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La storia silenziosa di Tarek. L’arresto in piazza, la condanna, la solidarietà
(disegno di sam3) Il 5 ottobre del 2025 è stata una giornata storica: migliaia di persone scesero in piazza a Porta San Paolo, a Roma. I manifestanti, sfidando i divieti del governo, reclamavano a gran voce la fine del genocidio a Gaza. Per diverse ore, sotto una pioggia torrenziale, le forze dell’ordine circondarono il presidio con i blindati permettendo l’ingresso ai manifestanti solo previa identificazione; anche nei pressi della città, nelle aree di servizio autostradali adiacenti la capitale, le forze dell’ordine impedirono ai manifestanti, tramite fogli di via, di raggiungere il presidio. In piazza, dopo una serie di provocazioni poliziesche e un fitto lancio di lacrimogeni, si arrivò agli scontri su via Ostiense. In serata venne arrestato uno studente italiano, Tiziano, portato in questura e posto agli arresti domiciliari. Il tribunale l’ha condannato a due anni, ma la pena è stata sospesa per l’applicazione della condizionale in quanto soggetto incensurato. Qualche settimana dopo, nel silenzio dei media, venne arrestato un altro ragazzo, un tunisino di nome Tarek. Anche lui, come Tiziano, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. A differenza dello studente italiano, Tarek è un ragazzo straniero con precedenti penali, con lo stigma della sua condizione etnica. Le accuse inchiodano Tarek seguendo il solito razzismo istituzionale. Il ragazzo viene descritto come un uomo dalle sembianze magrebine, che dopo aver colpito gli agenti a ombrellate, e lanciato delle bottiglie, si infligge volontariamente dei tagli per impedire il fermo da parte delle forze di polizia. La vicenda emerge diversi mesi dopo, a maggio, grazie a una corrispondenza telefonica, su Radio Onda Rossa, in cui l’avvocato di Tarek spiega che il ragazzo è stato condannato, con il rito abbreviato, a una pena di quattro anni e otto mesi. Una sentenza singolare perché la condanna è superiore alla richiesta del pubblico ministero che chiedeva tre anni. Il 21 maggio, davanti al carcere di Regina Coeli, viene indetto un presidio per esprimere solidarietà al ragazzo tunisino, e agli altri detenuti, in cui tra l’altro i manifestanti leggono una lettera di Tiziano indirizzata allo stesso Tarek. Per approfondire la vicenda decido di incontrare l’avvocato del ragazzo, Leonardo Pompili. Una chiacchierata in attesa della pronuncia dell’udienza di appello fissata il prossimo 21 novembre. Mi racconti la storia di Tarek? Tarek è arrivato in Italia nel 2008, dalla Tunisia. In Italia ha conosciuto una compagna con cui ha avuto una relazione, e da cui sono nati due figli. Aveva il permesso di soggiorno e lavorava. Dopo sono iniziati i primi problemi e Tarek ha deciso di separarsi dalla compagna. Da questo momento comincia a precipitare nella marginalità: difficoltà a trovare una casa, difficoltà a trovare un posto di lavoro. Nel 2020, un altro episodio segna la vita di Tarek. Un litigio con due persone si trasforma in una colluttazione. Viene aperto un fascicolo a suo carico e Tarek viene condannato per tentato omicidio. In carcere la  situazione si aggrava, e la depressione lo porta a un consumo esorbitante di farmaci. Scontata la condanna ricomincia a lavorare, ma a nero. A tal punto che dopo l’arresto, avvenuto qualche giorno dopo il 5 ottobre, il datore di lavoro con cui lavorava nega di conoscerlo. Tutto questo impedisce al ragazzo di recuperare una parte della retribuzione che gli spettava. Inoltre, al momento, appare difficile regolarizzare la sua posizione. Tarek ha una carta d’identità ma il permesso di soggiorno scaduto. A giugno doveva presentarsi all’ufficio immigrazione per il rinnovo, ma a causa della detenzione carceraria non è riuscito a presentarsi all’appuntamento ed è stato chiesto un rinvio. Ci racconti che è successo il 5 ottobre? Tarek frequentava la zona di Ostiense e si trovava in un locale lì vicino. Non era andato appositamente al corteo. Decide di avvicinarsi quando la piazza era già blindata. E quando vede la polizia che manganella da un lato, e le bandiere della Palestina dall’altro, decide di compiere un gesto di protesta estrema: si leva la maglietta, e comincia a tagliarsi. Si tratta di un gesto comune a molti detenuti ed ex detenuti: compiere mutilazioni corporali come quelli che avvengono nei Cpr, quando i reclusi si cuciono la bocca. Un gesto di protesta nonché irriverente, perché il corpo è l’unica parte che non è soggetta al controllo del carceriere. Oltre al gesto autolesionistico, la procura lo accusa di aver preso a ombrellate un agente, e di aver lanciato delle bottiglie. La cosa singolare è che per giustificare il reato di resistenza a pubblico ufficiale l’accusa capovolge la cronologia della condotta: sostenendo che prima il ragazzo prende a ombrellate gli agenti, dopo lancia le bottiglie, e infine si taglia per non farsi arrestare. Tutte accuse opinabili. Per esempio, riguardo al lancio di bottiglie, nei video non si vedono i lanci né contro cose e né contro persone. Stessa cosa per l’accusa di aver colpito a ombrellate gli agenti: le forze di polizia sostengono che Tarek abbia colpito con l’ombrello un agente sull’avambraccio. Eppure non ci sono agenti refertati. Si vede solamente che lui agita un ombrello, per quarantanove secondi, verso il contingente di polizia, e poi scappa, senza colpire nessuno. Altra anomalia resta l’aggravante del numero di persone. Gli agenti sostengono che Tarek si sia messo alla testa dei manifestanti, dal video invece si nota come un piccolo contingente di poliziotti si stacca andando verso il ragazzo tunisino, e nel momento in cui prenderebbe a ombrellate gli agenti, lui si trova da solo. Questo dimostra che Tarek ha fatto tutto da solo. E il fatto che lo stesso giorno nella piazza ci siano stati disordini, non significa che puoi unire gli episodi. Per me non c’è resistenza perché nessuna delle condotte ha impedito nulla. Ma a ogni modo, pure che fosse resistenza aggravata, che va dai tre ai quindici anni, non puoi partire dai sette anni. Se immaginiamo il massimo della gravità, che può arrivare a un massimo di quindici anni, chi agita un ombrello non può rischiare sette anni, cioè la metà. Tanto più se la condotta è durata solamente un minuto e cinquanta secondi. Pensi ci sia un nesso tra la condanna di Tarek e il nuovo ddl sicurezza? Sì, il suo caso è un’anticipazione di quello che è il Ddl sicurezza. Introduzione di nuovi reati, aumento di pene. Reati che non sono certamente delle novità. Nel nuovo ddl tuttavia c’è un salto di qualità: le norme sono incentrate sulla punizione di quei soggetti che vivono nella marginalità sociale. E contro coloro che questa marginalità sociale non l’accettano. Soggetti che combaciano con il profilo di Tarek, un ex detenuto che in piazza ha fatto un gesto estremo. Nel suo caso forse scimmiottante rispetto a un vero e proprio conflitto. Il ddl è pieno di norme che vanno a sanzionare il dissenso. I reati di opinione, con il nuovo pacchetto sicurezza, rientreranno nella cornice del 4-bis: la condanna della pena deve essere espiata in carcere. A me è capitato di seguire dei processi per reati di opinione. Uno per una rivista anarchica, e un altro per delle canzoni trap, in cui c’è l’aggravante del terrorismo. Una cosa impensabile alcuni anni fa. Oltretutto in questo pacchetto sono previste aggravanti per la resistenza. Insomma, hai una pena aggravata se commetti degli abusi contro un operatore delle forze dell’ordine. In più, nella normativa, ci sono benefici per gli agenti: il pagamento delle spese legali, o la possibilità di girare con un’altra arma oltre a quella di  ordinanza, senza bisogno di avere il porto d’armi. Adesso si sta parlando di approvare un’altra legge che permetterebbe di non iscrivere più notizie di reato a carico degli agenti di pubblica sicurezza. Quali sono le condizioni di Tarek? Alterna periodi in cui sta male, non parla molto, ha tanti pensieri, e non riesce a dormire, ad altri in cui sta meglio, e sembra molto attivo e dialogante. A fine maggio hanno organizzato una manifestazione davanti al Regina Coeli, nel penitenziario dove si trova, ma non aveva capito che fosse per lui. Ha detto che aveva sentito le grida da fuori, e quando gli ho riferito che era per lui è rimasto molto sorpreso. Mi dice che lo spostano continuamente, ora lo hanno messo in una sala ricreativa, adibita a cella, per assenza di spazio. È apparso molto felice quando ha saputo che era apparsa una storia a fumetti su di lui pubblicata da Internazionale. Non immaginava tutta questa solidarietà. Tarek ha delle problematiche di salute che sono state evidenziate nel processo. Problemi che sono stati ignorati. Ho chiesto una perizia ma non è stata concessa. Non c’è stato nemmeno un confronto con la documentazione prodotta, nessuna motivazione. Hanno semplicemente detto che non c’erano motivi validi per indagare sui disturbi di Tarek. Perché un conto è la condotta di una persona che sta bene, un altro è quella di un soggetto con dei problemi. Spesso è una scelta di opportunità, altre volte dettata da altre ragioni, come evitare perdite di tempo, in quanto approfondire le condizioni di un detenuto implica la nomina di un perito. Molte persone che sono in carcere soffrono di questi problemi, ma dal momento che dovrebbero metterli tutti fuori e non ci sono le strutture, ti dicono che queste non sono malattie psichiatriche ma disturbi. Il carcere non funziona, è una discarica sociale e se andiamo a vedere la popolazione carceraria, la maggior parte dei detenuti sono poveri e immigrati. (giuseppe mammana)
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Meno università, più carcere. A L’Aquila il governo Meloni investe in repressione
(disegno di cyop&kaf) C’è qualcosa di stonato e grottesco nei toni trionfalistici con cui è stata celebrata la riapertura dell’Istituto penale per i minorenni dell’Aquila. Bisogna avere una concezione distorta di cosa possa costituire una “giornata di gioia”, per usare le parole del sottosegretario Delmastro, presente all’inaugurazione, per festeggiare la riapertura di un carcere in questi termini, tanto più se destinato a minori. Non si trattava di locali abbandonati o inutilizzati, come si è voluto far credere, ma di un presidio pubblico pienamente attivo. Infatti, fino a poco tempo fa, i locali di Acquasanta ospitavano i corsi di economia dell’Università dell’Aquila, con una mensa utilizzata anche dagli studenti del vicino conservatorio. Nel suo intervento, Delmastro ha parlato della chiusura di una “pagina nefasta”, riferendosi alla decisione dell’allora ministro Orlando di chiudere l’Ipm. Una decisione definita “sciagurata, improvvida”, ma che in realtà permise alla struttura di diventare una sede universitaria in un momento in cui la città tentava ancora di rialzarsi dalle proprie macerie, restituendo così alla collettività uno spazio pubblico e formativo. Fu proprio quella scelta a consentire, nel 2014, l’assegnazione definitiva della struttura all’ateneo, che nel frattempo aveva investito per adeguarla alle esigenze didattiche. Nel maggio 2023, però, Delmastro ha rivendicato la proprietà dell’edificio per restituirla a quella che ha definito la sua “funzione originaria” di istituto penale. A gennaio 2025 i docenti sono stati costretti a sgomberare e da marzo i lavori di riconversione sono proseguiti a ritmo serrato. Una rapidità di esecuzione che raramente vediamo sui nostri territori e quasi mai trova riscontro nel potenziamento dei servizi pubblici essenziali. Sempre durante l’inaugurazione si è definita “impropria” la destinazione universitaria, per poi celebrare come vittoria la riconversione alla detenzione degli spazi, presentando l’Ipm addirittura come un’opportunità per il territorio, nonché come il riscatto di “uno scippo subito dalla città” (parole del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi). Un pericoloso rovesciamento ideologico che occulta il fatto che proprio il carcere dovrebbe essere il massimo fallimento di una società e delle sue istituzioni. Questo rovesciamento di senso si inserisce nel solco tracciato dalla cosiddetta “rinascita” dell’Aquila, immaginata dalla giunta Biondi e non solo. Una rinascita che passa per una società ossessionata dal controllo, convinta che la repressione, e non la presa in cura della popolazione che vive sul territorio, possa colmare i vuoti lasciati dallo smantellamento delle politiche sociali. Nel frattempo, dissenso e malcontento vengono neutralizzati, anche qui in linea con le politiche promosse dal governo nazionale. L’impianto ideologico che ha generato la riapertura dell’Ipm, d’altronde, è in piena continuità con le tendenze nazionali. Quelle imposte, per esempio, con il Decreto Caivano (non a caso più volte evocato durante l’inaugurazione), oggi assunto a modello per il trattamento del “disagio giovanile”, riducendo il tema a mera questione di ordine pubblico. Un decreto che ignora le cause sociali, economiche, culturali dei problemi e che non ha mai voluto affrontarne la complessità, alimentando piuttosto una narrazione emergenziale permanente, utile a giustificare misure eccezionali, ridurre l’uso di misure alternative, estendere la detenzione amministrativa, arrivando a colpire pesantemente minori in età scolare. Tra le giustificazioni offerte per la riapertura del carcere minorile si è parlato, com’era prevedibile, anche di sovraffollamento. Basta leggere i dati dell’associazione Antigone per scoprire che l’applicazione del Decreto Caivano è tra le principali cause dell’aumento della popolazione carceraria minorile. Tutto questo, ovviamente, viene sottaciuto e avvolto nella ripetizione ossessiva di slogan del tipo “lo Stato torna presente sul territorio”, le stesse parole pronunciate da Giorgia Meloni a Caivano e rilanciate da Delmastro davanti al nastro tricolore del nuovo istituto penale. È curioso come lo Stato torni a essere presente con prontezza solo quando deve mostrare i muscoli e dispiegare i propri dispositivi di violenza. Molto meno solerte quando si tratta di ricostruire le scuole della città, ancora in attesa della piena riconsegna; o di affrontare il debito strutturale che strangola la sanità abruzzese (era presente anche il presidente della Regione, il romano Marco Marsilio) ridotta a sopravvivere a tentoni, tra continui tagli; o di garantire consultori, sportelli territoriali, spazi pubblici essenziali che invece continuano a chiudere, in particolare quelli rivolti alle donne e ai soggetti più fragili. Questa impalcatura repressiva ha bisogno di una legittimazione simbolica, e l’ha trovata in un concetto tanto potente quanto di recente strumentalizzato: il diritto all’affettività. Durante l’inaugurazione si è molto insistito sulla possibilità, per i minori che sono detenuti nel “nuovo istituto” (potrà accoglierne fino a ventotto), di scontare la pena senza essere allontanati dal proprio contesto territoriale.  