(disegno di sam3)
Il 5 ottobre del 2025 è stata una giornata storica: migliaia di persone scesero
in piazza a Porta San Paolo, a Roma. I manifestanti, sfidando i divieti del
governo, reclamavano a gran voce la fine del genocidio a Gaza. Per diverse ore,
sotto una pioggia torrenziale, le forze dell’ordine circondarono il presidio con
i blindati permettendo l’ingresso ai manifestanti solo previa identificazione;
anche nei pressi della città, nelle aree di servizio autostradali adiacenti la
capitale, le forze dell’ordine impedirono ai manifestanti, tramite fogli di via,
di raggiungere il presidio. In piazza, dopo una serie di provocazioni
poliziesche e un fitto lancio di lacrimogeni, si arrivò agli scontri su via
Ostiense. In serata venne arrestato uno studente italiano, Tiziano, portato in
questura e posto agli arresti domiciliari. Il tribunale l’ha condannato a due
anni, ma la pena è stata sospesa per l’applicazione della condizionale in quanto
soggetto incensurato.
Qualche settimana dopo, nel silenzio dei media, venne arrestato un altro
ragazzo, un tunisino di nome Tarek. Anche lui, come Tiziano, accusato di
resistenza a pubblico ufficiale. A differenza dello studente italiano, Tarek è
un ragazzo straniero con precedenti penali, con lo stigma della sua condizione
etnica. Le accuse inchiodano Tarek seguendo il solito razzismo istituzionale. Il
ragazzo viene descritto come un uomo dalle sembianze magrebine, che dopo aver
colpito gli agenti a ombrellate, e lanciato delle bottiglie, si infligge
volontariamente dei tagli per impedire il fermo da parte delle forze di polizia.
La vicenda emerge diversi mesi dopo, a maggio, grazie a una corrispondenza
telefonica, su Radio Onda Rossa, in cui l’avvocato di Tarek spiega che il
ragazzo è stato condannato, con il rito abbreviato, a una pena di quattro anni e
otto mesi. Una sentenza singolare perché la condanna è superiore alla richiesta
del pubblico ministero che chiedeva tre anni. Il 21 maggio, davanti al carcere
di Regina Coeli, viene indetto un presidio per esprimere solidarietà al ragazzo
tunisino, e agli altri detenuti, in cui tra l’altro i manifestanti leggono una
lettera di Tiziano indirizzata allo stesso Tarek.
Per approfondire la vicenda decido di incontrare l’avvocato del ragazzo,
Leonardo Pompili. Una chiacchierata in attesa della pronuncia dell’udienza di
appello fissata il prossimo 21 novembre.
Mi racconti la storia di Tarek?
Tarek è arrivato in Italia nel 2008, dalla Tunisia. In Italia ha conosciuto una
compagna con cui ha avuto una relazione, e da cui sono nati due figli. Aveva il
permesso di soggiorno e lavorava. Dopo sono iniziati i primi problemi e Tarek ha
deciso di separarsi dalla compagna. Da questo momento comincia a precipitare
nella marginalità: difficoltà a trovare una casa, difficoltà a trovare un posto
di lavoro. Nel 2020, un altro episodio segna la vita di Tarek. Un litigio con
due persone si trasforma in una colluttazione. Viene aperto un fascicolo a suo
carico e Tarek viene condannato per tentato omicidio. In carcere la situazione
si aggrava, e la depressione lo porta a un consumo esorbitante di farmaci.
Scontata la condanna ricomincia a lavorare, ma a nero. A tal punto che dopo
l’arresto, avvenuto qualche giorno dopo il 5 ottobre, il datore di lavoro con
cui lavorava nega di conoscerlo. Tutto questo impedisce al ragazzo di recuperare
una parte della retribuzione che gli spettava. Inoltre, al momento, appare
difficile regolarizzare la sua posizione. Tarek ha una carta d’identità ma il
permesso di soggiorno scaduto. A giugno doveva presentarsi all’ufficio
immigrazione per il rinnovo, ma a causa della detenzione carceraria non è
riuscito a presentarsi all’appuntamento ed è stato chiesto un rinvio.
Ci racconti che è successo il 5 ottobre?
Tarek frequentava la zona di Ostiense e si trovava in un locale lì vicino. Non
era andato appositamente al corteo. Decide di avvicinarsi quando la piazza era
già blindata. E quando vede la polizia che manganella da un lato, e le bandiere
della Palestina dall’altro, decide di compiere un gesto di protesta estrema: si
leva la maglietta, e comincia a tagliarsi. Si tratta di un gesto comune a molti
detenuti ed ex detenuti: compiere mutilazioni corporali come quelli che
avvengono nei Cpr, quando i reclusi si cuciono la bocca. Un gesto di protesta
nonché irriverente, perché il corpo è l’unica parte che non è soggetta al
controllo del carceriere. Oltre al gesto autolesionistico, la procura lo accusa
di aver preso a ombrellate un agente, e di aver lanciato delle bottiglie. La
cosa singolare è che per giustificare il reato di resistenza a pubblico
ufficiale l’accusa capovolge la cronologia della condotta: sostenendo che prima
il ragazzo prende a ombrellate gli agenti, dopo lancia le bottiglie, e infine si
taglia per non farsi arrestare. Tutte accuse opinabili. Per esempio, riguardo al
lancio di bottiglie, nei video non si vedono i lanci né contro cose e né contro
persone. Stessa cosa per l’accusa di aver colpito a ombrellate gli agenti: le
forze di polizia sostengono che Tarek abbia colpito con l’ombrello un agente
sull’avambraccio. Eppure non ci sono agenti refertati. Si vede solamente che lui
agita un ombrello, per quarantanove secondi, verso il contingente di polizia, e
poi scappa, senza colpire nessuno. Altra anomalia resta l’aggravante del numero
di persone. Gli agenti sostengono che Tarek si sia messo alla testa dei
manifestanti, dal video invece si nota come un piccolo contingente di poliziotti
si stacca andando verso il ragazzo tunisino, e nel momento in cui prenderebbe a
ombrellate gli agenti, lui si trova da solo. Questo dimostra che Tarek ha fatto
tutto da solo. E il fatto che lo stesso giorno nella piazza ci siano stati
disordini, non significa che puoi unire gli episodi. Per me non c’è resistenza
perché nessuna delle condotte ha impedito nulla. Ma a ogni modo, pure che fosse
resistenza aggravata, che va dai tre ai quindici anni, non puoi partire dai
sette anni. Se immaginiamo il massimo della gravità, che può arrivare a un
massimo di quindici anni, chi agita un ombrello non può rischiare sette anni,
cioè la metà. Tanto più se la condotta è durata solamente un minuto e cinquanta
secondi.
Pensi ci sia un nesso tra la condanna di Tarek e il nuovo ddl sicurezza?
Sì, il suo caso è un’anticipazione di quello che è il Ddl sicurezza.
Introduzione di nuovi reati, aumento di pene. Reati che non sono certamente
delle novità. Nel nuovo ddl tuttavia c’è un salto di qualità: le norme sono
incentrate sulla punizione di quei soggetti che vivono nella marginalità
sociale. E contro coloro che questa marginalità sociale non l’accettano.
