
Quando la giustizia esclude e uccide
InfoAut: Informazione di parte - Friday, June 12, 2026Talvolta episodi apparentemente marginali o circoscritti mettono in luce dinamiche sociali consolidate e consentono di apprezzare come le rigidità culturali si radichino non solo nelle grandi questioni, ma anche nelle piccole pratiche quotidiane.
Di Claudio Novaro da Volere la Luna
In alcuni settori della magistratura sembra esservi, non da oggi, una scarsa consapevolezza di quel “potere terribile” di cui la stessa è titolare, un potere il cui esercizio discrezionale incide profondamente sui diritti fondamentali, sulla libertà e sulle condizioni personali dei soggetti che lo subiscono. La capacità di soppesare attentamente le conseguenze delle proprie azioni, cardine di quell’etica della responsabilità su cui ci si interroga da almeno un paio di secoli, richiede, per evitare di prendere decisioni incongrue, anche un minimo di empatia con la vita reale delle persone, con le loro relazioni, con le loro fragilità, anche.
Partiamo dall’inizio. Ho conosciuto F. alcuni mesi fa, perché era uno dei giovani denunciati dalla polizia per le manifestazioni a favore della Palestina dell’autunno scorso. Con sorprendente velocità, a F. e a diversi suoi compagne e compagni sono state applicate nel febbraio di quest’anno una serie di misure cautelari. F., originario della provincia di Savona, a differenza di tutti gli altri e le altre, si è visto applicare la misura del divieto di dimora a Torino, città dove viveva da diversi anni, dove aveva studiato, dove aveva le sue più importanti relazioni amicali e affettive. Questa decisione, confermata dal Tribunale del riesame, l’aveva gettato nello sconforto. Nell’ultima conversazione telefonica che aveva avuto con il mio studio gli era stato spiegato che si trattava di una misura temporanea, destinata ad essere modificata o revocata nel giro di qualche mese. Dopo un paio di giorni F. ha deciso di togliersi la vita. Non so dire che peso gli orrori del mondo, di questo mondo sempre più plasmato dal linguaggio e dalla grammatica della guerra, segnato da diseguaglianze e sopraffazioni, possano avere avuto sulla sua scelta così definitiva e radicale. Certo è che dal biglietto che ha lasciato sull’auto, prima di gettarsi da un dirupo, sembra di capire che il provvedimento giudiziario, che riteneva profondamente iniquo, abbia avuto un peso non irrilevante.
Non ho conosciuto, invece, direttamente C. Anche lui è stato di recente denunciato a Torino per le manifestazioni e i cortei a favore della Palestina e purtroppo anche lui, a sua volta, pochi giorni fa, ha deciso di mettere fine alla sua esistenza. Le sue compagne e i suoi compagni gli hanno dedicato la scorsa settimana un commosso ricordo collettivo (https://infoaut.org/bisogni/ciao-chimi-chi-lotta-non-e-mai-solo-chi-sogna-non-muore-mai). Alcuni tra loro, colpiti a loro volta dalla misura dell’obbligo di dimora a Torino (tra l’altro proprio nello stesso procedimento in cui anche F. era coinvolto) hanno urgentemente chiesto alla giudice di poter partecipare sabato 6 giugno al suo funerale. Le esequie si sarebbero tenute a Settimo Torinese, un comune che confina con Torino, ma a cui, visti gli obblighi cautelari in corso, avrebbero potuto accedere solo previa autorizzazione della giudice che aveva in carico il fascicolo. Costei, preventivamente contattata nella mattinata di venerdì, si era detta disponibile a concedere tale autorizzazione, salvo poi allontanarsi dall’ufficio nel pomeriggio, senza dare indicazioni di sorta. L’istanza è stata così assegnata al magistrato di turno che ha ritenuto di respingerla con una laconica motivazione, fondata su “l’assenza di legame parentale, nonché l’inesistenza di comprovate ragioni, quali quelle ad esempio di salute, rilevanti dal punto di vista costituzionale”, una motivazione che, in tutta evidenza, trascura quella dimensione profonda ed etica dei rapporti affettivi che sfugge alla rigidità delle norme. Anche il colloquio esplicativo che chi scrive ha avuto sabato mattina con lo stesso giudice, a decisione già presa, non ha minimamente inciso sulle sue convinzioni.
Vale la pena allora di formulare alcune brevi considerazioni.
La prima rimanda alla stessa misura applicata: un obbligo di dimora, accompagnato dall’obbligo di fare rientro a casa nelle ore serali e notturne. Il minimo che si può dire è che appare altamente illogica la scelta di applicare un presidio cautelare di tal fatta a fronte di reati che, in ipotesi d’accusa, sarebbero stati commessi in orario non serale e nella stessa città dove viene imposto l’obbligo. Ci si trova di fronte, come pare ovvio, a una misura meramente punitiva, scarsamente adeguata rispetto alle esigenze cautelari che pretenderebbe di neutralizzare. Peraltro, sul fronte della risposta giudiziaria ai reati di piazza, da tempo Torino riveste un ruolo di avanguardia in ambito nazionale.