Un diritto fondamentale che dovrebbe essere sempre garantito, ma che, nella realtà concreta del carcere e considerando le condizioni materiali che la detenzione impone (dall’abuso sistematico di psicofarmaci ai numerosi atti di autolesionismo, fino al progressivo annientamento emotivo e relazionale), finisce per ridursi a un’etichetta di comodo, appiccicata per coprire un’operazione afflittiva continuativa che poco ha a che vedere con la fruizione occasionale dell’“affettività”. La retorica della “prossimità” è un inganno più o meno consapevole, e l’ipocrisia diventa lampante anche nelle parole della garante Monia Scalera, che recita il mantra del carcere come “estrema ratio”, mentre il ministro Nordio annuncia con una lettera l’apertura di altri due istituti minorili entro dicembre, entrambi all’Aquila. Vale la pena ricordare che la stessa Scalera, pochi mesi fa, ha pubblicamente negato l’esistenza del sovraffollamento a Castrogno, Teramo, uno degli istituti più in affanno d’Italia da questo punto di vista; un luogo attraversato da numerosi suicidi e atti di autolesionismo, tanto che è lecito domandarsi quale tipo di garanzia possa offrire una figura istituzionale che normalizza pubblicamente simili realtà. Tutto questo rientra in un disegno preciso. Il carcere minorile è il tassello più inquietante di un’architettura repressiva fondata sull’idea che lo Stato non solo possa, ma debba esercitare violenza: una violenza preventiva che ora vorrebbe essere anche pedagogica, che si erge a strumento ordinario per tappare le falle che esso stesso ha prodotto e continua a produrre. (francesca di egidio)
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Evasione impossibile. Le morti silenziose per inalazione di gas in carcere
(disegno di cyop&kaf) Un’altra bomboletta. Un altro corpo. Non c’era più ossigeno in cella, ma ce n’era abbastanza per bruciare un’altra vita nel silenzio dell’indifferenza. La libertà non è sempre oltre il muro, a volte è nascosta dietro una valvola, dentro una boccata. Il giudice sfoglia il codice penale, il ministro pronuncia slogan in conferenza stampa, ognuno ha la sua parte nel teatro della legalità. La pena ha la sua cornice, la colpa la sua misura, l’espiazione il suo recinto. Ma appena cala il sipario pochi metri di cemento, un bagno alla turca, un tavolino inchiodato al pavimento, spazi inospitali, finestre sbarrate e ambienti privi di aerazione. In questo spazio claustrofobico, privo di aria e di orizzonti, un uomo inala gas da campeggio per non sentire più il peso della sua esistenza. Quel gas arriva da una bomboletta acquistata tramite il “sopravvitto”, l’elenco dei prodotti ufficialmente disponibili in carcere. È lo stesso articolo che si trova accanto ai fornelli da picnic nei supermercati. Sull’etichetta una raccomandazione chiara: “Usare solo in ambienti ben ventilati” (la cella è un bozzolo di tre metri per quattro con la finestra “sigillata”). Si censura una lettera, si vieta un accendino, ma il butano industriale è autorizzato. La bomboletta è legale, viene richiesta col modello 72, un modulo con cui ogni detenuto può acquistare, a proprie spese, prodotti extra rispetto alla dotazione di base fornita dallo Stato. È un foglio semplice, da compilare a penna, con il numero di matricola, i codici degli articoli richiesti, la quantità desiderata e la firma. Una volta ordinata, la bomboletta viene custodita in armadietti chiusi a chiave, sotto il controllo degli agenti. Quando finisce, si restituisce e se ne prende un’altra. Tutto tracciato. Eppure “tirarsi il gas”, inalare il butano per evadere non fisicamente ma mentalmente, è una pratica che tutti conoscono ma nessuno affronta, perché cambiare la sceneggiatura significherebbe ammettere che c’è un problema. L’effetto? Un blackout chimico: euforia, vertigini, battito irregolare, labbra anestetizzate, cervello in tilt. Per qualche minuto non c’è più il muro, la cella, la pena. Solo un vuoto ovattato dove la coscienza galleggia o affonda. Per alcuni è tregua, per altri fuga, per altri ancora un addio. Nessuno lo chiama con il suo nome di “evasione tossica” ma dentro c’è chi cerca pace, chi l’oblio, chi non vuole più tornare da quel viaggio. Se non si può evadere con il corpo, ci si dissolve con la chimica, e se non torni non è quasi mai suicidio, ma un “evento imprevedibile”. Tutto questo avviene nel pieno rispetto delle norme. Il modello 72 continua a offrire bombolette. Basterebbe poco per cambiare: una circolare, una revisione del catalogo, una scelta più sensata. Le piastre elettriche? Troppo costose, troppo complicato adeguare gli impianti, dicono. Si potrebbe optare per altre bombole e fornelli, con dispositivi atti a limitarne l’uso improprio. Ma nemmeno questo si fa. Costa sicuramente meno lasciare tutto com’è, e anche le ditte che gestiscono il sopravvitto hanno il loro tornaconto. Offrire soluzioni più sicure significherebbe investire in alternative meno redditizie. E poi aumentano i prezzi, i detenuti protestano, non per capriccio, ma perché molti non hanno soldi, non ricevono pacchi, non fanno colloqui, non hanno familiari su cui contare. In carcere anche pochi centesimi fanno la differenza. E allora, per evitare il problema, si sceglie di non cambiare nulla. Del resto, già la carta igienica, lì dentro, sembra un bene di lusso: la paghi come seta, ma gratta come carta vetrata. Così, la bomboletta resta l’unica opzione disponibile, utile per cucinare o per staccare la spina, a seconda dell’umore. E gli psichiatri? Parlano, ma nessuno li ascolta. Già nel 2019, la Rivista di Psichiatria denunciava l’inadeguatezza dello Stato nel contrastare l’abuso di bombolette in carcere, spesso legato ad atti autolesivi o suicidi. Le morti per inalazione non vengono sempre classificate come suicidi: restano escluse dalle statistiche ufficiali, senza indagini né responsabilità attribuite. Questa contraddizione è grave e preoccupante. Secondo la medicina legale, l’inalazione volontaria di gas con esito fatale è a tutti gli effetti un suicidio, rientrando nella categoria delle asfissie chimiche volontarie. In questi casi, il protocollo medico-legale prevede accertamenti rigorosi: autopsia completa, analisi tossicologiche, ricostruzione della dinamica e valutazione del contesto psicologico. In carcere tutto questo dovrebbe essere obbligatorio, poiché la privazione della libertà impone allo Stato una responsabilità sulla vita e sull’incolumità del detenuto. Tuttavia, l’amministrazione penitenziaria adotta un approccio incerto: se manca una prova esplicita dell’intento suicidario, il decesso viene spesso classificato come “evento accidentale” o “causa da accertare”. Lo stesso gesto, inalare gas con un sacchetto di nylon, può essere interpretato come uso improprio per alterare lo stato di coscienza e non necessariamente come suicidio. Questo porta a sottovalutare il gesto, a non attivare protocolli di prevenzione e a ignorare il contesto psichiatrico. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nella sua relazione del 15 dicembre 2024, ha evidenziato come diversi decessi in carcere per inalazione di gas siano stati classificati come “cause da accertare” proprio per questa ambiguità interpretativa. Il risultato è che alcune morti restano fuori dal conteggio ufficiale, rendendo più opaca l’analisi del fenomeno. Ma sebbene la morte per inalazione sia formalmente un suicidio, la responsabilità non può ricadere esclusivamente sul detenuto. Lo Stato, fornendo nelle celle bombole di gas butano (prodotto potenzialmente letale) e non adottando protocolli sanitari e di prevenzione adeguati, contribuisce a creare le condizioni che favoriscono queste tragedie. Inoltre il suicidio in carcere non è mai un atto isolato o imprevedibile, ma spesso il risultato di un sistema che non interviene efficacemente. Gli esperti lo dicono con chiarezza: non basta autorizzare un prodotto, quando potenzialmente letale. Serve una valutazione clinica costante, multidisciplinare, attenta al percorso psichico della persona, non solo momentaneo. Serve sapere chi lo richiede, perché e in che condizione psicologica. Serve uno sguardo clinico. Ma manca. La storia di Fabio Romagnoli lo dimostra. Aveva già tentato varie volte il suicidio. Era affetto da disturbi psichiatrici documentati. La sua fragilità era nota. Gli fu tolta la bomboletta, poi riconsegnata dopo una valutazione che non ha saputo o potuto cogliere il disegno più ampio. Così il suo gesto, per il sistema “imprevedibile”, si è compiuto: eppure lo Stato distribuisce gas butano in celle prive di ventilazione, senza protocolli sanitari adeguati, con medici insufficienti. Vietato negli ospedali, sconsigliato nelle case, il butano diventa compatibile con l’ambiente carcerario. Gesto imprevedibile, dicono.  In questo contesto la salute mentale è secondaria e la dignità uno slogan. Dopo ogni tragedia si invocano ispezioni, si esprimono cordogli, poi si archivia tutto e si continua a morire in silenzio: per un colpo di gas, un cappio improvvisato, una psicosi lasciata marcire, un abbandono medico travestito da fatalità. Tutti vedono ma nessuno ascolta, al massimo si verbalizza. Eppure in Italia si può morire così, inalando gas in un luogo dove già respirare è difficile, un prodotto pensato per l’escursionismo e divenuto parte dell’arredo carcerario, un veicolo di fuga, non verso un prato o una montagna, ma verso l’oblio. Una fragranza sintetica che non sa di libertà, ma la imita, come un profumo contraffatto. Perché anche l’aria dietro le sbarre può avere il sapore della burocrazia. (luna casarotti – yairaiha ets)
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Anatomia di un’attesa. Quando il disturbo psichico incrocia il codice penale