Soggetti che combaciano con il profilo di Tarek, un ex detenuto che in piazza ha
fatto un gesto estremo. Nel suo caso forse scimmiottante rispetto a un vero e
proprio conflitto. Il ddl è pieno di norme che vanno a sanzionare il dissenso. I
reati di opinione, con il nuovo pacchetto sicurezza, rientreranno nella cornice
del 4-bis: la condanna della pena deve essere espiata in carcere. A me è
capitato di seguire dei processi per reati di opinione. Uno per una rivista
anarchica, e un altro per delle canzoni trap, in cui c’è l’aggravante del
terrorismo. Una cosa impensabile alcuni anni fa. Oltretutto in questo pacchetto
sono previste aggravanti per la resistenza. Insomma, hai una pena aggravata se
commetti degli abusi contro un operatore delle forze dell’ordine. In più, nella
normativa, ci sono benefici per gli agenti: il pagamento delle spese legali, o
la possibilità di girare con un’altra arma oltre a quella di ordinanza, senza
bisogno di avere il porto d’armi. Adesso si sta parlando di approvare un’altra
legge che permetterebbe di non iscrivere più notizie di reato a carico degli
agenti di pubblica sicurezza.
Quali sono le condizioni di Tarek?
Alterna periodi in cui sta male, non parla molto, ha tanti pensieri, e non
riesce a dormire, ad altri in cui sta meglio, e sembra molto attivo e
dialogante. A fine maggio hanno organizzato una manifestazione davanti al Regina
Coeli, nel penitenziario dove si trova, ma non aveva capito che fosse per lui.
Ha detto che aveva sentito le grida da fuori, e quando gli ho riferito che era
per lui è rimasto molto sorpreso. Mi dice che lo spostano continuamente, ora lo
hanno messo in una sala ricreativa, adibita a cella, per assenza di spazio. È
apparso molto felice quando ha saputo che era apparsa una storia a fumetti su di
lui pubblicata da Internazionale. Non immaginava tutta questa solidarietà. Tarek
ha delle problematiche di salute che sono state evidenziate nel processo.
Problemi che sono stati ignorati. Ho chiesto una perizia ma non è stata
concessa. Non c’è stato nemmeno un confronto con la documentazione prodotta,
nessuna motivazione. Hanno semplicemente detto che non c’erano motivi validi per
indagare sui disturbi di Tarek. Perché un conto è la condotta di una persona che
sta bene, un altro è quella di un soggetto con dei problemi. Spesso è una scelta
di opportunità, altre volte dettata da altre ragioni, come evitare perdite di
tempo, in quanto approfondire le condizioni di un detenuto implica la nomina di
un perito. Molte persone che sono in carcere soffrono di questi problemi, ma dal
momento che dovrebbero metterli tutti fuori e non ci sono le strutture, ti
dicono che queste non sono malattie psichiatriche ma disturbi. Il carcere non
funziona, è una discarica sociale e se andiamo a vedere la popolazione
carceraria, la maggior parte dei detenuti sono poveri e immigrati. (giuseppe
mammana)
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(disegno di cyop&kaf)
C’è qualcosa di stonato e grottesco nei toni trionfalistici con cui è stata
celebrata la riapertura dell’Istituto penale per i minorenni dell’Aquila.
Bisogna avere una concezione distorta di cosa possa costituire una “giornata di
gioia”, per usare le parole del sottosegretario Delmastro, presente
all’inaugurazione, per festeggiare la riapertura di un carcere in questi
termini, tanto più se destinato a minori.
Non si trattava di locali abbandonati o inutilizzati, come si è voluto far
credere, ma di un presidio pubblico pienamente attivo. Infatti, fino a poco
tempo fa, i locali di Acquasanta ospitavano i corsi di economia dell’Università
dell’Aquila, con una mensa utilizzata anche dagli studenti del vicino
conservatorio.
Nel suo intervento, Delmastro ha parlato della chiusura di una “pagina nefasta”,
riferendosi alla decisione dell’allora ministro Orlando di chiudere l’Ipm. Una
decisione definita “sciagurata, improvvida”, ma che in realtà permise alla
struttura di diventare una sede universitaria in un momento in cui la città
tentava ancora di rialzarsi dalle proprie macerie, restituendo così alla
collettività uno spazio pubblico e formativo.
Fu proprio quella scelta a consentire, nel 2014, l’assegnazione definitiva della
struttura all’ateneo, che nel frattempo aveva investito per adeguarla alle
esigenze didattiche. Nel maggio 2023, però, Delmastro ha rivendicato la
proprietà dell’edificio per restituirla a quella che ha definito la sua
“funzione originaria” di istituto penale. A gennaio 2025 i docenti sono stati
costretti a sgomberare e da marzo i lavori di riconversione sono proseguiti a
ritmo serrato. Una rapidità di esecuzione che raramente vediamo sui nostri
territori e quasi mai trova riscontro nel potenziamento dei servizi pubblici
essenziali.
Sempre durante l’inaugurazione si è definita “impropria” la destinazione
universitaria, per poi celebrare come vittoria la riconversione alla detenzione
degli spazi, presentando l’Ipm addirittura come un’opportunità per il
territorio, nonché come il riscatto di “uno scippo subito dalla città” (parole
del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi). Un pericoloso rovesciamento
ideologico che occulta il fatto che proprio il carcere dovrebbe essere il
massimo fallimento di una società e delle sue istituzioni.
Questo rovesciamento di senso si inserisce nel solco tracciato dalla cosiddetta
“rinascita” dell’Aquila, immaginata dalla giunta Biondi e non solo. Una
rinascita che passa per una società ossessionata dal controllo, convinta che la
repressione, e non la presa in cura della popolazione che vive sul territorio,
possa colmare i vuoti lasciati dallo smantellamento delle politiche sociali. Nel
frattempo, dissenso e malcontento vengono neutralizzati, anche qui in linea con
le politiche promosse dal governo nazionale.
L’impianto ideologico che ha generato la riapertura dell’Ipm, d’altronde, è in
piena continuità con le tendenze nazionali. Quelle imposte, per esempio, con il
Decreto Caivano (non a caso più volte evocato durante l’inaugurazione), oggi
assunto a modello per il trattamento del “disagio giovanile”, riducendo il tema
a mera questione di ordine pubblico. Un decreto che ignora le cause sociali,
economiche, culturali dei problemi e che non ha mai voluto affrontarne la
complessità, alimentando piuttosto una narrazione emergenziale permanente, utile
a giustificare misure eccezionali, ridurre l’uso di misure alternative,
estendere la detenzione amministrativa, arrivando a colpire pesantemente minori
in età scolare.
Tra le giustificazioni offerte per la riapertura del carcere minorile si è
parlato, com’era prevedibile, anche di sovraffollamento. Basta leggere i dati
dell’associazione Antigone per scoprire che l’applicazione del Decreto Caivano è
tra le principali cause dell’aumento della popolazione carceraria minorile.
Tutto questo, ovviamente, viene sottaciuto e avvolto nella ripetizione ossessiva
di slogan del tipo “lo Stato torna presente sul territorio”, le stesse parole
pronunciate da Giorgia Meloni a Caivano e rilanciate da Delmastro davanti al
nastro tricolore del nuovo istituto penale.
È curioso come lo Stato torni a essere presente con prontezza solo quando deve
mostrare i muscoli e dispiegare i propri dispositivi di violenza. Molto meno
solerte quando si tratta di ricostruire le scuole della città, ancora in attesa
della piena riconsegna; o di affrontare il debito strutturale che strangola la
sanità abruzzese (era presente anche il presidente della Regione, il romano
Marco Marsilio) ridotta a sopravvivere a tentoni, tra continui tagli; o di
garantire consultori, sportelli territoriali, spazi pubblici essenziali che
invece continuano a chiudere, in particolare quelli rivolti alle donne e ai
soggetti più fragili.