Da una, ancora parziale, raccolta di dati sui processi in corso contro i manifestanti Pro Palestina, fatta da avvocate e avvocati della Rete di resistenza legale, risulta che a differenza di molti altri circondari, dove in genere si procede con imputati a piede libero, a Torino i procedimenti avviati sono non solo decisamente più numerosi, ma anche caratterizzati da una pletora di misure cautelari. In diversi casi, 27 in totale, la Procura ha richiesto l’applicazione di misure di particolare afflittività, dagli arresti domiciliari sino alla custodia in carcere, in contrasto con il principio del minimo sacrificio necessario, ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Per fortuna tali richieste nella quasi totalità dei casi sono state respinte dai giudici, che hanno però applicato numerose misure non custodiali, modulandole diversamente a seconda dei reati contestati.
La seconda osservazione, invece, riguarda la decisione del giudice di respingere la richiesta di partecipazione al funerale. Una giustizia che espunge da sé ogni sentimento di umana compassione e sensibilità finisce per assumere i tratti morali dell’ingiustizia. In astratto la funzione delle norme (per paradossale che possa sembrare, anche di quella di natura meramente cautelare), e della loro applicazione giudiziale, deve essere finalizzate alla costruzione di migliori relazioni sociali. La vicenda in esame appare paradigmatica di un’idea del diritto penale governato da una visione punitiva, una visione, come è stato detto, verticale e autoritaria, che privilegia l’applicazione rigidamente formale della legge, indifferente a qualsiasi comprensione del contesto umano, delle dinamiche e delle interazioni che lo sostanziano. “L’intelligenza delle emozioni” applicata alle decisioni giudiziarie e amministrative significa anche questo, saper riconoscere il dolore e la vulnerabilità altrui, essere capace di tener conto della storia concreta delle persone, rispettare la loro dignità e i loro bisogni emotivi ed esistenziali. Lunga è la strada da percorrere se solo si pone mente alla circostanza che, solo poche settimane fa, attraverso l’uso di quella vergognosa norma sul fermo preventivo introdotta con l’ultimo decreto sicurezza, 91 aderenti ai movimenti anarchici sono stati bloccati, portati e trattenuti in questura per diverse ore, perché volevano partecipare ad un presidio a ricordo di due loro compagni morti.
Infine, mi pare che l’intero episodio ponga, a prescindere dal caso concreto, una serie di interrogativi di non poco conto. Senza scomodare impervi paragoni con vicende dell’antichità, in cui pure erano a confronto le ragioni dello Stato e la pietà verso i defunti, il tema è quello del dovere o meno di rispettare decisioni (o leggi) ingiuste o che si ritiene contrastino con la propria coscienza. La questione ha risonanze antiche e richiama il conflitto tra diritto e morale, tra l’osservanza del comando giuridico e l’autodeterminazione delle persone. Quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso, il tema della disobbedienza è entrato nel lessico della politica e viene costantemente praticato dai più svariati movimenti, ambientalisti ed ecologisti, ma anche antagonisti e/o territoriali. Da tempo, ad esempio, gli attivisti del Movimento No Tav, a fronte delle decine di ordinanze prefettizie, che da eccezionali sono ormai divenuti la normalità della militarizzazione del territorio valsusino e che individuano attorno al cantiere una zona rossa inaccessibile ai cittadini, hanno deciso coscientemente di trasgredirle. Parimenti, di fronte all’emissione di fogli di via obbligatori dalla Valle per le persone non residenti, nell’ovvio tentativo di allontanarle, neutralizzandone la partecipazione politica, hanno deciso di violarli, rivendicando pubblicamente tali violazioni.
Non è un caso che nel 2023 questo Governo, così attento alla repressione di tutto ciò che si connette con la protesta sociale, abbia, con l’ennesimo decreto legge poi convertito in legge, inasprito fortemente le sanzioni per la violazione del foglio di via, portandole da sei a diciotto mesi di reclusione e prevedendo una multa fino a 10.000 euro, trasformando anche il reato da contravvenzione a delitto, per evitare possibili future prescrizioni. Con altro decreto di legge di qualche anno fa, emanato da un Governo di altro colore politico, sono state inserite, tra i parametri per stabilire la pericolosità sociale dei proposti alle misure di prevenzione come la sorveglianza speciale, “le reiterate violazioni del foglio di via”. Così, una violazione di un mero precetto, quello che in dottrina viene definito un reato di mera disobbedienza, appunto, in cui la condotta incriminata consiste nell’inosservanza di un obbligo o di un semplice divieto formale, in contrasto con il fondamentale principio di offensività, diventa l’ennesimo tassello di quella progressiva torsione del sistema penale verso le misure di prevenzione, che assicurano, non a caso, maggior velocità decisionale e minor tassatività dei presupposti normativi.