(disegno di sam3) Torno a trovare Marta. È al telefono, come quasi ogni giorno da mesi, alla ricerca di un medico, un funzionario, un referente che possa indicarle come muoversi. È la prima volta che il suo inguaribile ottimismo retrocede all’imperativo di trattenere le lacrime. Suo figlio, Silvio, ha ventisette anni. Da dicembre è trattenuto nell’articolazione psichiatrica del carcere di Salerno, in attesa di un trasferimento in comunità terapeutica: un trasferimento che, accertata la sua assoluta incompatibilità con il carcere, il giudice ha già autorizzato in via teorica, ma che nei fatti non riesce ancora a concretizzarsi. Nel frattempo si accumulano colloqui, tentativi, rinvii. Il tribunale non può validare senza un documento o un modulo firmato. Tutto è paralizzato da una catena di responsabilità frammentate: Asl, Uosm, Uepe, Serd, tribunali. Organi distinti con compiti precisi che però, proprio nella loro parcellizzazione, favoriscono una deresponsabilizzazione diffusa nella presa in carico delle persone. In questo quadro, ogni rinvio e indecisione producono conseguenze faticose e danni concreti. Silvio è affetto da schizofrenia paranoidea, diagnosi documentata a partire dal 2018 dall’Asl territoriale (Uosm 9 di Agropoli), dopo un primo Trattamento sanitario obbligatorio e anni di sintomi evidenti: dispercezioni uditive, comportamenti disorganizzati, oscillazioni tra rabbia e chiusura, e un abuso cronico di sostanze iniziato in adolescenza. Il suo quadro clinico dovrebbe rientrare in quella condizione nota come comorbilità psichiatrica, o “doppia diagnosi”. Questa vicenda si sviluppa lungo quasi un decennio di segnali discontinui, negazioni e tentativi frammentari di cura. Tutto comincia in adolescenza, quando i primi segni di sofferenza vengono interpretati, come spesso accade, secondo letture rassicuranti: una crisi passeggera o una fase delicata della crescita. Con il tempo, e non senza esitazioni, la famiglia inizia a confrontarsi con una fragilità più profonda, difficile da decifrare. Ma prendere consapevolezza del disagio psichico non è mai un processo lineare: richiede tempo, strumenti, e una trasformazione lenta anche dello sguardo di chi accompagna. Le resistenze non sono solo del soggetto, ma anche dell’ambiente intorno: affettive, culturali, spesso inconsce. In un contesto sociale in cui il disagio mentale è ancora circondato da stigma, paura o rimozione, le famiglie si ritrovano spesso senza un linguaggio adeguato, senza riferimenti condivisi, senza una rete in grado di accompagnarle. La diagnosi, arrivata nel 2018, non dà avvio a un percorso strutturato, ma rimane un’etichetta sospesa, priva di un progetto in grado di sostenerla. A complicare tutto sopraggiunge la negazione ostinata della malattia da parte di Silvio che ha reso ogni intervento clinico discontinuo e frammentato. La famiglia, spesso sola, comincia a muoversi tra servizi diversi, ricoveri e dimissioni, cercando di orientarsi in un sistema che non sempre riconosce la continuità come parte essenziale della cura. Negli ultimi mesi lo stato di Silvio si aggrava. Sviluppa un’ossessione crescente verso i vicini, convinto siano l’origine di insulti e persecuzioni. Ciò che altrove sarebbe riconosciuto come un episodio di dispercezione uditiva all’interno di un quadro psicotico qui diviene il preludio al crollo. A novembre, dopo alcuni episodi di aggressività, viene arrestato. Il giudice dispone i domiciliari, ma li stabilisce nella stessa casa accanto al contesto persecutorio da cui Silvio cercava di difendersi: un cortocircuito inevitabile. Silvio evade e viene trasferito in carcere. Da quel momento, la sua condizione psichiatrica viene progressivamente soppiantata da quella di reo. La malattia scompare dal lessico istituzionale, resta quasi come premessa accessoria, e il caso comincia a muoversi secondo tempi incompatibili con l’urgenza della sua condizione. Dopo circa un mese di detenzione, Silvio riesce almeno a essere trasferito nell’articolazione psichiatrica della casa circondariale di Salerno. Lì, la gestione sanitaria è affidata all’area penitenziaria dell’Asl. Ma da quel momento, nessun contatto viene permesso tra la famiglia e l’équipe medica. Pec, mail, richieste di incontro vengono tutte ignorate. I familiari cercano allora di supplire, da soli, con la raccolta di documentazione, contattando comunità terapeutiche, medici, garanti, cercando una soluzione che possa sbloccare una condizione arenatasi nel silenzio. La vicenda di Silvio mette in luce criticità strutturali che emergono ogni qualvolta la risposta istituzionale resta incerta e frammentata. Non solo in ambito sanitario, ma anche giuridico, sociale e psicologico. È da casi come questo che si misura l’efficacia, o l’assenza, della psichiatria pubblica. Quando la malattia mentale incrocia la giustizia penale, smette spesso di essere trattata come una questione sanitaria. Diviene marginale, mentre il peso delle decisioni ricade altrove: sul controllo del rischio e sulla gestione dell’ordine. Dopo mesi di rinvii e scarsa coordinazione, il giudice accoglie la richiesta di patteggiamento con misura alternativa: un anno e otto mesi da scontare in una struttura alternativa al carcere. Ma questa possibilità resta ancora soltanto teorica. Per procedere con un invio a una comunità, è infatti necessario che l’accesso avvenga attraverso una presa in carico da parte dell’Asl o del Serd, o da entrambi in presenza di una doppia diagnosi. Nel caso di Silvio, però, l’Asl si rifiuta tuttora di formalizzare qualunque passaggio, negando inoltre la componente di dipendenza, nonostante se ne attesti la presenza da relazioni cliniche precedenti. Di conseguenza, il Serd non può intervenire autonomamente, poiché Silvio non è iscritto al servizio e l’attivazione di una presa in carico interna al carcere si sta rivelando un processo farraginoso, quasi kafkiano. Silvio vive così in un limbo giuridico e istituzionale. Detenuto in attesa, trattato come colpevole, senza alcun margine di elaborazione su quel che è accaduto. L’impossibilità di comprendere il proprio presente, o di immaginare un “dopo”, non è solo un effetto collaterale, è il catalizzatore di una condizione psichica che peggiora progressivamente. Nel frattempo, il giorno precedente l’udienza che avrebbe dovuto finalmente concretizzare il patteggiamento, già rinviata numerose volte e datata poi al 16 maggio, emerge l’ennesimo cortocircuito del sistema. L’Asl penitenziaria di Salerno invia al giudice una relazione in cui si sostiene che “allo stato non sono presenti sintomi di acuzie clinica tali da non poter essere curati negli attuali luoghi”, cioè il carcere. Il documento dipinge un’immagine parziale e ambigua del paziente. La dipendenza da sostanze viene minimizzata, la negazione della malattia non è riconosciuta come tratto strutturale della stessa, mentre l’aderenza alla realtà viene valutata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da un soggetto ristretto in un contesto tutt’altro che neutro, senza coinvolgere chi ha potuto restituirne la complessità della storia. Il consumo di cannabis è attribuito a un uso esclusivamente “ludico-ricreativo”, contraddicendo tra l’altro precedenti diagnosi che parlavano invece di una dipendenza reale e cronica. Questo giudizio arbitrario non solo sottovaluta la patologia, ma esclude di fatto Silvio dall’accesso alle comunità specializzate nella doppia diagnosi, quelle che sembrerebbero più adatte alla sua situazione. Nel rapporto si legge inoltre che la “non consapevolezza e volontarietà a partecipare a percorsi di cura” costituisce un “elemento prognosticamente inficiante un buon esito”. Qui si apre il primo grande paradosso: chi, per struttura della propria malattia, nega di averne bisogno, viene escluso dall’accesso alle cure proprio per tale ragione. La storia di Silvio non è solo la cronaca di un caso di negligenza istituzionale, ma racconta una condizione umana e clinica di grande complessità. Silvio è un giovane che da anni nega la propria malattia, come spesso accade in quei disturbi psichici che incidono sulla percezione del reale e sul senso di sé. Negare la malattia, in casi come questo, non è un rifiuto superficiale o volontario, ma si concretizza come una struttura profonda dell’esperienza personale, una modalità di difesa indispensabile per non crollare in uno stato di totale spaesamento. Qui sorge una domanda cruciale e mai risolta: come si accompagna una persona che soffre di psicosi verso una graduale consapevolezza della propria condizione? L’esperienza insegna che non si tratta di un processo automatico né di un protocollo applicabile meccanicamente. È un percorso che richiede prossimità e continuità, un’alleanza terapeutica che non può prescindere dal contesto relazionale in cui la persona vive. Un percorso che rimane oggi ancora carico di troppe domande e troppe poche risposte. È noto ormai che, dopo la chiusura dei manicomi, la funzione di contenimento non sia scomparsa ma abbia assunto nuove forme, disseminandosi in una costellazione di strutture: comunità terapeutiche, Rems, Spdc, strutture residenziali, articolazioni psichiatriche del carcere. Queste strutture agiscono in ordine sparso, secondo logiche eterogenee e obiettivi raramente condivisi. In questa frammentazione, la figura stessa del soggetto psichiatrico tende a dissolversi: non più un paziente da accompagnare nel tempo, ma un caso da collocare e un corpo da contenere. Le comunità terapeutiche, spesso pensate come luoghi di ripartenza, finiscono per escludere proprio quei soggetti che più avrebbero bisogno di uno spazio di legame: chi è troppo reticente e non ha ancora accettato la diagnosi, chi fatica a tradurre il proprio disagio nei linguaggi riconosciuti dalla clinica. Si rimanda allora a strutture intermedie, come le cliniche, che nei fatti reiterano una logica contenitiva, configurandosi non come luoghi di soggettivazione, ma di gestione, dove la cura coincide esclusivamente con la somministrazione farmacologica e l’attenuazione del sintomo. Nei casi più complessi, in cui il disturbo psichico intercetta il codice penale, la filiera della cura si interrompe del tutto. Si ricorre allora alle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) o, come nel caso di Silvio, direttamente al carcere, che diventa l’ultimo contenitore residuale. In entrambi i casi, la finalità terapeutica si intreccia a quella detentiva, e il tempo della cura si può svuotare in una durata indeterminata della custodia. In nome della sicurezza, il trattamento psichiatrico assume i tratti della reclusione. Queste strutture divengono un prosecuzione muta dell’apparato manicomiale, la sua ombra più opaca: ne conservano la logica di segregazione, ne aggiornano i linguaggi, ne oscurano la violenza dietro il lessico tecnico della tutela. Nel sistema carcerario la malattia mentale non è trattata, ma gestita come un problema di ordine. Da qui emerge lo snodo centrale: non la diagnosi in sé, ma la totale assenza di potere contrattuale del malato, che non ha voce, non ha strumenti, e spesso non ha altra possibilità di espressione se non attraverso comportamenti estremi, ab-normali, disfunzionali. Qualunque sia la sua condizione mentale, l’uomo finisce per identificarsi sempre con le leggi che lo internano. L’apatia, il disinteresse e l’insensibilità che spesso vengono letti come sintomi della malattia, sono in realtà una forma estrema di difesa: l’ultima risorsa che il soggetto oppone a un mondo che prima lo esclude e poi lo annienta. Accogliere l’eredità della lezione basagliana significa comprendere che non è tanto la diagnosi a produrre la malattia, quanto il rapporto di potere che si instaura tra il medico e il paziente, tra curante e curato. Finché quel rapporto è fondato su un’autorità unilaterale, terapeutica e istituzionale, il malato si adatterà al ruolo che gli viene cucito addosso, anzi in questa oggettivazione troverà quasi sollievo perdendo ogni volontà di agire, di responsabilizzarsi, di riconoscersi come soggetto. È in quel rapporto che la regressione si consolida, e si fa cronica. Se è vero dunque che il problema non è tanto la malattia, quanto il tipo di rapporto che si stabilisce con il malato, allora vien da chiedersi: che tipo di rapporto si sta stabilendo oggi tra paziente e istituzioni che dovrebbero occuparsi della sua cura? Nessuna cura è possibile se l’unica forma di azione risulta essere quella penale e l’unico margine d’azione del soggetto consiste, nel migliore dei casi, nel rifiuto e nella protesta. Se il malato non può aderire al progetto terapeutico, perché per struttura nega la malattia, allora è la comunità che dovrebbe farsi carico, con lucidità e fermezza, della sua tutela. Quando il manicomio non è più una struttura unica e visibile, ma una funzione diffusa e condivisa, allora la sua violenza si fa più sottile e insidiosa, perché si nasconde dietro le pieghe della burocrazia e del linguaggio tecnico, e rende sempre più difficile individuare responsabilità, nominare l’esclusione, rivendicare un’altra possibilità. In questo scenario, ciò che manca non è solo un luogo, ma una disposizione etica: un desiderio di prendersi cura che sappia farsi carico della fragilità, dell’ambivalenza e del tempo necessario. Finché la psichiatria continuerà ad agire come dispositivo selettivo, che cura solo chi si dimostra già adatto alla cura, chi ne parla nei termini giusti, chi ne accetta il linguaggio e le regole, resterà incapace di raggiungere proprio chi più ne ha bisogno. Quando la situazione di Silvio si è aggravata, l’Uosm di Agropoli ha cominciato a suggerire come unica via possibile per attivare un percorso terapeutico strutturato la denuncia penale: solo così, vista l’ assenza di un obbligo di cura e della volontà esplicita del paziente, i familiari avrebbero potuto costruire un aggancio istituzionale e una rete solida. Una prospettiva difficile da accettare per Marta e suo marito Giorgio, che hanno esitato a lungo prima di considerare praticabile una strada che li avrebbe condotti a un paradosso crudele: dover proteggere chi soffre attraverso un atto che può apparire come un abbandono, o peggio ancora, come un tradimento. Assumere un simile ruolo, per un genitore, significa entrare in contraddizione profonda con se stessi, cortocircuitando un sistema emotivo già provato. Chi da anni convive con la malattia di un figlio spesso si muove in un terreno fragile, segnato da sensi di colpa stratificati e da una difficoltà strutturale a porre confini netti, soprattutto quando non si è riusciti a farlo nei momenti cruciali della crescita. Agire in qualunque senso diviene allora ancora più complesso. Il rischio è quello di insistere proprio su quella spirale