Questa impalcatura repressiva ha bisogno di una legittimazione simbolica, e l’ha
trovata in un concetto tanto potente quanto di recente strumentalizzato: il
diritto all’affettività. Durante l’inaugurazione si è molto insistito sulla
possibilità, per i minori che sono detenuti nel “nuovo istituto” (potrà
accoglierne fino a ventotto), di scontare la pena senza essere allontanati dal
proprio contesto territoriale. Un diritto fondamentale che dovrebbe essere
sempre garantito, ma che, nella realtà concreta del carcere e considerando le
condizioni materiali che la detenzione impone (dall’abuso sistematico di
psicofarmaci ai numerosi atti di autolesionismo, fino al progressivo
annientamento emotivo e relazionale), finisce per ridursi a un’etichetta di
comodo, appiccicata per coprire un’operazione afflittiva continuativa che poco
ha a che vedere con la fruizione occasionale dell’“affettività”.
La retorica della “prossimità” è un inganno più o meno consapevole, e
l’ipocrisia diventa lampante anche nelle parole della garante Monia Scalera, che
recita il mantra del carcere come “estrema ratio”, mentre il ministro Nordio
annuncia con una lettera l’apertura di altri due istituti minorili entro
dicembre, entrambi all’Aquila. Vale la pena ricordare che la stessa Scalera,
pochi mesi fa, ha pubblicamente negato l’esistenza del sovraffollamento a
Castrogno, Teramo, uno degli istituti più in affanno d’Italia da questo punto di
vista; un luogo attraversato da numerosi suicidi e atti di autolesionismo, tanto
che è lecito domandarsi quale tipo di garanzia possa offrire una figura
istituzionale che normalizza pubblicamente simili realtà.
Tutto questo rientra in un disegno preciso. Il carcere minorile è il tassello
più inquietante di un’architettura repressiva fondata sull’idea che lo Stato non
solo possa, ma debba esercitare violenza: una violenza preventiva che ora
vorrebbe essere anche pedagogica, che si erge a strumento ordinario per tappare
le falle che esso stesso ha prodotto e continua a produrre. (francesca di
egidio)
(disegno di cyop&kaf)
Un’altra bomboletta. Un altro corpo.
Non c’era più ossigeno in cella, ma ce n’era abbastanza
per bruciare un’altra vita nel silenzio dell’indifferenza.
La libertà non è sempre oltre il muro,
a volte è nascosta dietro una valvola, dentro una boccata.
Il giudice sfoglia il codice penale, il ministro pronuncia slogan in conferenza
stampa, ognuno ha la sua parte nel teatro della legalità. La pena ha la sua
cornice, la colpa la sua misura, l’espiazione il suo recinto. Ma appena cala il
sipario pochi metri di cemento, un bagno alla turca, un tavolino inchiodato al
pavimento, spazi inospitali, finestre sbarrate e ambienti privi di aerazione. In
questo spazio claustrofobico, privo di aria e di orizzonti, un uomo inala gas da
campeggio per non sentire più il peso della sua esistenza.
Quel gas arriva da una bomboletta acquistata tramite il “sopravvitto”, l’elenco
dei prodotti ufficialmente disponibili in carcere. È lo stesso articolo che si
trova accanto ai fornelli da picnic nei supermercati. Sull’etichetta una
raccomandazione chiara: “Usare solo in ambienti ben ventilati” (la cella è un
bozzolo di tre metri per quattro con la finestra “sigillata”). Si censura una
lettera, si vieta un accendino, ma il butano industriale è autorizzato. La
bomboletta è legale, viene richiesta col modello 72, un modulo con cui ogni
detenuto può acquistare, a proprie spese, prodotti extra rispetto alla dotazione
di base fornita dallo Stato. È un foglio semplice, da compilare a penna, con il
numero di matricola, i codici degli articoli richiesti, la quantità desiderata e
la firma. Una volta ordinata, la bomboletta viene custodita in armadietti chiusi
a chiave, sotto il controllo degli agenti. Quando finisce, si restituisce e se
ne prende un’altra. Tutto tracciato.
Eppure “tirarsi il gas”, inalare il butano per evadere non fisicamente ma
mentalmente, è una pratica che tutti conoscono ma nessuno affronta, perché
cambiare la sceneggiatura significherebbe ammettere che c’è un problema.
L’effetto? Un blackout chimico: euforia, vertigini, battito irregolare, labbra
anestetizzate, cervello in tilt. Per qualche minuto non c’è più il muro, la
cella, la pena. Solo un vuoto ovattato dove la coscienza galleggia o affonda.
Per alcuni è tregua, per altri fuga, per altri ancora un addio. Nessuno lo
chiama con il suo nome di “evasione tossica” ma dentro c’è chi cerca pace, chi
l’oblio, chi non vuole più tornare da quel viaggio. Se non si può evadere con il
corpo, ci si dissolve con la chimica, e se non torni non è quasi mai suicidio,
ma un “evento imprevedibile”.
Tutto questo avviene nel pieno rispetto delle norme. Il modello 72 continua a
offrire bombolette. Basterebbe poco per cambiare: una circolare, una revisione
del catalogo, una scelta più sensata. Le piastre elettriche? Troppo costose,
troppo complicato adeguare gli impianti, dicono. Si potrebbe optare per altre
bombole e fornelli, con dispositivi atti a limitarne l’uso improprio. Ma nemmeno
questo si fa. Costa sicuramente meno lasciare tutto com’è, e anche le ditte che
gestiscono il sopravvitto hanno il loro tornaconto. Offrire soluzioni più sicure
significherebbe investire in alternative meno redditizie. E poi aumentano i
prezzi, i detenuti protestano, non per capriccio, ma perché molti non hanno
soldi, non ricevono pacchi, non fanno colloqui, non hanno familiari su cui
contare. In carcere anche pochi centesimi fanno la differenza. E allora, per
evitare il problema, si sceglie di non cambiare nulla. Del resto, già la carta
igienica, lì dentro, sembra un bene di lusso: la paghi come seta, ma gratta come
carta vetrata. Così, la bomboletta resta l’unica opzione disponibile, utile per
cucinare o per staccare la spina, a seconda dell’umore.
E gli psichiatri? Parlano, ma nessuno li ascolta. Già nel 2019, la Rivista di
Psichiatria denunciava l’inadeguatezza dello Stato nel contrastare l’abuso di
bombolette in carcere, spesso legato ad atti autolesivi o suicidi. Le morti per
inalazione non vengono sempre classificate come suicidi: restano escluse dalle
statistiche ufficiali, senza indagini né responsabilità attribuite. Questa
contraddizione è grave e preoccupante. Secondo la medicina legale, l’inalazione
volontaria di gas con esito fatale è a tutti gli effetti un suicidio, rientrando
nella categoria delle asfissie chimiche volontarie. In questi casi, il
protocollo medico-legale prevede accertamenti rigorosi: autopsia completa,
analisi tossicologiche, ricostruzione della dinamica e valutazione del contesto
psicologico. In carcere tutto questo dovrebbe essere obbligatorio, poiché la
privazione della libertà impone allo Stato una responsabilità sulla vita e
sull’incolumità del detenuto. Tuttavia, l’amministrazione penitenziaria adotta
un approccio incerto: se manca una prova esplicita dell’intento suicidario, il
decesso viene spesso classificato come “evento accidentale” o “causa da
accertare”. Lo stesso gesto, inalare gas con un sacchetto di nylon, può essere
interpretato come uso improprio per alterare lo stato di coscienza e non
necessariamente come suicidio. Questo porta a sottovalutare il gesto, a non
attivare protocolli di prevenzione e a ignorare il contesto psichiatrico.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,
nella sua relazione del 15 dicembre 2024, ha evidenziato come diversi decessi in
carcere per inalazione di gas siano stati classificati come “cause da accertare”
proprio per questa ambiguità interpretativa. Il risultato è che alcune morti
restano fuori dal conteggio ufficiale, rendendo più opaca l’analisi del
fenomeno. Ma sebbene la morte per inalazione sia formalmente un suicidio, la
responsabilità non può ricadere esclusivamente sul detenuto. Lo Stato, fornendo
nelle celle bombole di gas butano (prodotto potenzialmente letale) e non
adottando protocolli sanitari e di prevenzione adeguati, contribuisce a creare
le condizioni che favoriscono queste tragedie. Inoltre il suicidio in carcere
non è mai un atto isolato o imprevedibile, ma spesso il risultato di un sistema
che non interviene efficacemente. Gli esperti lo dicono con chiarezza: non basta
autorizzare un prodotto, quando potenzialmente letale. Serve una valutazione
clinica costante, multidisciplinare, attenta al percorso psichico della persona,
non solo momentaneo. Serve sapere chi lo richiede, perché e in che condizione
psicologica. Serve uno sguardo clinico. Ma manca.
