altri, Alessandra Algostino, “Askatasuna e la città, doppio laboratorio”, in Il Manifesto del 4.2.2024.
[3] Dal 2015 la sezione Tav è stata accorpata alla vecchia sezione “Reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico”, con l’istituzione di un unico gruppo specializzato denominato “Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, reati in occasione di manifestazioni pubbliche”.
[4] https://www.notav.info/documenti/no-tav-e-repressione-una-storia-antica-da-caselli-a-spataro in NoTav.Info del 23.9.2016.
[5] Ad esempio, le aggravanti per terrorismo e i delitti di attentato con finalità di terrorismo contestati ai militanti del movimento No Tav. Sul punto si veda, in particolare, Xenia Chiaramonte, Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No TAV, Meltemi, 2019.
[6] Sono noti i plurimi e non sempre riusciti tentativi di applicare quella della sorveglianza speciale a numerosi militanti anarchici, poi agli attivisti che si erano recati nel Nord della Siria a combattere con il popolo curdo, infine ad alcuni militanti dei centri sociali cittadini. Parallelamente anche gli avvisi orali emessi in questi anni dalla Questura torinese si contano nell’ordine delle decine.
[7] Si tratta di un’ipotesi contenuta nel capo di incolpazione provvisorio emesso nell’ambito dell’avviso di conclusione delle indagini relativo ai fatti accaduti il 4.3.2023, nel corso del corteo indetto in solidarietà con Alfredo Cospito. Un considerevole numero di manifestanti è stato fermato prima di raggiungere la zona del concentramento e 27 persone sono state trovate in possesso di oggetti vari (maschere antigas, caschi, guanti, scalda-colli, occhialini da piscina, medicinali per lenire l’effetto dei lacrimogeni, artifizi pirotecnici … ecc.). La Procura torinese ha ritenuto di poter contestare in questo caso agli indagati, unitamente a diversi altri delitti e contravvenzioni, “il quasi reato di cui all’art. 115 c.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 337, 339 … c.p., 110, 112, 61 n. 7, 419 c.p. perché si accordavano per porre in essere in concorso condotte di resistenza aggravata e devastazione … Gli stessi venivano fermati prima dell’inizio della manifestazione sia nelle vicinanze di posti occupati anarchici sia nei pressi del luogo del concentramento nel corso dei controlli preventivi effettuati dalla Digos e accompagnati negli uffici di Polizia in quanto trovati in possesso di ecc. ecc. …. a dimostrazione del comune intento di partecipare ad una manifestazione con finalità violente”.
[8] In larga parte poi disattesi e violati, che hanno però innescato e alimentato una pletora di nuovi procedimenti, tanto più pericolosi e gravidi di pesanti conseguenze sanzionatorie a partire dall’anno 2023, con la trasformazione, in forza del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, del reato contravvenzionale di cui all’art. 76 del D.lgs. 159/2011 in un delitto, punito con la pena della reclusione da 6 a 18 mesi e della multa fino a 1.000 euro.
[9] Trascrizioni udienza 12.1.2023, pagg. 4 e 5.
[10] Particolarmente inconsueta sul piano motivazionale, in quanto fondata su un curioso meccanismo indiziario di tipo “statistico-presuntivo”, secondo cui la sussistenza del reato associativo si ricaverebbe dalla presenza continuativa degli allora indagati a eventi poi sfociati in fatti reato, a prescindere dalla circostanza che a quegli stessi fatti abbiano partecipato altri militanti del centro sociale non indagati e, insieme a loro, centinaia di altri soggetti.
[11] Sulla particolarità ed atipicità della contestazione relativa ad una associazione finalizzata alla commissione di reati di resistenza, si veda Luigi Ferrajoli, “Lo stato odierno, in Italia, della libertà di dissenso”, in Il Manifesto del 28.1.2025.
[12] Nella propria richiesta risarcitoria, a tale ragguardevole cifra l’Avvocatura dello Stato ha aggiunto altri tre milioni i euro, per il danno di immagine provocato alle pubbliche amministrazioni, pervenendo ad una richiesta finale di 6.700.000 euro.
[13] Anche se la parte civile TELT si è poi limitata a richiedere, nelle sue conclusioni finali, una provvisionale immediatamente esecutiva ammontante ad un milione di euro, nei confronti dei soli imputati del reato associativo. Per una disamina più dettagliata delle richieste risarcitorie delle parti civili, mi permetto di rimandare ad un mio recente articolo dell’11 marzo scorso: Conflitto sociale, repressione, media: ancora il caso Askatasuna (https://volerelaluna.it/societa/2025/03/11/conflitto-sociale-repressione-media-ancora-il-caso-askatasuna/).
[14] Memoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, pag. 92.
Per citare questo post:
C. Novaro, (2025), L’uso dei reati associativi per contrastare il conflitto sociale: il processo contro il CSOA Askatasuna, in Studi sulla questione criminale online al link: https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/05/15/luso-dei-reati-associativi-per-contrastare-il-conflitto-sociale-il-processo-contro-il-csoa-askatasuna/