silenziosa di colpa, in cui ogni scelta appare sbagliata: restare fermi significa lasciare soffrire e soffrire, mentre intervenire rischia di essere percepito come un atto di violenza ulteriore. Allora che fare? Si attende mentre la tua vita retrocede progressivamente davanti al dolore di un figlio. Normalizzazione dell’impotenza. Poi la denuncia arriva dai vicini, il fatto che a pronunciarla sia una voce terza, a tratti quasi impersonale, sembra per un istante alleggerire il carico insostenibile della scelta. Come se da fuori giungesse quasi un verdetto oracolare: qualcosa deve cambiare. Allora ci si riorganizza, sperando sia più semplice, si tenta di leggerlo come un punto di rottura da cui costruire una presa in carico integrata. Ma quella rete, promessa allora come necessaria, fatica oggi ad attivarsi. In quella stessa relazione si legge ancora che il comportamento frequentemente disfunzionale di Silvio non sarebbe tanto legato alla sua condizione psichiatrica, quanto piuttosto espressione di uno stile di vita coerente con il suo retroterra educativo, affettivo e culturale; come se le difficoltà derivassero in misura prevalente dalla sua storia familiare e dal contesto di vita. Ma se davvero si ritiene che il disagio sia radicato anche nel contesto sociale, risulta ancora più inspiegabile l’esclusione sistematica della famiglia da qualunque processo di cura. Il punto non è idealizzare i legami familiari, ma riconoscerne la portata concreta. In una psichiatria che ambisce a essere comunitaria, non è pensabile costruire percorsi terapeutici efficaci ignorando il luogo da cui quella soggettività proviene e al quale inevitabilmente farà ritorno. Escludere la famiglia, senza ascoltarla e senza tentare di responsabilizzarla in modo condiviso, significa reiterare quella frammentazione sistemica che continua a rendere la cura un’astrazione inapplicabile. Nei successivi mesi, numerosi altri patteggiamenti sono stati rinviati, a causa di una cronica mancanza di coordinazione tra i diversi soggetti coinvolti. Marta e Giorgio, consapevoli dell’impasse e della lentezza burocratica, avevano deciso di agire in via privata, nonostante l’ingente onere economico che questo avrebbe comportato, rivolgendosi a una comunità in Umbria. Un gesto consapevole per interrompere una catena di negligenza istituzionale che sembrava inarrestabile. Questa scelta rappresentava un tentativo di restituire a Silvio un margine di azione e di speranza, un modo per dimostrargli che esisteva una possibilità di cura al di fuori del limbo in cui era stato confinato, e che sarebbe bastato portare pazienza ancora per poco. Per un ragazzo che da anni rifiuta ogni etichetta clinica e ogni offerta di aiuto, l’accettazione, seppur esitante, di prendere parte ai colloqui con comunità terapeutiche, è già un atto carico di senso. È un’esposizione fragile, spesso rischiosa e temporanea, che rende necessari accompagnamento e presenza. Non si può chiedere a chi ha appena cominciato a sporgersi oltre la soglia del rifiuto di reggere, da solo, il peso dell’incertezza istituzionale. Ogni rinvio, ogni data annunciata e poi smentita, ogni promessa disattesa, rischiano di frantumare quello spazio minimo di fiducia aperto a fatica. Un primo colloquio era stato fissato con la comunità terapeutica proposta dalla famiglia, in vista dell’udienza inizialmente prevista per il 9 luglio. Parallelamente, un medico della Uosm territoriale di Agropoli, animato da un improvviso risveglio di coscienza, aveva deciso di superare le resistenze dell’Asl di Salerno e procedere autonomamente con un invio verso un’altra comunità di Salerno, specializzata nel trattamento delle tossicodipendenze, con la promessa di un programma condiviso per la parte psichiatrica. Gli incontri, entrambi calendarizzati per il 27 giugno, sono stati compromessi da una gestione organizzativa fallimentare: solo il colloquio con la comunità proposta dall’Uosm ha potuto svolgersi, mentre l’altro appuntamento veniva riprogrammato per il 3 luglio. Questo ha determinato un ulteriore rinvio dell’udienza, fissata poi per il 16 luglio. Nonostante le richieste della famiglia di estendere le possibilità praticabili con invii a più comunità, il medico dell’Uosm ha mantenuto una posizione rigida, convinto della validità del percorso intrapreso, dichiarandosi ottimista sulla buona riuscita dell’inserimento. Invece proprio la comunità da lui segnalata ha poi comunicato l’impossibilità di avviare l’inserimento prima di settembre. Nel frattempo, la comunità privata contattata dalla famiglia ha comunicato la propria indisponibilità ad accogliere Silvio. Pur trattandosi di una struttura specializzata nella doppia diagnosi, il contesto richiede da parte del paziente un certo grado di consapevolezza, partecipazione emotiva e impegno relazionale. Secondo questa comunità un inserimento oggi sarebbe prematuro, e si dovrebbe prevedere prima un passaggio clinico residenziale più contenitivo, capace di accompagnare l’emersione di una maggiore consapevolezza e stabilità. Tale valutazione, seppur lucida su un piano teoricamente clinico, rende evidente la contraddizione strutturale già emersa: l’accesso alla cura viene subordinato a requisiti quali motivazione, lucidità, adesione al percorso, che sono spesso proprio ciò che la cura dovrebbe iniziare a rendere possibili. La selettività dell’accoglienza finisce per escludere proprio i soggetti che più avrebbero bisogno di essere accolti, relegandoli a strutture unicamente contenitive. Di fatto, entrambe le risposte rendono impossibile formalizzare in tempo utile l’esecuzione del patteggiamento, che resta a oggi l’unica alternativa concreta alla detenzione. L’udienza del 16 luglio è l’ultima possibile: in assenza di un progetto di accoglienza, si procederà a rito abbreviato, esponendo Silvio al rischio di un processo penale e a un ulteriore aggravamento del quadro psichico. L’ impressione è che l’Asl penitenziaria non voglia assumersi la responsabilità del passaggio in comunità per il timore che Silvio possa allontanarsi e compromettere l’incolumità di soggetti terzi. Un timore comprensibile, ma che solleva una questione più profonda: che tipo di atto terapeutico può fondarsi esclusivamente sulla prevenzione del rischio? Ogni percorso terapeutico serio presuppone un margine di fiducia, e quindi di rischio. Se la priorità resta solo quella di evitare la fuga, la responsabilità sanitaria si riduce a gestione del pericolo. Le argomentazioni legate alla sicurezza, all’emergenza, alla potenziale pericolosità del paziente psichiatrico, non fanno che riproporre, sotto nuove vesti, il vecchio pregiudizio della follia come minaccia. Quando questo pregiudizio orienta le scelte, l’isolamento e la contenzione appaiono dunque quasi naturali. La vicenda di Silvio non è solo il racconto di una fragilità individuale, è una forma strutturale di logoramento che riguarda chiunque si trovi costretto a muoversi negli interstizi di un sistema che promette cura ma esercita solo controllo. L’atto di fiducia compiuto da Silvio, accettare il confronto e tentare di intravedere una possibilità, rischia ora di infrangersi contro l’ambiguità di una risposta incapace di restituire continuità e reali responsabilità. Nel frattempo, all’alba dell’ennesima visita in carcere, Marta e Giorgio mi chiedono: come possiamo spiegare a Silvio che anche questa volta nulla è cambiato? Per uno sguardo già popolato da demoni persecutori, non è solo l’ennesimo rinvio burocratico, ma l’ulteriore conferma, che nessuno stia dicendo la verità. Io cerco qualche cenno di solidarietà nella totale impraticabilità delle parole e a mia volta mi chiedo: come si nomina il logoramento quotidiano che tante famiglie, come questa, si trovano a fronteggiare da sole? Settimane intere trascorse a inseguire risposte mai definitive, aggrappandosi a promesse informali e mail senza seguito. Come si raccontano queste vite sospese a un telefono nel terrore di mancare la chiamata decisiva? Non si attende solo una voce, di un figlio che chiama disperato dal carcere come di un funzionario che forse darà una risposta, si attende il riconoscimento di una condizione che, fuori dal linguaggio dell’urgenza penale, continua a non trovare forma. Ogni venerdì porta con sé l’eco di un “forse” che il lunedì smentisce. E nel frattempo la vita, lentamente, si ritrae: non scompare, ma si trasforma in gestione: del tempo, dell’angoscia, della speranza. Una gestione silenziosa in cui l’attesa diviene la sostanza stessa dell’esperienza. Il tempo assume l’incedere di un ingranaggio rotto. Non è la malattia ad arrestarlo ma l’apparato. Una macchina che non produce soggetti da curare, ma corpi da gestire, da valutare in base alla governabilità. E intorno a questa macchina, come intorno a un centro vuoto, ruotano organi distinti, parcellizzati, ciascuno convinto di non poter, o non dover, fare il primo passo. (vera nau)
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Dalla giustizia alla forza, il mosaico dell’impunità nelle istituzioni totali
(disegno di mattia vincenzo abbruzzese) Sembra un mosaico in accurata composizione, tassello dopo tassello per rafforzare il potere di chi lo esercita e silenziare la voce di chi lo subisce. Nelle carceri italiane, il tasso di sovraffollamento ha superato il 133 per cento nel giugno 2025: Milano San Vittore ha raggiunto il 220 per cento, Foggia il 212. Secondo il ministero della giustizia, tra gennaio e giugno si sono registrati trentasei suicidi, cui si sommano i novantuno del 2024, triste record assoluto nella storia penitenziaria. È il segno di un sistema al collasso, dove i corpi diventano esuberi amministrativi e la dignità si riduce a statistica. Di fronte a tutto ciò, l’istituzione deputata a garantire trasparenza nei luoghi di privazione della libertà è oggi muta. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, istituito a seguito della sentenza Torreggiani nel 2013, è attualmente presieduto da Riccardo Turrini Vita: magistrato e dirigente di lungo corso del ministero della giustizia, con una carriera soprattutto nel dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Turrini Vita è stato nominato nell’ottobre 2024 su proposta del ministroNordio, con delibera del consiglio dei ministri, affiancato da Irma Conti e Mario Serio. Tuttavia, la relazione annuale al parlamento non è ancora stata presentata dall’attuale collegio, anzi l’ultima risale addirittura al 2023 (sotto la gestione di Mauro Palma). Il garante non effettua inoltre ispezioni non annunciate ed è stato segnalato da avvocati e associazioni come difficilmente raggiungibile dai detenuti, i quali inviano istanze e comunicazioni senza ricevere risposta. A giugno 2025 Michele Passione, storico legale del garante, e le avvocate Maria Brucale, Antonella Calcaterra e Giovanni Rossi, psichiatra e membro esperto, hanno lasciato il loro incarico. La decisione è maturata, da parte di tutti, di fronte a un contesto sempre più impermeabile all’ascolto e al confronto. Passione ha motivato così la sua scelta, in una dichiarazione pubblica: “Se non entri nei luoghi della detenzione, se non guardi, non puoi nemmeno vedere cosa sta succedendo. Io mandavo report, segnalavo, ma nessuno rispondeva. Quando il garante smette di ascoltare, è finita”. Sempre Passione ha rilevato come, dall’inizio del mandato, l’attuale garante “non abbia mai effettuato visite nei centri per migranti in Albania, né svolto alcun monitoraggio dei voli di rimpatrio”. Per quanto riguarda le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), strutture che ospitano persone sottoposte a misure detentive per motivi psichiatrici, risulta che nel primo semestre del 2025 sia stata effettuata soltanto una visita ufficiale, il 30 gennaio, a Rieti. Un dato che lascia perplessi sulla continuità e sull’effettiva incisività dell’attività di monitoraggio in luoghi tanto delicati. Anche il governo, intanto, posizionava i suoi tasselli. Il Decreto sicurezza (Dl 48/2025), convertito in legge il 9 giugno 2025, prevede all’articolo 22 un fondo per coprire le spese legali degli agenti di polizia penitenziaria e delle forze dell’ordine indagati per atti commessi durante il servizio. Il rimborso può arrivare fino a diecimila euro per ciascuna fase del procedimento penale, comprese le indagini preliminari: un vero e proprio scudo legale a favore degli imputati pubblici ufficiali. Contestualmente, il decreto introduce il reato di “rivolta carceraria”, estendendo la resistenza passiva (incluse la battitura delle sbarre e lo sciopero della fame) a una fattispecie punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si aggiungono aggravanti per le manifestazioni “dentro e fuori le stazioni ferroviarie e della metropolitana”, una nuova disciplina sulla detenzione di materiale “propedeutico al terrorismo” punita con reclusione da due a sei anni anche in assenza di reati collegati, e restrizioni all’accesso a misure alternative per le detenute madri. La Corte di Cassazione, nella Relazione n. 33/2025 (23 giugno 2025), ha mosso critiche durissime al provvedimento. Ha rilevato l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza per il ricorso al decreto legge, denunciandone l’eterogeneità, l’approccio repressivo e la vocazione simbolica, definendolo una forma di “ipertrofia penalistica” che rischia di criminalizzare anche le proteste non violente. Secondo la Suprema Corte, il decreto non solo punisce l’intenzione più che l’atto, ma compromette anche l’equilibrio tra accusa e difesa, il principio di proporzionalità, il divieto di trattamenti inumani o degradanti, e il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Pochi giorni dopo, il 25 giugno 2025, Matteo Salvini ha annunciato in conferenza stampa alla Camera l’intenzione di proporre una modifica dell’articolo 613 bis del Codice Penale, che disciplina il reato di tortura, introdotto con la legge 110/2017 dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti umani per i fatti del G8 di Genova, in particolare per le violenze alla scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto. Salvini ha dichiarato che il reato di tortura dovrebbe essere modificato per permettere alla polizia penitenziaria di svolgere il proprio lavoro senza rischiare accuse ingiustificate. Ha sottolineato che gli agenti penitenziari sono spesso etichettati come “aguzzini e torturatori” senza motivo. Se Mario Serio, componente del collegio del garante nazionale, ha dichiarato che “il garante continuerà a costituirsi in giudizio contro le forze di polizia accusate di maltrattamenti e tortura”, Michele Passione, a cui è stato richiesto un commento sul punto, ha precisato: “Quanto alla volontà dichiarata di proseguire nell’attività processuale del garante, a oggi non posso affermare con certezza che siano stati nominati nuovi avvocati. Posso solo rilevare che, dopo la mia rinuncia, ho continuato a ricevere notifiche dalle autorità giudiziarie presso le quali ero parte civile. Sembrerebbe quindi che non sia stata ancora depositata una nuova nomina: per legge, infatti, il difensore della parte civile è domiciliatario. Alle date in cui ho ricevuto le notifiche, quindi, un nuovo difensore non era stato probabilmente nominato”. Il 6 aprile 2020, a Santa Maria Capua Vetere, telecamere interne all’istituto riprendevano un vero e proprio raid punitivo condotto da quasi trecento agenti penitenziari. Durante questo raid centosettantasette detenuti furono pestati, insultati, denudati e umiliati. L’inchiesta ha indagato su centoventi persone e portato all’emissione di cinquantadue misure cautelari, ma l’attenzione pubblica si è velocemente dissolta. A Foggia, l’11 agosto 2023, dieci agenti aggredivano e picchiavano due detenuti per oltre mezz’ora: uno di loro soffriva di una grave patologia psichiatrica. L’indagine, supportata da video e testimonianze interne, ha portato a quattordici ordinanze cautelari nel marzo 2024. Nel 2025, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tortura, concussione e falsità ideologica, evidenziando coperture sanitarie e tentativi di insabbiamento. Non si tratta di episodi isolati. A San Gimignano, il 9 marzo 2023, il Tribunale di Siena ha condannato cinque agenti della polizia penitenziaria a pene tra cinque anni e dieci mesi e i sei anni e sei mesi per tortura, falso e minaccia aggravata. I fatti risalivano all’ottobre 2018, quando un detenuto tunisino era stato brutalmente pestato. La sentenza ha riconosciuto non solo la violenza sproporzionata, ma anche il tentativo sistematico di copertura dell’accaduto. La Corte d’Appello di Firenze ha successivamente confermato tutte le condanne, sebbene cinque imputati abbiano ricevuto uno sconto di pena. Ancora – ma si potrebbe andare avanti a lungo – nel febbraio 2025 il Gup di Reggio Emilia ha condannato dieci agenti di polizia penitenziaria per il pestaggio di un detenuto tunisino avvenuto il 3 aprile 2023 nel carcere della Pulce. In quel caso il reato di tortura non è stato riconosciuto, e le condanne per abuso di autorità, lesioni e falso ideologico sono variate da quattro mesi a due anni (nonostante ciò, l’impianto accusatorio ha mostrato pratiche di violenza istituzionale reiterata, perseguibili solo grazie alla legge 110/2017, oggi sotto attacco).  Alla violenza fisica si accompagna una crescente medicalizzazione della custodia. Il XXI Rapporto di Antigone (Senza Respiro, presentato il 29 maggio 2025) ha rilevato che il quarantaquattro per cento dei detenuti assume sedativi o ipnotici, mentre il venti per cento fa uso di stabilizzanti dell’umore, antidepressivi o antipsicotici, spesso in assenza di una diagnosi psichiatrica formale. Il fenomeno è particolarmente allarmante nelle carceri minorili, dove il consumo di psicofarmaci è aumentato drasticamente (del sessantaquattro per cento all’istituto di Torino e del trecento cinquantadue per cento a Nisida, rispetto al 2022) Nei reparti per l’“osservazione psichiatrica” sono state documentate prassi come l’isolamento prolungato per settimane, la sedazione forzata e la contenzione meccanica. Secondo le linee guida delle Nazioni Unite e le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt), tali pratiche possono configurare trattamenti inumani o degradanti. In istituti come Poggioreale e Vigevano il Cpt ha segnalato la totale assenza di monitoraggio esterno, l’uso di farmaci senza consenso informato e gravi lacune nella documentazione degli episodi di contenzione, compromettendo ogni forma di trasparenza e tutela. L’approccio segregativo e le pratiche torturatorie si estendono sempre più anche all’esterno dei luoghi carcerari “tradizionali”. Da gennaio 2025, l’Italia ha avviato i primi trasferimenti di migranti irregolari nei Cpr albanesi costruiti a Shëngjin e Gjader, nell’ambito dell’accordo bilaterale del 6 novembre 2023. Queste strutture, gestite con appalti diretti e contratti blindati, sono collocate fuori dal territorio nazionale: secondo la narrazione governativa, ciò le escluderebbe dalla giurisdizione italiana.  La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23105 del 20 giugno 2025, ha stabilito che i centri albanesi sono “formalmente e sostanzialmente sottratti alle garanzie giurisdizionali italiane”, in violazione della Direttiva 2008/115/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La Suprema Corte ha inoltre sollevato due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affermando che il trattenimento nei Cpr albanesi rappresenta “una forma di detenzione extragiudiziale in territorio straniero, priva delle tutele minime previste dal diritto europeo”. Secondo quanto riportato dall’Asgi, nei primi sei mesi del 2025 oltre centoventicinque migranti sono stati trasferiti nei Cpr albanesi di Shengjin e Gjader, nell’ambito dell’accordo bilaterale siglato tra Italia e Albania. Diverse autorità giudiziarie italiane, tra cui i giudici di pace di Roma, Bologna e Catania, hanno successivamente disposto il rilascio immediato di alcuni richiedenti asilo, ritenendo il trattenimento “giuridicamente nullo” per l’assenza di tutele legali e giurisdizionali. Il 3 luglio 2025 la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 96/2025) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina del trattenimento nei Cpr, per violazione dell’articolo 13 della Costituzione. La Consulta ha rilevato che la privazione della libertà personale nei centri per il rimpatrio avviene sulla base di una norma, l’articolo  14, comma 2 del Testo Unico Immigrazione, che non definisce con sufficiente precisione i modi del trattenimento, rinviando a fonti secondarie e a prassi amministrative, in violazione della riserva assoluta di legge in materia di libertà personale. La Corte ha inoltre sottolineato che l’attuale disciplina non garantisce un controllo giurisdizionale effettivo e continuo, come imposto dall’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che tutela ogni persona da forme di detenzione amministrativa arbitrarie. In assenza di una normativa primaria che disciplini condizioni, durata e modalità del trattenimento, questo si configura come un assoggettamento fisico all’altrui potere, potenzialmente lesivo della libertà personale e privo delle necessarie garanzie di legge. Sono state inoltre sollevate (anche se dichiarate inammissibili) questioni relative alla violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, in particolare per la mancata effettività del diritto alla difesa, l’assenza di informazioni chiare sui diritti del trattenuto e le difficoltà nell’accesso a un avvocato e nel ricorso contro il trattenimento. La Corte ha ritenuto inoltre non scrutinabili le questioni relative alla violazione dell’articolo 3 della Costituzione, che denunciavano una disparità di trattamento rispetto al regime carcerario ordinario. Nel merito, va sottolineato, non ha fornito una disciplina sostitutiva, ma ha rivolto un preciso monito al legislatore: in mancanza di un intervento normativo che regolamenti in modo chiaro il trattenimento nei Cpr quanto a modalità, durata, condizioni materiali e garanzie giurisdizionali, la misura risulta costituzionalmente inammissibile. È chiaro, tuttavia, che un intervento meramente giurisdizionale non può essere sufficiente davanti a un mosaico che si compone e ricompone di continuo. Un garante che non parla, una legge che protegge chi picchia, un decreto che finanzia la difesa degli imputati in divisa, una riforma che sterilizza il reato di tortura, una giurisdizione che si dissolve verso strutture extraterritoriali: tutto è coerente con l’obiettivo di silenziare la denuncia, ridurre al minimo le garanzie, garantire l’impunità e normalizzare l’eccezione. È il passaggio dalla giustizia alla gestione, dal diritto alla forza, e non è solo una crisi: è una precisa scelta politica. Di fronte a un sistema che si regge sulla paura e sull’opacità, il rischio non riguarda solo i detenuti, i migranti o i marginali: è un rischio per tutti, e per gli equilibri democratici generali, perché quando il potere si protegge dalla legge e non con la legge, la libertà smette di essere un principio, e diventa un privilegio. (luna casarotti – yairaiha ets)
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detenzioni
A ognuno il suo ruolo. Note a margine del Rapporto di Antigone sulle prigioni
(disegno di rosario vicidomini) Ogni anno l’Osservatorio di Antigone stila il Rapporto sulle condizioni delle prigioni e sul funzionamento della macchina penale. Senza respiro è il ventunesimo ed è stato presentato il 21 maggio di quest’anno a Roma nella sede dell’associazione. L’analisi come sempre è rigorosa e si articola in un’area tecnica (Temi) in cui si definiscono i contorni maggiormente problematici della detenzione intra ed extra-muraria, due dossier specifici (uno riguardo ai suicidi dal 2024 al 2025, l’altro sui principali processi per tortura in corso), un’ultima area distinta di Approfondimenti riguardo agli aspetti di politica criminale ed esperienze di attivismo all’interno delle galere. Le prigioni, come da sempre sosteniamo, sono un ingranaggio nevralgico per il funzionamento dell’economia capitalistica perché rappresentano l’argine principale per la massa crescente di soggetti espulsi dal sistema produttivo. Per questo l’immagine che viene fuori dalla lettura del Rapporto è interessante per capire la fase che stiamo attraversando. Prima di ogni cosa i numeri. Il 30 aprile i detenuti presenti erano 63.445, il 30 giugno erano 62.728 in spazi che possono contenerne 51.280 (a cui devono sottrarsi ameno 4.500 posti perché spazi inagibili o in ristrutturazione). L’aumento è consistente e “se si pensa che le nostre carceri hanno una capienza media di circa trecento posti significa che la popolazione detenuta sta crescendo dell’equivalente di un nuovo carcere ogni due mesi”. Questi flussi impattano fortemente sull’economia nazionale, tuttavia il bilancio dell’Amministrazione penitenziaria indica che il costo per sostenere ogni recluso è in netta diminuzione e questo significa che all’aumento delle persone detenute non corrispondono maggiori investimenti. A ogni modo, come sempre la voce di spesa più alta dell’intero budget (61,7%) è destinata al pagamento del personale di polizia penitenziaria. A proposito dei costi destinati alla reclusione, l’Osservatorio registra il progressivo allargamento delle attività del terzo settore anche nella gestione dell’esecuzione della pena. Tale processo di privatizzazione non riguarda soltanto l’affidamento di singoli servizi a enti esterni (come la mensa o l’approvvigionamento idrico per le strutture che non hanno l’allaccio), ovvero di percorsi trattamentali (il laboratorio di teatro) e lavorativi (la sartoria) già ampiamente affidati a cooperative, ma della reclusione tout court. Il decreto legge 92/2024, convertito con legge 112/2024, disciplina le nuove “strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti”. Il ministero di giustizia dispone di un elenco delle strutture residenziali e per il funzionamento di questi spazi affida un finanziamento di sette milioni di euro (bacino economico di Cassa delle Ammende). La critica di Antigone è chiara: “Il comma 4 dell’art. 8 cita esplicitamente la disponibilità ad accogliere soggetti in regime di detenzione domiciliare. Quest’ultima è una forma di detenzione a