La storia di Fabio Romagnoli lo dimostra. Aveva già tentato varie volte il
suicidio. Era affetto da disturbi psichiatrici documentati. La sua fragilità era
nota. Gli fu tolta la bomboletta, poi riconsegnata dopo una valutazione che non
ha saputo o potuto cogliere il disegno più ampio. Così il suo gesto, per il
sistema “imprevedibile”, si è compiuto: eppure lo Stato distribuisce gas butano
in celle prive di ventilazione, senza protocolli sanitari adeguati, con medici
insufficienti. Vietato negli ospedali, sconsigliato nelle case, il butano
diventa compatibile con l’ambiente carcerario. Gesto imprevedibile, dicono.
In questo contesto la salute mentale è secondaria e la dignità uno slogan. Dopo
ogni tragedia si invocano ispezioni, si esprimono cordogli, poi si archivia
tutto e si continua a morire in silenzio: per un colpo di gas, un cappio
improvvisato, una psicosi lasciata marcire, un abbandono medico travestito da
fatalità. Tutti vedono ma nessuno ascolta, al massimo si verbalizza. Eppure in
Italia si può morire così, inalando gas in un luogo dove già respirare è
difficile, un prodotto pensato per l’escursionismo e divenuto parte dell’arredo
carcerario, un veicolo di fuga, non verso un prato o una montagna, ma verso
l’oblio. Una fragranza sintetica che non sa di libertà, ma la imita, come un
profumo contraffatto. Perché anche l’aria dietro le sbarre può avere il sapore
della burocrazia. (luna casarotti – yairaiha ets)
(disegno di sam3)
Torno a trovare Marta. È al telefono, come quasi ogni giorno da mesi, alla
ricerca di un medico, un funzionario, un referente che possa indicarle come
muoversi. È la prima volta che il suo inguaribile ottimismo retrocede
all’imperativo di trattenere le lacrime. Suo figlio, Silvio, ha ventisette anni.
Da dicembre è trattenuto nell’articolazione psichiatrica del carcere di Salerno,
in
attesa di un trasferimento in comunità terapeutica: un trasferimento che, accertata la
sua assoluta incompatibilità con il carcere, il giudice ha già autorizzato in via teorica,
ma che nei fatti non riesce ancora a concretizzarsi.
Nel frattempo si accumulano colloqui, tentativi, rinvii. Il tribunale non può
validare senza un documento o un modulo firmato. Tutto è paralizzato da una
catena di responsabilità frammentate: Asl, Uosm, Uepe, Serd, tribunali. Organi
distinti con compiti precisi che però, proprio nella loro parcellizzazione,
favoriscono una deresponsabilizzazione diffusa nella presa in carico delle
persone. In questo quadro, ogni rinvio e indecisione producono conseguenze
faticose e danni concreti.
Silvio è affetto da schizofrenia paranoidea, diagnosi documentata a partire dal
2018 dall’Asl territoriale (Uosm 9 di Agropoli), dopo un primo Trattamento
sanitario obbligatorio e anni di sintomi evidenti: dispercezioni uditive,
comportamenti disorganizzati, oscillazioni tra rabbia e chiusura, e un abuso
cronico di sostanze iniziato in adolescenza. Il suo quadro clinico dovrebbe
rientrare in quella condizione nota come comorbilità psichiatrica, o “doppia
diagnosi”.
Questa vicenda si sviluppa lungo quasi un decennio di segnali discontinui, negazioni
e tentativi frammentari di cura. Tutto comincia in adolescenza, quando i primi
segni di sofferenza vengono interpretati, come spesso accade, secondo letture
rassicuranti: una crisi passeggera o una fase delicata della crescita. Con il
tempo, e non senza esitazioni, la famiglia inizia a confrontarsi con una
fragilità più profonda, difficile da decifrare. Ma prendere consapevolezza del
disagio psichico non è mai un processo lineare: richiede tempo, strumenti, e una
trasformazione lenta anche dello sguardo di chi accompagna. Le resistenze non
sono solo del soggetto, ma anche dell’ambiente intorno: affettive, culturali,
spesso inconsce. In un contesto sociale in cui il disagio mentale è ancora
circondato da
stigma, paura o rimozione, le famiglie si ritrovano spesso senza un linguaggio adeguato,
senza riferimenti condivisi, senza una rete in grado di accompagnarle. La
diagnosi, arrivata nel 2018, non dà avvio a un percorso strutturato, ma rimane
un’etichetta sospesa, priva di un progetto in grado di sostenerla. A complicare
tutto sopraggiunge la negazione ostinata della malattia da parte di Silvio che
ha reso ogni intervento clinico discontinuo e frammentato. La famiglia, spesso
sola, comincia a muoversi tra servizi diversi, ricoveri e dimissioni, cercando
di orientarsi in un sistema che non sempre riconosce la continuità come parte
essenziale della cura.
Negli ultimi mesi lo stato di Silvio si aggrava. Sviluppa un’ossessione
crescente verso i vicini, convinto siano l’origine di insulti e persecuzioni.
Ciò che altrove sarebbe riconosciuto come un episodio di dispercezione uditiva
all’interno di un quadro psicotico qui diviene il preludio al crollo. A
novembre, dopo alcuni episodi di aggressività, viene arrestato. Il giudice
dispone i domiciliari, ma li stabilisce nella stessa casa accanto al contesto
persecutorio da cui Silvio cercava di difendersi: un cortocircuito inevitabile.
Silvio evade e viene trasferito in carcere.
Da quel momento, la sua condizione psichiatrica viene progressivamente
soppiantata da quella di reo. La malattia scompare dal lessico istituzionale,
resta quasi come premessa accessoria, e il caso comincia a muoversi secondo
tempi incompatibili con l’urgenza della sua condizione. Dopo circa un mese di
detenzione, Silvio riesce almeno a essere trasferito nell’articolazione
psichiatrica della casa circondariale di Salerno. Lì, la gestione sanitaria è
affidata all’area penitenziaria dell’Asl. Ma da quel momento, nessun contatto
viene permesso tra la famiglia e l’équipe medica. Pec, mail, richieste di
incontro vengono tutte ignorate. I familiari cercano allora di supplire, da
soli, con la raccolta di documentazione, contattando comunità terapeutiche,
medici, garanti, cercando una soluzione che possa sbloccare una condizione
arenatasi nel silenzio.
La vicenda di Silvio mette in luce criticità strutturali che emergono ogni
qualvolta la risposta istituzionale resta incerta e frammentata. Non solo in
ambito sanitario, ma anche giuridico, sociale e psicologico. È da casi come
questo che si misura l’efficacia, o l’assenza, della psichiatria pubblica.
Quando la malattia mentale incrocia la giustizia penale, smette spesso di essere
trattata come una questione sanitaria. Diviene marginale, mentre il peso delle
decisioni ricade altrove: sul controllo del rischio e sulla gestione
dell’ordine.