tutti gli effetti, sebbene in privata dimora. Quando la privata dimora non appartiene alla persona stessa che sta scontando la pena bensì ad altro soggetto privato, e quando questo soggetto privato riceve fondi pubblici per provvedere alla reintegrazione sociale del condannato, il risultato somiglia molto a un carcere privato”. L’“impresa del bene”, cresciuta nei margini di questo settore, comincia a recuperare fette di mercato sempre più ampie. È il caso della regione Emilia-Romagna che sostiene le Comunità Educanti con i Carcerati, che propongono un programma di rieducazione del condannato gestito privatamente dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Anche in Campania si trova un’esperienza simile, infatti l’associazione Terra Dorea, costituita a gennaio 2025, già a maggio ha stretto un importante protocollo con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per “creare comunità educative alternative alla detenzione e, così, ridurre il sovraffollamento carcerario”. Di quest’ultima associazione si sa pochissimo, sembra nata dal nulla, ma appare già molto inserita nel contesto istituzionale della pena. Dopo un mese dalla costituzione, il 5 febbraio firma una convenzione con il Tribunale di Napoli Nord per lo svolgimento di percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere. Questo ente del terzo settore si sta muovendo su ogni campo del reinserimento. Spiega la giovanissima presidente, avvocata Claudia Majolo, in una delle prime note apparse sulla stampa locale: “Terra Dorea si propone come un ponte tra il carcere e la comunità, promuovendo l’educazione, la formazione professionale e il supporto psicologico. L’obiettivo è fornire gli strumenti necessari affinché chi ha vissuto l’esperienza della detenzione possa riscattarsi, facendo leva su una visione di giustizia che non si limiti alla punizione, ma che favorisca una reale trasformazione sociale e culturale”. L’immagine dell’istituzione che viene fuori dalla lettura del rapporto è di un carcere pronto a implodere di nuovo e che tenta di immaginare possibili traiettorie di riequilibrio in senso securitario, ma tali soluzioni sono del tutto inconsistenti rispetto alle contraddizioni interne e alla enorme pressione degli ingressi. Rispetto a quest’ultimo punto, è interessante la posizione del ministero espressa nel corso della presentazione romana. Il consigliere Ernesto Napolillo, ex magistrato, direttore dell’Ufficio generale detenuti e trattamento, comincia il proprio intervento senza mezzi termini: gli unici dati giusti sono quelli forniti dall’istituzione, le associazioni e gli altri enti non operano con metodo scientifico e devono occuparsi di altro. Entra poi nel merito toccando alcuni punti oggetto della discussione. L’ufficio che dirige l’ex magistrato coniuga le due tensioni del carcere: l’esigenza di sicurezza connessa alla pericolosità penitenziaria e la necessità del trattamento del detenuto. Sulla rieducazione, il consigliere penitenziario afferma senza remore che l’istituzione registra un “cronico e gravissimo problema di effettività del trattamento”. Secondo il ministero l’assenza di lavoro è la causa principale. L’autorità si dilunga, poi, esponendo il posizionamento politico: “Il modello tradizionale di carcere come luogo di segregazione votato anche al trattamento è superato… il carcere non è più il luogo della pena ma è un luogo di conquista della criminalità organizzata. Ci sono delle organizzazioni criminali che preparano i propri affiliati e li mandano in carcere per controllare le piazze di spaccio nelle carceri”. C’è la necessità, quindi, di un nuovo paradigma per riequilibrare l’istituzione ed è quello della legalità: “Garantire il diritto alla sicurezza è il miglior modo per garantire la sicurezza dei diritti”. A ognuno il proprio ruolo: il trattamento è rimesso alla società civile, al volontariato, alle organizzazioni religiose. L’istituzione, invece, deve garantire la sicurezza e l’autorità attacca la vuota retorica dei proclami delle amministrazioni precedenti: “Troppe passarelle ci sono state fino a oggi… ci sono più protocolli che attività, ci sono più iniziative di lavoro che lavoratori”. Il piano politico è coerente con una rappresentazione muscolare dell’istituzione: rispristinare la sicurezza conducendo una guerra totale. In tale prospettiva devono essere letti il decreto sicurezza (convertito in legge 80/2025) e la nuova iniziativa legislativa titolata “Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari” che estende alla polizia penitenziaria le possibilità dell’art. 9 della legge 146/2006, ammettendo operazioni sotto copertura, uso di identità coperte e lo scudo penale per gli agenti coinvolti, purché le autorità giudiziarie siano previamente informate. Queste misure rappresentano gli armamenti giuridici per condurre il conflitto interno e impedire l’organizzazione collettiva delle lotte. Dal mondo delle prigioni emerge il coerente rafforzamento dei poteri repressivi dello Stato in una fase complicata per il capitalismo italiano ed europeo in cui si deve necessariamente conservare l’ordine sociale mentre occupazione e salari sono in caduta ripida e gli scenari di guerra esterna si fanno sempre più concreti. Ci sono tuttavia delle distonie che rendono problematica la realizzazione del programma politico. Alcune sono emerse sempre nel corso della presentazione del Rapporto di Antigone. Il sindacalista Gennarino De Fazio, segretario Uil Pa, rispondendo punto per punto alle affermazioni del dirigente dell’Amministrazione, ha ricordato che i suicidi tra le fila della polizia penitenziaria sono in aumento (l’ultimo si è ammazzato il 27 giugno, appena finito il turno con un colpo di pistola nel parcheggio del carcere di Secondigliano). La frustrazione al fronte è enorme e senza soluzione. Questa guerra si combatte senza soldati. “I detenuti sono aumentati di 5.000 unità… al di là della propaganda la polizia penitenziaria è aumentata di 133 unità che non sono andate nelle carceri ma a integrare gli uffici dipartimentali dove c’è anche il consigliere Napolillo. Il personale è sempre più senza respiro”. Il sindacalista ha criticato fortemente il graduale processo di omologazione degli agenti penitenziari agli altri corpi di polizia, perché la funzione è sostanzialmente diversa e ha attaccato duramente il piano formativo dei nuovi agenti che vengono mandati al macello con qualche giorno di corso da remoto. Tralasciando il tentativo di rafforzare la propria organizzazione di categoria, le criticità segnalate e la spaccatura interna tra la polizia che opera in trincea e i generali che governano la battaglia dalle scrivanie è reale. Lo registriamo costantemente anche nei corridoi dell’aula bunker durante le lunghe attese del processo sulla Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Difatti, per quanto gli apparati stiano correndo per prepararsi alla guerra, da tempo le macerie sociali di questo ordine di cose aumentano. Le prigioni sono una di queste e sono pronte a esplodere. Non c’è tempo. La realtà dei fatti, al di là delle lezioni di vita dei dirigenti, è che molti istituti di pena si autogestiscono. In istituti dove persiste un sovraffollamento del 150% circa, dove è assente ogni tipo di intervento anche solo riempitivo della giornata, con le presenze di personale civile e in divisa in sottorganico, l’implosione è scongiurata solo in virtù di autogestione informale e precaria dei poteri interni ufficiosi e ufficiali. “Vengo da laggiù dove tutto è finito… e tutto ricomincia”, sono le parole della Cassandra di Dimitriadis; stiamo ricominciando daccapo ed è necessario per evitare di rimanere sepolti dalle rovine di questo mondo, rivitalizzare e moltiplicare l’organizzazione delle lotte, estendendo l’intervento a ogni ambito della riproduzione sociale. Trovare nei legami collettivi e nei percorsi di resistenza la fiducia per “l’assalto al cielo”. A ognuno il suo ruolo, questo è il nostro. (luigi romano)
detenzioni
La contenzione come violazione dei diritti fondamentali. La sentenza della Corte Costituzionale sui Tso
(disegno di canemorto) Con la sentenza n.76 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’articolo 35 della legge 833/1978, che norma il Trattamento sanitario obbligatorio, ex articolo 3 della legge 180/78, cosiddetta “legge Basaglia”. In particolare, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 in relazione alla mancata previsione di tre garanzie fondamentali: il diritto all’informazione e comunicazione del provvedimento alla persona interessata o al suo legale rappresentante (avvocato, amministratore di sostegno, tutore o curatore); il diritto della persona a essere sentita prima della convalida; la notifica del provvedimento di Tso alla persona interessata o al suo legale rappresentante. Il giudizio di legittimità costituzionale era stato sollevato dalla Corte di Cassazione nel settembre 2024, nell’ambito di una controversia promossa da una donna sottoposta a Tso a Caltanissetta. La donna, tramite il suo avvocato, aveva presentato opposizione lamentando di non aver ricevuto alcuna notifica, di non essere stata ascoltata dal giudice e di non avere avuto strumenti effettivi per difendersi. La Cassazione, valutando il ricorso, aveva posto in evidenza una serie di gravi lacune nel procedimento, affermando che “la mancata audizione della persona da parte del giudice tutelare prima della convalida rende il controllo giudiziale meramente formale”. I giudici della Corte Costituzionale, in seguito al ricorso presentato dalla donna in Cassazione, hanno rilevato come l’articolo 35 della legge 833 non garantisca in effetti adeguate tutele, evidenziando che “il sindaco e il giudice tutelare comunicherebbero tra loro, ma nessuno dei due comunicherebbe con il paziente”. La sentenza della Corte Costituzionale dovrebbe avere da ora effetto immediato su tutti i procedimenti in corso e su quelli futuri. I sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, dovranno garantire, ai sensi del pronunciamento, che il provvedimento sia notificato alla persona o al suo legale rappresentante. I giudici tutelari saranno obbligati quindi ad ascoltare l’interessato prima di convalidare il trattamento e la mancata osservanza di tali garanzie potrà determinare l’illegittimità del Tso. Di prassi, il legislatore dovrebbe inoltre intervenire per adeguare il testo normativo al nuovo orientamento costituzionale. LA SENTENZA Abbiamo ritenuto opportuno approfondire i meccanismi interni della sentenza. Secondo la Corte Costituzionale l’assenza della tempestiva informazione sulle modalità di opposizione costituisce “un ostacolo rilevante all’esercizio del diritto a un ricorso effettivo alla difesa e, in ultima istanza, a un giusto processo”, anche se la 833 preveda la possibilità di chiedere la revoca del provvedimento di Tso e di proporre successiva opposizione. La Corte ha sostenuto che la non comunicazione, la mancata audizione del giudice tutelare e la mancata convalida del provvedimento rappresentino “una violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa, dunque un deficit costituzionalmente rilevante”. Ha fatto appello in particolare ad articoli fondamentali della Costituzione: il 13, sulla libertà personale, il 24, sul diritto di difesa in giudizio, e il 111, sul giusto processo. La Consulta ha stabilito che la persona sottoposta a Tso deve essere messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e deve partecipare al procedimento di convalida, in quanto titolare del diritto costituzionale di agire e di difendersi in giudizio, anche nel caso in cui si trovi in stato di “incapacità naturale”. Nella sentenza è scritto inoltre che l’audizione della persona sottoposta a Tso da parte del giudice tutelare debba avvenire prima della convalida “presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura”, perché questo incontro tra paziente e giudice “è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (articolo 13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della Costituzione)”. L’audizione per la convalida – che deve avvenire entro quarantotto ore – rappresenta un primo contatto che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni della persona, compresa “l’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”. La sentenza ha fatto anche riferimento al rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, che nel 2023 aveva evidenziato come il Tso in Italia segua un “formato standardizzato e ripetitivo” in cui il giudice tutelare “non incontra mai i pazienti che rimangono disinformati sul loro status legale”. La Corte non si è limitata alla questione Tso, mettendo giustamente in discussione l’analogo dispositivo amministrativo restrittivo della libertà personale che riguarda i migranti senza documenti: “L’accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio devono essere assistiti dal diritto di essere ascoltati dal giudice in sede di convalida, sicché sarebbe irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza l’omessa previsione di analogo adempimento nel trattamento sanitario coattivo”.  