Dopo mesi di rinvii e scarsa coordinazione, il giudice accoglie la richiesta di
patteggiamento con misura alternativa: un anno e otto mesi da scontare in una
struttura alternativa al carcere. Ma questa possibilità resta ancora soltanto
teorica. Per procedere con un invio a una comunità, è infatti necessario che
l’accesso avvenga attraverso una presa in carico da parte dell’Asl o del Serd, o
da entrambi in presenza di una doppia diagnosi. Nel caso di Silvio, però, l’Asl
si rifiuta tuttora di formalizzare qualunque passaggio, negando inoltre la
componente di dipendenza, nonostante se ne attesti la presenza da relazioni
cliniche precedenti. Di conseguenza, il Serd non può intervenire autonomamente,
poiché Silvio non è iscritto al servizio e l’attivazione di una presa in carico
interna al carcere si sta rivelando un processo farraginoso, quasi kafkiano.
Silvio vive così in un limbo giuridico e istituzionale. Detenuto in attesa,
trattato come colpevole, senza alcun margine di elaborazione su quel che è
accaduto. L’impossibilità di comprendere il proprio presente, o di immaginare un
“dopo”, non è solo un effetto collaterale, è il catalizzatore di una condizione
psichica che peggiora progressivamente.
Nel frattempo, il giorno precedente l’udienza che avrebbe dovuto finalmente
concretizzare il patteggiamento, già rinviata numerose volte e datata poi al 16
maggio, emerge l’ennesimo cortocircuito del sistema. L’Asl penitenziaria di
Salerno invia al giudice una relazione in cui si sostiene che “allo stato non
sono presenti sintomi di acuzie clinica tali da non poter essere curati negli
attuali luoghi”, cioè il carcere. Il documento dipinge un’immagine parziale e
ambigua del paziente. La dipendenza da sostanze viene minimizzata, la negazione
della malattia non è riconosciuta come tratto strutturale della stessa, mentre
l’aderenza alla realtà viene valutata esclusivamente sulla base di dichiarazioni
rese da un soggetto ristretto in un contesto tutt’altro che neutro, senza
coinvolgere chi ha potuto restituirne la complessità della storia. Il consumo di
cannabis è attribuito a un uso esclusivamente “ludico-ricreativo”,
contraddicendo tra l’altro precedenti diagnosi che parlavano invece di una
dipendenza reale e cronica. Questo giudizio arbitrario non solo sottovaluta la
patologia, ma esclude di fatto Silvio dall’accesso alle comunità specializzate
nella doppia diagnosi, quelle che sembrerebbero più adatte alla sua situazione.
Nel rapporto si legge inoltre che la “non consapevolezza e volontarietà a partecipare
a percorsi di cura” costituisce un “elemento prognosticamente inficiante un buon
esito”. Qui si apre il primo grande paradosso: chi, per struttura della propria
malattia, nega di averne bisogno, viene escluso dall’accesso alle cure proprio
per tale ragione. La storia di Silvio non è solo la cronaca di un caso di
negligenza istituzionale, ma racconta una condizione umana e clinica di grande
complessità.
Silvio è un giovane che da anni nega la propria malattia, come spesso accade in
quei disturbi psichici che incidono sulla percezione del reale e sul senso di
sé. Negare la malattia, in casi come questo, non è un rifiuto superficiale o
volontario, ma si concretizza come una struttura profonda dell’esperienza
personale, una modalità di difesa indispensabile per non crollare in uno stato
di totale spaesamento. Qui sorge una domanda cruciale e mai risolta: come si
accompagna una persona che soffre di psicosi verso una graduale consapevolezza
della propria condizione?
L’esperienza insegna che non si tratta di un processo automatico né di un
protocollo applicabile meccanicamente. È un percorso che richiede prossimità e
continuità, un’alleanza terapeutica che non può prescindere dal contesto
relazionale in cui la persona vive. Un percorso che rimane oggi ancora carico di
troppe domande e troppe poche risposte. È noto ormai che, dopo la chiusura dei
manicomi, la funzione di contenimento non sia scomparsa ma abbia assunto nuove
forme, disseminandosi in una costellazione di strutture: comunità terapeutiche,
Rems, Spdc, strutture residenziali, articolazioni psichiatriche del carcere.
Queste strutture agiscono in ordine sparso, secondo logiche eterogenee e
obiettivi raramente condivisi. In questa frammentazione, la figura stessa del
soggetto psichiatrico tende a dissolversi: non più un paziente da accompagnare
nel tempo, ma un caso da collocare e un corpo da contenere. Le comunità
terapeutiche, spesso pensate come luoghi di ripartenza, finiscono per escludere
proprio quei soggetti che più avrebbero bisogno di uno spazio di legame: chi è
troppo reticente e non ha ancora accettato la diagnosi, chi fatica a tradurre il
proprio disagio nei linguaggi riconosciuti dalla clinica. Si rimanda allora a
strutture intermedie, come le cliniche, che nei fatti reiterano una logica
contenitiva, configurandosi non come luoghi di soggettivazione, ma di gestione,
dove la cura coincide esclusivamente con la somministrazione farmacologica e
l’attenuazione del sintomo.
Nei casi più complessi, in cui il disturbo psichico intercetta il codice penale, la filiera
della cura si interrompe del tutto. Si ricorre allora alle Rems (Residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza) o, come nel caso di Silvio, direttamente
al carcere, che diventa l’ultimo contenitore residuale. In entrambi i casi, la
finalità terapeutica si intreccia a quella detentiva, e il tempo della cura si
può svuotare in una durata indeterminata della custodia. In nome della
sicurezza, il trattamento psichiatrico assume i tratti della reclusione. Queste
strutture divengono un prosecuzione muta dell’apparato manicomiale, la sua ombra
più opaca: ne conservano la logica di segregazione, ne aggiornano i linguaggi,
ne oscurano la violenza dietro il lessico tecnico della tutela.
Nel sistema carcerario la malattia mentale non è trattata, ma gestita come un
problema di ordine. Da qui emerge lo snodo centrale: non la diagnosi in sé, ma
la totale assenza di potere contrattuale del malato, che non ha voce, non ha
strumenti, e spesso non ha altra possibilità di espressione se non attraverso
comportamenti estremi, ab-normali, disfunzionali. Qualunque sia la sua
condizione mentale, l’uomo finisce per identificarsi sempre con le leggi che lo
internano. L’apatia, il disinteresse e l’insensibilità che spesso vengono letti
come sintomi della malattia, sono in realtà una forma estrema di difesa:
l’ultima risorsa che il soggetto oppone a un mondo che prima lo esclude e poi lo
annienta. Accogliere l’eredità della lezione basagliana significa comprendere
che non è tanto la diagnosi a produrre la malattia, quanto il rapporto di potere
che si instaura tra il medico e il paziente, tra curante e curato.
Finché quel rapporto è fondato su un’autorità unilaterale, terapeutica e istituzionale,
il malato si adatterà al ruolo che gli viene cucito addosso, anzi in questa
oggettivazione troverà quasi sollievo perdendo ogni volontà di agire, di
responsabilizzarsi, di riconoscersi come soggetto. È in quel rapporto che la
regressione si consolida, e si fa cronica.
Se è vero dunque che il problema non è tanto la malattia, quanto il tipo di
rapporto che si stabilisce con il malato, allora vien da chiedersi: che tipo di
rapporto si sta stabilendo oggi tra paziente e istituzioni che dovrebbero
occuparsi della sua cura? Nessuna cura è possibile se l’unica forma di azione
risulta essere quella penale e l’unico margine d’azione del soggetto consiste,
nel migliore dei casi, nel rifiuto e nella protesta. Se il malato non può
aderire al progetto terapeutico, perché per struttura nega la malattia, allora è
la comunità che dovrebbe farsi carico, con lucidità e fermezza, della sua
tutela.