QUARANTASETTE ANNI SENZA COSTITUZIONE Se il Tso è stato costituzionalmente illegittimo finora, chi ci garantisce che le cose cambieranno? Con che modalità queste persone saranno ascoltate? Verranno tutelate la libertà e il diritto di difesa della persona che la sentenza della Corte Costituzionale, in maniera precisa, definisce? Malgrado la sentenza abbia riportato a chiare lettere che l’audizione debba avvenire nello stesso luogo in cui la persona si trova, il tribunale di Milano ha già chiesto l’attivazione di un numero per fare le audizioni in videochiamata. Il rischio è dunque che questa nuova procedura venga risolta aggirando i dispositivi più tutelanti, in barba alla stessa sentenza. Quale tutela, quale salvaguardia di diritti potrebbe assicurare una videochiamata, magari in presenza di personale sanitario, con un paziente già sedato? In queste condizioni immaginiamo i giudici tutelari convalidare i Tso come un atto meramente burocratico: tutt’altro che come garanzia di controllo sul divieto di violenza fisica e morale indicato nella sentenza. Se la legge prevede il ricovero coatto solo in casi limitati e nel rispetto rigoroso di alcune condizioni, la realtà testimoniata da chi la psichiatria la subisce è ben diversa. Chi scrive sa bene – dopo vent’anni di esperienza accumulata attraverso lotta dura contro le pratiche manicomiali – che il protocollo della procedura di imposizione di Tso molto spesso non è applicato, e che il trattamento non è affatto un provvedimento di extrema ratio. Troppo spesso le procedure giuridiche e mediche durante il Tso vengono aggirate: nella maggior parte dei casi i ricoveri coatti sono eseguiti senza rispettare le norme che li regolano e seguono il loro corso semplicemente per il fatto che quasi nessuno è a conoscenza delle normative e dei diritti della persona. Uno degli inganni del sistema psichiatrico sta nel far credere che un Tso duri in fondo solo sette giorni, o quattordici nel caso peggiore. La verità è che il Tso implica una coatta presa in carico della persona da parte dei servizi di salute mentale del territorio che può durare per decenni. Una volta entrato in questo meccanismo infernale, una volta bollato con lo stigma della “malattia mentale”, il paziente vi rimane invischiato a vita, costretto a continue visite psichiatriche e, soprattutto, alla somministrazione obbligatoria di psicofarmaci, pena un nuovo ricovero coatto. Per i ricoverati in Tso si ricorre ancora spesso all’isolamento e alla contenzione fisica, mentre i cocktails di farmaci somministrati mirano ad annullare la coscienza di sé della persona, a renderla docile ai ritmi e alle regole ospedaliere. Il grado di spersonalizzazione e alienazione che si può raggiungere durante una settimana di Tso ha pochi eguali, anche per il bombardamento chimico a cui si è sottoposti. L’obbligo di cura non significa più necessariamente e solamente reclusione in una struttura, ma si trasforma nell’impossibilità di modificare o sospendere il trattamento psichiatrico, sotto costante minaccia di ricovero coatto, sfruttato come strumento di ricatto, punizione e repressione. IL TSO COME VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI Come Collettivo riteniamo però che ci sia una seconda, ulteriore, considerazione di cui tenere conto. La sentenza n.76, pur non menzionando esplicitamente la contenzione meccanica, offre, a nostro avviso, un forte potenziale interpretativo critico. Il nucleo della pronuncia è il rafforzamento del controllo giurisdizionale sul Tso, tramite l’audizione preventiva e in loco della persona da parte del giudice tutelare. La Corte esplicita, ed è questo l’elemento che vorremmo sottolineare, che tale audizione è “garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale” (articolo 13, comma 4 della Costituzione) e “nei limiti imposti dal rispetto della persona umana” (articolo 32, comma 2 della Costituzione). La sentenza parla inoltre di “audizione”, e quindi di ascolto. Deducendo da ciò: la contenzione meccanica, essendo una limitazione fisica diretta e potenzialmente lesiva della dignità, rientra a pieno titolo nelle “violazioni fisiche e morali” e nel mancato “rispetto della persona umana”. Difficilmente si può pensare che, ascoltando la persona in stato di malessere si possa poi procedere a legarne gli arti o a limitarne la mobilità in modo pesantemente coercitivo. La sentenza, esigendo un controllo giudiziale non più formale ma sostanziale sulla concreta esecuzione del trattamento, rende ogni ricorso alla contenzione immediatamente sindacabile e, riteniamo, censurabile sotto il profilo di questi inderogabili principi costituzionali. La sua applicazione, pertanto, è ora direttamente e immediatamente riconducibile a una possibile violazione dei diritti fondamentali della persona, richiedendo una strettissima aderenza ai criteri di necessità ed eccezionalità per sfuggire alla qualificazione di violenza costituzionalmente illegittima. (collettivo antipsichiatrico antonin artaud)
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Tra giustizia e ragion di stato. La posta in gioco del processo dell’Aquila ai tre palestinesi
(disegno di adriana marineo) Tra il 24 e il 27 giugno si svolgeranno, in concomitanza con le udienze previste presso il tribunale di L’Aquila, una serie di iniziative di mobilitazione a sostegno dei tre cittadini palestinesi Anaan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh. Tra queste iniziative c’è la presentazione del numero 14 de Lo stato delle città al laboratorio Radici, partendo dall’articolo scritto sulla questione da Francesca Di Egidio, e con il supporto di CaseMatte L’Aquila e Fuori Genere. L’incontro si svolgerà martedì 24 al laboratorio Radici (via Leosini, 6) a partire dalle 18:30. Di quell’articolo vi proponiamo a seguire un estratto.  *     *     *  Il procedimento, che oggi entra nella fase dibattimentale, è stato preceduto da quasi un anno di mobilitazioni. Un percorso cominciato con l’arresto di Anan, che nelle ultime settimane ha ripreso forza con assemblee, presìdi, manifestazioni in diverse città italiane. Una rete, quella di “Free Anan”, che negli ultimi tempi ha raggiunto anche altre città europee come Marsiglia e Parigi. Questa storia, che oggi porta un centinaio di persone davanti a un tribunale, comincia proprio qui, all’Aquila, nel marzo 2024, quando Anan Yaeesh viene arrestato su richiesta di Israele. Inizialmente si trattava di una richiesta di estradizione: lo stato israeliano lo accusava di appartenere a una cellula terroristica attiva a Tulkarem. Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, trasmetteva prontamente gli atti alla Corte d’Appello dell’Aquila, che ne disponeva la custodia cautelare. Il 13 marzo 2024, la Corte d’Appello negava l’estradizione, riconoscendo che, in caso di consegna a Israele, l’uomo avrebbe rischiato trattamenti crudeli, inumani e degradanti. I giudici basano queste decisioni su documenti delle Nazioni Unite, rapporti di Ong internazionali e osservazioni costanti su ciò che accade nelle carceri israeliane. Accolgono così il principio di non-refoulement, secondo il quale nessuno può essere trasferito verso un paese dove rischia tortura o violenza. La vicenda giudiziaria però non si conclude. L’Italia, dopo aver negato la consegna a Israele, decide di trattenere Anan e di aprire un nuovo procedimento, stavolta su iniziativa autonoma della procura. L’11 marzo, due giorni prima della decisione della Corte d’Appello, i magistrati aquilani ottengono una nuova ordinanza di custodia cautelare. Oltre ad Anan, vengono arrestati anche Ali Irar e Mansour Doghmosh, accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale (ex art. 270 bis c.p.). Secondo l’accusa, i due sono coinvolti soprattutto per la loro vicinanza ad Anan: è anche grazie a questo legame che viene costruita l’ipotesi di un’associazione terroristica. Non si tratta più di eseguire una richiesta estera. Questa volta è lo stato italiano che si fa carico dell’inchiesta, che prolunga la detenzione di Anan, che assume l’impianto accusatorio costruito da Israele in un altro ordinamento giuridico e in un altro contesto politico. E lo fa utilizzando le stesse fonti, le stesse prove, gli stessi verbali raccolti dalle autorità israeliane nei territori occupati. È difficile non vedere, in questa scelta, una forma di supplenza. Per alcuni osservatori è un precedente grave, esempio di come il sistema penale possa diventare strumento di repressione politica anche fuori dai propri confini. […] Il processo che si è aperto all’Aquila rappresenta un precedente giuridico e politico delicato e non privo di implicazioni. Da un lato, ci mostra fino a che punto possa spingersi la cooperazione giudiziaria in materia di antiterrorismo: l’Italia si ritrova a giudicare atti avvenuti nei territori palestinesi occupati, basandosi su elementi istruttori prodotti da uno stato straniero, Israele, e assumendo in proprio un impianto accusatorio costruito dentro un altro ordinamento giuridico e in un altro contesto politico. Dall’altro, evidenzia quanto le dinamiche geopolitiche riescano a infiltrarsi nei margini della giustizia, spingendola oltre i suoi confini ordinari: il principio di giurisdizione territoriale, il diritto alla difesa, la necessità di rispettare il diritto internazionale vengono messi alla prova da logiche di alleanze e rapporti di forza. Fino a che punto uno stato che si professa democratico può processare una forma di resistenza armata legata a una causa di liberazione nazionale, e farlo in nome della lotta al terrorismo? La distinzione tra terrorismo e resistenza, tra dissenso e minaccia, appare oggi sempre più fragile nel linguaggio giuridico, soprattutto in un’Europa che, dopo il 7 ottobre, sembra tollerare sempre meno ogni forma di mobilitazione legata alla causa palestinese. Nei prossimi mesi il dibattimento proseguirà con un calendario serrato. L’udienza del 16 aprile ha intanto aggiunto alcuni elementi rilevanti. Tra i testi dell’accusa ascoltati vi era un perito balistico,  incaricato di analizzare un fucile apparso in una delle fotografie del materiale probatorio e attribuito ad Anan. Dalla sua perizia è emerso che si trattava di un’arma giocattolo, in plastica, facilmente reperibile in commercio, priva di qualsiasi funzionalità. Il fatto stesso che su un oggetto del genere sia stata disposta una perizia balistica, poi acquisita come prova, ha suscitato un momento di ilarità tra i presenti. È stato questo uno dei momenti in cui il processo si è spinto su un piano quasi surreale. Una sensazione che si è manifestata anche in altri momenti, quando si è fatto ricorso a fonti aperte (post Facebook, video YouTube, fotografie, materiali pubblici), utilizzate come elementi probatori. Un aspetto che in quella giornata è affiorato appena, ma che tornerà con ogni probabilità al centro delle prossime udienze, quando verrà riconvocato l’ex commissario della Digos a cui fu affidata l’operazione che portò all’arresto di Anan e per la quale avrebbe ricevuto una premiazione. Ben più rilevante, però, è ancora una volta quanto accaduto sul fronte dei verbali d’interrogatorio raccolti da Israele. La difesa, infatti, ha presentato una ricerca giurisprudenziale articolata che richiama un principio consolidato del nostro ordinamento, secondo cui gli atti raccolti da autorità straniere possono entrare in un processo italiano solo se rispettano le garanzie fondamentali del diritto interno, come il contraddittorio, la presenza di un difensore, il divieto di coercizione. Ed è proprio l’assenza di queste garanzie a rendere quegli atti incompatibili con un processo giusto. A differenza di quanto accaduto il 2 aprile, quando la Corte aveva ammesso i verbali senza esitazioni, questa volta i giudici hanno deciso di riservarsi la decisione, che sarà sciolta il 7 maggio. Da tale decisione potrebbe dipendere molto, poiché una parte sostanziale dell’impianto accusatorio si fonda proprio su quei verbali. Come già si intuisce da queste prime fasi, il cuore del processo non risiede solo nel suo esito finale, ma anche nelle modalità con cui verranno affrontati i nodi giuridici ancora aperti: l’utilizzabilità di prove raccolte da un altro stato, il riconoscimento o la negazione del contesto in cui quei fatti si sono prodotti. In gioco non c’è solo la sorte giudiziaria di tre uomini (uno dei quali, va ricordato, è detenuto in regime cautelare da oltre un anno, senza condanna definitiva) ma il senso stesso del diritto. Capire quindi se questo processo sarà fondato sulla ricerca della giustizia o se sarà, invece, piegato alle logiche della ragion di stato. (francesca di egidio – versione integrale dell’articolo sul numero 14 de lo stato delle città)
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Detenzioni, suicidi e rimpatri. I cittadini tunisini nelle carceri italiane