Quando il manicomio non è più una struttura unica e visibile, ma una funzione
diffusa e condivisa, allora la sua violenza si fa più sottile e insidiosa,
perché si nasconde dietro le pieghe della burocrazia e del linguaggio tecnico, e
rende sempre più difficile individuare responsabilità, nominare l’esclusione,
rivendicare un’altra possibilità. In questo scenario, ciò che manca non è solo
un luogo, ma una disposizione etica: un desiderio di prendersi cura che sappia
farsi carico della fragilità, dell’ambivalenza e del tempo necessario. Finché la
psichiatria continuerà ad agire come dispositivo selettivo, che cura solo chi si
dimostra già adatto alla cura, chi ne parla nei termini giusti, chi ne accetta
il linguaggio e le regole, resterà incapace di raggiungere proprio chi più ne ha
bisogno.
Quando la situazione di Silvio si è aggravata, l’Uosm di Agropoli ha cominciato
a suggerire come unica via possibile per attivare un percorso terapeutico
strutturato la denuncia penale: solo così, vista l’ assenza di un obbligo di
cura e della volontà esplicita del paziente, i familiari avrebbero potuto
costruire un aggancio istituzionale e una rete solida. Una prospettiva difficile
da accettare per Marta e suo marito Giorgio, che hanno esitato a lungo prima di
considerare praticabile una strada che li avrebbe condotti a un paradosso
crudele: dover proteggere chi soffre attraverso un atto che può apparire come un
abbandono, o peggio ancora, come un tradimento.
Assumere un simile ruolo, per un genitore, significa entrare in contraddizione
profonda con se stessi, cortocircuitando un sistema emotivo già provato. Chi da
anni convive con la malattia di un figlio spesso si muove in un terreno fragile,
segnato da sensi di colpa stratificati e da una difficoltà strutturale a porre
confini netti, soprattutto quando non si è riusciti a farlo nei momenti cruciali
della crescita. Agire in qualunque senso diviene allora ancora più complesso. Il
rischio è quello di insistere proprio su quella spirale silenziosa di colpa, in
cui ogni scelta appare sbagliata: restare fermi significa lasciare soffrire e
soffrire, mentre intervenire rischia di essere percepito come un atto di
violenza ulteriore. Allora che fare? Si attende mentre la tua vita retrocede
progressivamente davanti al dolore di un figlio. Normalizzazione dell’impotenza.
Poi la denuncia arriva dai vicini, il fatto che a pronunciarla sia una voce
terza, a tratti quasi impersonale, sembra per un istante alleggerire il carico
insostenibile della scelta. Come se da fuori giungesse quasi un verdetto
oracolare: qualcosa deve cambiare. Allora ci si riorganizza, sperando sia più
semplice, si tenta di leggerlo come un punto di rottura da cui costruire una
presa in carico integrata. Ma quella rete, promessa allora come necessaria,
fatica oggi ad attivarsi.
In quella stessa relazione si legge ancora che il comportamento frequentemente
disfunzionale di Silvio non sarebbe tanto legato alla sua condizione
psichiatrica, quanto piuttosto espressione di uno stile di vita coerente con il
suo retroterra
educativo, affettivo e culturale; come se le difficoltà derivassero in misura prevalente
dalla sua storia familiare e dal contesto di vita. Ma se davvero si ritiene che il disagio
sia radicato anche nel contesto sociale, risulta ancora più inspiegabile
l’esclusione sistematica della famiglia da qualunque processo di cura.
Il punto non è idealizzare i legami familiari, ma riconoscerne la portata
concreta. In una psichiatria che ambisce a essere comunitaria, non è pensabile
costruire percorsi terapeutici efficaci ignorando il luogo da cui quella
soggettività proviene e al quale inevitabilmente farà ritorno. Escludere la
famiglia, senza ascoltarla e senza tentare di responsabilizzarla in modo
condiviso, significa reiterare quella frammentazione sistemica che continua a
rendere la cura un’astrazione inapplicabile.
Nei successivi mesi, numerosi altri patteggiamenti sono stati rinviati, a causa
di una cronica mancanza di coordinazione tra i diversi soggetti coinvolti. Marta
e Giorgio, consapevoli dell’impasse e della lentezza burocratica, avevano deciso
di agire in via privata, nonostante l’ingente onere economico che questo avrebbe
comportato, rivolgendosi a una comunità in Umbria. Un gesto consapevole per
interrompere una catena di negligenza istituzionale che sembrava inarrestabile.
Questa scelta rappresentava un tentativo di restituire a Silvio un margine di
azione e di speranza, un modo per dimostrargli che esisteva una possibilità di
cura al di fuori del limbo in cui era stato confinato, e che sarebbe bastato
portare pazienza ancora per poco. Per un ragazzo che da anni rifiuta ogni
etichetta clinica e ogni offerta di aiuto, l’accettazione, seppur esitante, di
prendere parte ai colloqui con comunità terapeutiche, è già un atto carico di
senso. È un’esposizione fragile, spesso rischiosa e temporanea, che rende
necessari accompagnamento e presenza. Non si può chiedere a chi ha appena
cominciato a sporgersi oltre la soglia del rifiuto di reggere, da solo, il peso
dell’incertezza istituzionale. Ogni rinvio, ogni data annunciata e poi smentita,
ogni promessa disattesa, rischiano di frantumare quello spazio minimo di fiducia
aperto a fatica.
Un primo colloquio era stato fissato con la comunità terapeutica proposta dalla
famiglia, in vista dell’udienza inizialmente prevista per il 9 luglio.
Parallelamente, un medico della Uosm territoriale di Agropoli, animato da un
improvviso risveglio di coscienza, aveva deciso di superare le resistenze
dell’Asl di Salerno e procedere autonomamente con un invio verso un’altra
comunità di Salerno, specializzata nel trattamento delle tossicodipendenze, con
la promessa di un programma condiviso per la parte psichiatrica. Gli incontri,
entrambi calendarizzati per il 27 giugno, sono stati compromessi da una gestione
organizzativa fallimentare: solo il colloquio con la comunità proposta dall’Uosm
ha potuto svolgersi, mentre l’altro appuntamento veniva riprogrammato per il 3
luglio. Questo ha determinato un ulteriore rinvio dell’udienza, fissata poi per
il 16 luglio. Nonostante le richieste della famiglia di estendere le possibilità
praticabili con invii a più comunità, il medico dell’Uosm ha mantenuto una
posizione rigida, convinto della validità del percorso intrapreso, dichiarandosi
ottimista sulla buona riuscita dell’inserimento. Invece proprio la comunità da
lui segnalata ha poi comunicato l’impossibilità di avviare l’inserimento prima
di settembre.
Nel frattempo, la comunità privata contattata dalla famiglia ha comunicato la
propria indisponibilità ad accogliere Silvio. Pur trattandosi di una struttura
specializzata nella doppia diagnosi, il contesto richiede da parte del paziente
un certo grado di consapevolezza, partecipazione emotiva e impegno relazionale.
Secondo questa comunità un inserimento oggi sarebbe prematuro, e si dovrebbe
prevedere prima un passaggio clinico residenziale più contenitivo, capace di
accompagnare l’emersione di una maggiore consapevolezza e stabilità. Tale
valutazione, seppur lucida su un piano teoricamente clinico, rende evidente la
contraddizione strutturale già emersa: l’accesso alla cura viene subordinato a
requisiti quali motivazione, lucidità, adesione al percorso, che sono spesso
proprio ciò che la cura dovrebbe iniziare a rendere possibili. La selettività
dell’accoglienza finisce per escludere proprio i soggetti che più avrebbero
bisogno di essere accolti, relegandoli a strutture unicamente contenitive. Di
fatto, entrambe le risposte rendono impossibile formalizzare in tempo utile
l’esecuzione del patteggiamento, che resta a oggi l’unica alternativa concreta
alla detenzione. L’udienza del 16 luglio è l’ultima possibile: in assenza di un
progetto di accoglienza, si procederà a rito abbreviato, esponendo Silvio al
rischio di un processo penale e a un ulteriore aggravamento del quadro psichico.
L’ impressione è che l’Asl penitenziaria non voglia assumersi la responsabilità
del passaggio in comunità per il timore che Silvio possa allontanarsi e
compromettere l’incolumità di soggetti terzi. Un timore comprensibile, ma che
solleva una questione più profonda: che tipo di atto terapeutico può fondarsi
esclusivamente sulla prevenzione del rischio? Ogni percorso terapeutico serio
presuppone un margine di fiducia, e quindi di rischio. Se la priorità resta solo
quella di evitare la fuga, la responsabilità sanitaria si riduce a gestione del
pericolo. Le argomentazioni legate alla sicurezza, all’emergenza, alla
potenziale pericolosità del paziente psichiatrico, non fanno che riproporre,
sotto nuove vesti, il vecchio pregiudizio della follia come minaccia. Quando
questo pregiudizio orienta le scelte, l’isolamento e la contenzione appaiono
dunque quasi naturali.
La vicenda di Silvio non è solo il racconto di una fragilità individuale, è una
forma strutturale di logoramento che riguarda chiunque si trovi costretto a
muoversi negli interstizi di un sistema che promette cura ma esercita solo
controllo. L’atto di fiducia compiuto da Silvio, accettare il confronto e
tentare di intravedere una possibilità, rischia ora di infrangersi contro
l’ambiguità di una risposta incapace di restituire continuità e
reali responsabilità. Nel frattempo, all’alba dell’ennesima visita in carcere,
Marta e Giorgio mi chiedono: come possiamo spiegare a Silvio che anche questa
volta nulla è cambiato? Per uno sguardo già popolato da demoni persecutori, non
è solo l’ennesimo rinvio burocratico, ma l’ulteriore conferma, che nessuno stia
dicendo la verità. Io cerco qualche cenno di solidarietà nella totale
impraticabilità delle parole e a mia volta mi chiedo: come si nomina il
logoramento quotidiano che tante famiglie, come questa, si trovano a
fronteggiare da sole? Settimane intere trascorse a inseguire risposte mai
definitive, aggrappandosi a promesse informali e mail senza seguito.
Come si raccontano queste vite sospese a un telefono nel terrore di mancare la
chiamata decisiva? Non si attende solo una voce, di un figlio che chiama
disperato dal carcere come di un funzionario che forse darà una risposta, si
attende il riconoscimento di una condizione che, fuori dal linguaggio
dell’urgenza penale, continua a non trovare forma. Ogni venerdì porta con sé
l’eco di un “forse” che il lunedì smentisce. E nel frattempo la vita,
lentamente, si ritrae: non scompare, ma si trasforma in gestione: del tempo,
dell’angoscia, della speranza. Una gestione silenziosa in cui l’attesa diviene
la sostanza stessa dell’esperienza. Il tempo assume l’incedere di un ingranaggio
rotto. Non è la malattia ad arrestarlo ma l’apparato. Una macchina che non
produce soggetti da curare, ma corpi da gestire, da valutare in base alla
governabilità. E intorno a questa macchina, come intorno a un centro vuoto,
ruotano organi distinti, parcellizzati, ciascuno convinto di non poter, o non
dover, fare il primo passo. (vera nau)
(disegno di mattia vincenzo abbruzzese)
Sembra un mosaico in accurata composizione, tassello dopo tassello per
rafforzare il potere di chi lo esercita e silenziare la voce di chi lo subisce.
Nelle carceri italiane, il tasso di sovraffollamento ha superato il 133 per
cento nel giugno 2025: Milano San Vittore ha raggiunto il 220 per cento, Foggia
il 212. Secondo il ministero della giustizia, tra gennaio e giugno si sono
registrati trentasei suicidi, cui si sommano i novantuno del 2024, triste record
assoluto nella storia penitenziaria. È il segno di un sistema al collasso, dove
i corpi diventano esuberi amministrativi e la dignità si riduce a statistica.
Di fronte a tutto ciò, l’istituzione deputata a garantire trasparenza nei luoghi
di privazione della libertà è oggi muta. Il Garante nazionale dei diritti delle
persone private della libertà, istituito a seguito della sentenza Torreggiani
nel 2013, è attualmente presieduto da Riccardo Turrini Vita: magistrato e
dirigente di lungo corso del ministero della giustizia, con una carriera
soprattutto nel dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Turrini Vita è
stato nominato nell’ottobre 2024 su proposta del ministroNordio, con delibera
del consiglio dei ministri, affiancato da Irma Conti e Mario Serio. Tuttavia, la
relazione annuale al parlamento non è ancora stata presentata dall’attuale
collegio, anzi l’ultima risale addirittura al 2023 (sotto la gestione di Mauro
Palma). Il garante non effettua inoltre ispezioni non annunciate ed è stato
segnalato da avvocati e associazioni come difficilmente raggiungibile dai
detenuti, i quali inviano istanze e comunicazioni senza ricevere risposta.
A giugno 2025 Michele Passione, storico legale del garante, e le avvocate Maria
Brucale, Antonella Calcaterra e Giovanni Rossi, psichiatra e membro esperto,
hanno lasciato il loro incarico. La decisione è maturata, da parte di tutti, di
fronte a un contesto sempre più impermeabile all’ascolto e al confronto.
Passione ha motivato così la sua scelta, in una dichiarazione pubblica: “Se non
entri nei luoghi della detenzione, se non guardi, non puoi nemmeno vedere cosa
sta succedendo. Io mandavo report, segnalavo, ma nessuno rispondeva. Quando il
garante smette di ascoltare, è finita”. Sempre Passione ha rilevato come,
dall’inizio del mandato, l’attuale garante “non abbia mai effettuato visite nei
centri per migranti in Albania, né svolto alcun monitoraggio dei voli di
rimpatrio”. Per quanto riguarda le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure
di sicurezza), strutture che ospitano persone sottoposte a misure detentive per
motivi psichiatrici, risulta che nel primo semestre del 2025 sia stata
effettuata soltanto una visita ufficiale, il 30 gennaio, a Rieti. Un dato che
lascia perplessi sulla continuità e sull’effettiva incisività dell’attività di
monitoraggio in luoghi tanto delicati.