(disegno di cyop&kaf) Al 31 maggio, i detenuti in Italia erano 62.722, a fronte di una capienza regolamentare di 51.285 posti, con un tasso di sovraffollamento del 134,29 per cento (4.579 posti sono tra l’altro indisponibili per inagibilità). Le condizioni disumane delle persone che vivono in detenzione sono ormai note a tutti: celle sovraffollate, mancanza di accesso regolare alle cure mediche e psicologiche, assenza di mediatori culturali. Per i detenuti stranieri, le barriere linguistiche e giuridiche aumentano l’isolamento e la vulnerabilità. Nel 2024 sono morte duecento quarantotto persone in carcere, per suicidio, malattia, overdose, incuria o violenza. In molti casi, si tratta di morti annunciate, frutto di una sanità penitenziaria al collasso e di una gestione che disattende le norme costituzionali e internazionali in materia di diritti umani. Tra queste morti, novantuno riguardano detenuti che si sono tolti la vita, superando il precedente picco del 2022 (ottantaquattro suicidi). Dietro queste cifre si cela una realtà di disperazione, isolamento e abbandono che colpisce le persone rinchiuse dietro le sbarre. Tra le vittime, almeno quaranta erano detenuti stranieri, dieci dei quali di origine tunisina, una comunità particolarmente vulnerabile nel sistema penitenziario italiano. Nei primi sei mesi del 2025, quattro cittadini tunisini sono morti in carcere. Secondo dati raccolti e confermati dall’ex deputato tunisino Majdi Karbai, i quattordici tunisini morti in carcere nell’ultimo anno e mezzo erano per lo più giovani arrestati per reati minori, intrappolati in strutture sovraffollate e fatiscenti. Un caso emblematico è quello di un giovane di ventisette anni deceduto nel carcere di Piacenza, la cui morte, come tante altre, resta avvolta nel silenzio e nella mancata trasparenza, alimentando dubbi e sospetti tra i familiari. Per gli islamici praticanti, ma anche per chi non riesce a professare la propria fede in maniera piena anche in un paese straniero (cosa tutt’altro che scontata), il suicidio è un atto assai grave, profondamente inaccettabile. Il Corano, d’altronde, come altri testi sacri, condanna apertamente l’autosottrazione della vita:  “O voi che credete, non uccidete voi stessi. In verità, Allah è misericordioso verso di voi” (Sura An-Nisa 4:29). “E non gettatevi con le vostre mani nella distruzione” (Sura Al-Baqara 2:195). Se la violenza istituzionale all’interno degli istituti non risparmia nessuno, è vero che le comunità migranti sono spesso le più vulnerabili, dal momento che molti detenuti non hanno alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni nell’unico modo possibile agli altri: quello giudiziario. Nel 2023, nel carcere di Reggio Emilia, un detenuto tunisino è stato incappucciato, denudato e picchiato a lungo da dieci agenti penitenziari. Nonostante la presenza di immagini video inequivocabili, il processo di primo grado si è concluso a febbraio 2025 con condanne per abuso d’autorità e percosse aggravate, ma non per tortura. Le parti civili, tra cui l’associazione Yairaiha di cui chi scrive fa parte, e la Procura della Repubblica, hanno fatto ricorso in appello. Diverso l’esito del caso San Gimignano, dove, con sentenza definitiva nel 2025, la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto la tortura inflitta nel 2018 da quindici agenti a un detenuto tunisino. È una delle rare sentenze in cui la legge italiana sulla tortura, approvata nel 2017, è stata applicata in modo pieno. Le carceri, tuttavia, non sono l’unico volto della detenzione in Italia. I Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), di cui questo giornale si è spesso occupato (per esempio qui e qui), rappresentano una zona grigia e opaca dove i diritti fondamentali vengono sistematicamente annientati. Si tratta di luoghi disumani assimilabili a veri e propri lager amministrativi, dove le persone sono trattenute senza aver commesso reati. Le condizioni sono degradanti, con limitatissimo accesso a cure mediche, supporto legale o mediazione linguistica, in attesa del rimpatrio. Negli ultimi anni, l’Italia ha siglato con la Tunisia un accordo di cooperazione che prevede due voli charter settimanali di rimpatrio. Ogni volo può trasportare da venti a quaranta persone, ciascuna accompagnata da agenti di scorta. Si tratta di operazioni silenziose, spesso eseguite all’alba, senza un’adeguata informazione giuridica e in assenza di un effettivo diritto alla difesa. Nel 2023, il sessantasei per cento dei voli di rimpatrio (settanta su centosei) sono stati destinati alla Tunisia, per un totale di 2.006 cittadini tunisini deportati, su un totale di 2.506 persone rimpatriate. Dal canto suo, la Tunisia promuove quella che definisce “politica di ritorno volontario”, ma la realtà è più sfumata. Secondo il Ministero dell’Interno tunisino e secondo fonti stampa, 3.400 migranti irregolari sono stati rimpatriati volontariamente nel 2025. Numerose Ong denunciano tuttavia che molti di questi rimpatri avvengono sotto pressione, senza un vero consenso informato né assistenza giuridica, e con la minaccia di detenzione per chi rifiuta il ritorno. Emblematico, in questo contesto, è il caso di Wissem Ben Abdel Latif, giovane tunisino di ventisei anni morto il 28 novembre 2021 dopo essere stato legato mani e piedi per oltre cento ore in un letto dell’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato per disagio psichico dopo un periodo nel Cpr di Ponte Galeria. Wissem era arrivato a Lampedusa a ottobre, con il sogno di raggiungere lo zio in Francia. Durante la sua detenzione, aveva iniziato a manifestare segnali evidenti di sofferenza mentale, ignorati dalle autorità. Nonostante una sentenza del giudice di pace che il 24 novembre aveva disposto la revoca del trattenimento, Wissem non fu mai informato della sua liberazione. Morì pochi giorni dopo, sedato e immobilizzato, senza che nessuno lo assistesse o tutelasse. La sua morte è una ferita aperta che chiama in causa l’intero sistema di gestione della detenzione migrante in Italia. La totale assenza dello stato tunisino in queste vicende aggrava ulteriormente il quadro: né il ministero degli esteri né le rappresentanze consolari si costituiscono parte civile, né offrono assistenza concreta ai familiari delle vittime. È lasciato alle associazioni e ai comitati di lotta il compito di affiancare le famiglie, portare avanti battaglie legali e tenere viva la memoria delle persone uccise dal silenzio e dall’abbandono; chi sopravvive, intanto, dopo essere partito con il sogno di aiutare i propri familiari in patria, non di rado è costretto a tornare al proprio paese sopportando un fardello di vergogna e senso di colpa. La realtà dei rimpatri è quindi fortemente legata alle tragedie delle morti in mare, dei suicidi in carcere, delle torture nei centri di detenzione amministrativa, seguendo il filo rosso di una politica che punta alla rimozione del problema e all’invisibilità delle sue vittime. Ma ogni deportazione lascia una traccia nei corpi, nelle memorie, nelle storie spezzate. Queste morti, infatti, non sono inevitabili: sono il prodotto di scelte politiche, di inazione, di un sistema che criminalizza la povertà e la provenienza. Chi si toglie la vita, spesso non lo fa per scelta, ma per disperazione e invisibilità. Chi muore per incuria o per le botte, è vittima di uno Stato che ha smesso di guardare ai diritti come fondamento della giustizia. El haqq ma ydi’s and Rabbi Man yadus ala karamat ghayrih, sa ya thur yawman bi qadarih حلمة كانت في بالي، والواقع صحان ي نحاول نطي ر بجناحي، لكن الريح كسرتني  نعيش في دنيا قاسية، والفرحة نسيتن ي Un sogno era nella mia mente, ma la realtà mi ha svegliato. Cerco di volare con le mie ali, ma il vento mi ha spezzato. Vivo in un mondo duro, e la felicità mi ha dimenticato. Balti  “7elma” (حلمة Sogno) (luna casarotti – yairaiha ets)
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Sette cancelli. Voci di donne dal carcere di Benevento
(disegno di irene servillo) Sette cancelli separano il mondo di fuori da quello di dentro. Hanno detto così le donne che stanno dentro. Ogni settimana provo a contarli, ma mi fermo a cinque. Gli ultimi due mi mancano, si perdono. La separazione tra fuori e dentro è un calcolo che non torna. Fuori, sul verde acceso delle campagne, si affaccia la dormiente del Sannio: il monte Pentime che disegna i capelli sciolti fino al fiume Calore, un corpo addormentato che poggia le gambe sul Taburno. Dentro, un piccolo televisore che trasmette la puntata di Uomini e Donne, chiavi grandi, mai viste così grandi, un’immaginetta di Padre Pio, il suono del metal detector, quotidiani non letti che dicono che il Napoli crede nello scudetto. Fuori-dentro, ogni venerdì. E poi di nuovo fuori, io. In macchina parte Friday I’m in love. Parcheggio davanti a quel mostro di cemento marrone che da bambina mi sembrava avesse qualcosa di inquietante, come la bocca di una balena spalancata sulle campagne, pronta a divorare per lasciare posto soltanto al silenzio. Sezione femminile, laboratorio di teatro, i nomi da segnare. Sempre quelli. Ogni settimana si entra nella pancia della balena con Exit Strategy, nata come associazione a Benevento nel 2013 mettendo al centro l’autodeterminazione femminile in un territorio in cui le diverse facce della violenza di genere restano spesso un magma sommerso. Un’associazione di donne che fin dal primo momento decide di occuparsi delle più invisibili, quelle detenute e private della propria libertà, e decide di farlo attraverso il teatro. In testa ho ancora il ritornello di quella canzone dei Cure sentita in macchina. Robert Smith dice di averla scritta viaggiando in auto verso casa in un venerdì in cui non vedeva l’ora di tornare. Tornare dalla famiglia è un pensiero costante di chi sta qui, scandito da ricorrenze che certe volte sembrano un gioco sadico per chi è lontano. Il compleanno di un figlio, quello proprio, un anniversario. Una lettera. Loredana, nome di fantasia, racconta che quando sapeva di dover andare in carcere è andata dal parrucchiere a tagliarsi i capelli, perché sapeva che lì sarebbe stato complicato asciugarli lunghi com’erano. Penso al rumore di phon accesi coperto solo dalle canzoni alla radio, alle donne che si preparano per il sabato sera, per una cerimonia, alla palettina monouso lasciata nel bicchierino di caffè vuoto mentre si aspetta con il colore in posa, all’affollarsi di opinioni da superficie e frasi euforiche, al commento sul nuovo taglio. Alla sua testa mentre la parrucchiera le chiede se l’acqua va bene o è fredda, mentre si fa i capelli per il carcere. La lontananza si nutre di un conto alla rovescia verso il fine pena. Ma per qualcuno quel conto è solo uno in più tra quelli che non tornano. Per Anna, altro nome di fantasia, la fine pena è mai. Dieci anni fa ha messo piede nella pancia del mostro. Racconta: “Non sapevo nulla del carcere. Non sapevo cosa mi aspettava all’interno di quello stabile che mi sembrava tanto freddo e che avevo capito che da quel giorno sarebbe dovuta essere la mia casa”. Entrare in carcere per lei è significato diventare invisibile, la chiusura totale in se stessa. Una condanna troppo grande per essere sopportata. Una condanna senza numero. I numeri da contare ogni giorno sono sempre gli stessi. Ma un giorno poi diventano di nuovo sette. 1: cancello della cella, 2: androne del femminile, 3: fuori dal femminile, si respira l’aria, 4: matricola, 5: portellone che si apre vicino l’uscita, 6: dove gli agenti depositano le loro cose, 7: l’ultimo, quello della libertà. Sette cancelli sono anche quelli che hanno dato il titolo a uno spettacolo portato in scena un anno fa al Teatro comunale di Benevento. Per salire sul palco ad Anna viene accordato un permesso di otto ore che assomiglia a un miracolo. Di quella serata dice: “In quelle otto ore non ero più una detenuta, ma una persona con tanta voglia di vivere, di amare e di spiegare la mia vita, anche se sembra che vita non è”. La vita passa attraverso le sbarre nei mandarini che spuntano sui rami, certe volte è la felicità di farsi la crema idratante con l’olio d’oliva, come dice una di loro. La vita è quella che poi al mostro di cemento viene data in pasto. Il 2024 è stato l’annus horribilis dei suicidi in carcere. Il rapporto annuale di Antigone parla di ottantotto persone detenute che si sono tolte la vita. Mai così tante. Nello stesso anno, mentre il ministro Nordio parla dell’importanza del lavoro per il reinserimento sociale e l’abbassamento del rischio di recidiva, dal ministero della giustizia è arrivato un taglio pari a circa il cinquanta per cento dei fondi destinati al pagamento delle persone detenute lavoranti in carcere. Nel mese di aprile di quest’anno, nella visita dell’osservatorio di Antigone alla Casa circondariale di Benevento, vengono rilevate 378 persone ristrette a fronte di una capienza massima di 259 posti. Il reparto femminile in particolare ha una percentuale di sovraffollamento pari a circa il duecento per cento, un incremento dovuto anche al trasferimento delle donne sfollate dalla casa circondariale di Pozzuoli. Sempre Antigone riporta la carenza di personale sanitario e segnala che oltre i due terzi della popolazione detenuta assume psicofarmaci al bisogno, mentre lo psichiatra si reca in istituto per solo quattro ore a settimana. Esco e mi lascio il mostro alle spalle. Al semaforo c’è un ragazzo che vende rose sotto la pioggia. Friday I’m in love. (giulia tesauro)
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