Anche il governo, intanto, posizionava i suoi tasselli. Il Decreto sicurezza
(Dl 48/2025), convertito in legge il 9 giugno 2025, prevede all’articolo 22 un
fondo per coprire le spese legali degli agenti di polizia penitenziaria e delle
forze dell’ordine indagati per atti commessi durante il servizio. Il rimborso
può arrivare fino a diecimila euro per ciascuna fase del procedimento penale,
comprese le indagini preliminari: un vero e proprio scudo legale a favore degli
imputati pubblici ufficiali. Contestualmente, il decreto introduce il reato di
“rivolta carceraria”, estendendo la resistenza passiva (incluse la battitura
delle sbarre e lo sciopero della fame) a una fattispecie punibile con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Si aggiungono aggravanti per le
manifestazioni “dentro e fuori le stazioni ferroviarie e della metropolitana”,
una nuova disciplina sulla detenzione di materiale “propedeutico al terrorismo”
punita con reclusione da due a sei anni anche in assenza di reati collegati, e
restrizioni all’accesso a misure alternative per le detenute madri. La Corte di
Cassazione, nella Relazione n. 33/2025 (23 giugno 2025), ha mosso critiche
durissime al provvedimento. Ha rilevato l’assenza dei presupposti di necessità e
urgenza per il ricorso al decreto legge, denunciandone l’eterogeneità,
l’approccio repressivo e la vocazione simbolica, definendolo una forma di
“ipertrofia penalistica” che rischia di criminalizzare anche le proteste non
violente. Secondo la Suprema Corte, il decreto non solo punisce l’intenzione più
che l’atto, ma compromette anche l’equilibrio tra accusa e difesa, il principio
di proporzionalità, il divieto di trattamenti inumani o degradanti, e il diritto
alla libera manifestazione del pensiero. Pochi giorni dopo, il 25 giugno 2025,
Matteo Salvini ha annunciato in conferenza stampa alla Camera l’intenzione di
proporre una modifica dell’articolo 613 bis del Codice Penale, che disciplina il
reato di tortura, introdotto con la legge 110/2017 dopo la condanna dell’Italia
da parte della Corte europea dei diritti umani per i fatti del G8 di Genova, in
particolare per le violenze alla scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto.
Salvini ha dichiarato che il reato di tortura dovrebbe essere modificato per
permettere alla polizia penitenziaria di svolgere il proprio lavoro senza
rischiare accuse ingiustificate. Ha sottolineato che gli agenti penitenziari
sono spesso etichettati come “aguzzini e torturatori” senza motivo.
Se Mario Serio, componente del collegio del garante nazionale, ha dichiarato che
“il garante continuerà a costituirsi in giudizio contro le forze di polizia
accusate di maltrattamenti e tortura”, Michele Passione, a cui è stato richiesto
un commento sul punto, ha precisato: “Quanto alla volontà dichiarata di
proseguire nell’attività processuale del garante, a oggi non posso affermare con
certezza che siano stati nominati nuovi avvocati. Posso solo rilevare che, dopo
la mia rinuncia, ho continuato a ricevere notifiche dalle autorità giudiziarie
presso le quali ero parte civile. Sembrerebbe quindi che non sia stata ancora
depositata una nuova nomina: per legge, infatti, il difensore della parte civile
è domiciliatario. Alle date in cui ho ricevuto le notifiche, quindi, un nuovo
difensore non era stato probabilmente nominato”.
Il 6 aprile 2020, a Santa Maria Capua Vetere, telecamere interne all’istituto
riprendevano un vero e proprio raid punitivo condotto da quasi trecento agenti
penitenziari. Durante questo raid centosettantasette detenuti furono pestati,
insultati, denudati e umiliati. L’inchiesta ha indagato su centoventi persone e
portato all’emissione di cinquantadue misure cautelari, ma l’attenzione pubblica
si è velocemente dissolta. A Foggia, l’11 agosto 2023, dieci agenti aggredivano
e picchiavano due detenuti per oltre mezz’ora: uno di loro soffriva di una grave
patologia psichiatrica. L’indagine, supportata da video e testimonianze interne,
ha portato a quattordici ordinanze cautelari nel marzo 2024. Nel 2025, la
Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tortura, concussione e falsità
ideologica, evidenziando coperture sanitarie e tentativi di insabbiamento.
Non si tratta di episodi isolati. A San Gimignano, il 9 marzo 2023, il Tribunale
di Siena ha condannato cinque agenti della polizia penitenziaria a pene tra
cinque anni e dieci mesi e i sei anni e sei mesi per tortura, falso e minaccia
aggravata. I fatti risalivano all’ottobre 2018, quando un detenuto tunisino era
stato brutalmente pestato. La sentenza ha riconosciuto non solo la violenza
sproporzionata, ma anche il tentativo sistematico di copertura dell’accaduto. La
Corte d’Appello di Firenze ha successivamente confermato tutte le condanne,
sebbene cinque imputati abbiano ricevuto uno sconto di pena. Ancora – ma si
potrebbe andare avanti a lungo – nel febbraio 2025 il Gup di Reggio Emilia ha
condannato dieci agenti di polizia penitenziaria per il pestaggio di un detenuto
tunisino avvenuto il 3 aprile 2023 nel carcere della Pulce. In quel caso il
reato di tortura non è stato riconosciuto, e le condanne per abuso di autorità,
lesioni e falso ideologico sono variate da quattro mesi a due anni (nonostante
ciò, l’impianto accusatorio ha mostrato pratiche di violenza istituzionale
reiterata, perseguibili solo grazie alla legge 110/2017, oggi sotto attacco).
Alla violenza fisica si accompagna una crescente medicalizzazione della
custodia. Il XXI Rapporto di Antigone (Senza Respiro, presentato il 29 maggio
2025) ha rilevato che il quarantaquattro per cento dei detenuti assume sedativi
o ipnotici, mentre il venti per cento fa uso di stabilizzanti dell’umore,
antidepressivi o antipsicotici, spesso in assenza di una diagnosi psichiatrica
formale. Il fenomeno è particolarmente allarmante nelle carceri minorili, dove
il consumo di psicofarmaci è aumentato drasticamente (del sessantaquattro per
cento all’istituto di Torino e del trecento cinquantadue per cento a Nisida,
rispetto al 2022) Nei reparti per l’“osservazione psichiatrica” sono state
documentate prassi come l’isolamento prolungato per settimane, la sedazione
forzata e la contenzione meccanica. Secondo le linee guida delle Nazioni Unite e
le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt),
tali pratiche possono configurare trattamenti inumani o degradanti. In istituti
come Poggioreale e Vigevano il Cpt ha segnalato la totale assenza di
monitoraggio esterno, l’uso di farmaci senza consenso informato e gravi lacune
nella documentazione degli episodi di contenzione, compromettendo ogni forma di
trasparenza e tutela.
L’approccio segregativo e le pratiche torturatorie si estendono sempre più anche
all’esterno dei luoghi carcerari “tradizionali”. Da gennaio 2025, l’Italia ha
avviato i primi trasferimenti di migranti irregolari nei Cpr albanesi costruiti
a Shëngjin e Gjader, nell’ambito dell’accordo bilaterale del 6 novembre 2023.
Queste strutture, gestite con appalti diretti e contratti blindati, sono
collocate fuori dal territorio nazionale: secondo la narrazione governativa, ciò
le escluderebbe dalla giurisdizione italiana. La Corte di Cassazione, con
l’ordinanza n. 23105 del 20 giugno 2025, ha stabilito che i centri albanesi sono
“formalmente e sostanzialmente sottratti alle garanzie giurisdizionali
italiane”, in violazione della Direttiva 2008/115/CE e della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea. La Suprema Corte ha inoltre sollevato due
questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affermando
che il trattenimento nei Cpr albanesi rappresenta “una forma di detenzione
extragiudiziale in territorio straniero, priva delle tutele minime previste dal
diritto europeo”.
Secondo quanto riportato dall’Asgi, nei primi sei mesi del 2025 oltre
centoventicinque migranti sono stati trasferiti nei Cpr albanesi di Shengjin e
Gjader, nell’ambito dell’accordo bilaterale siglato tra Italia e Albania.
Diverse autorità giudiziarie italiane, tra cui i giudici di pace di Roma,
Bologna e Catania, hanno successivamente disposto il rilascio immediato di
alcuni richiedenti asilo, ritenendo il trattenimento “giuridicamente nullo” per
l’assenza di tutele legali e giurisdizionali. Il 3 luglio 2025 la Corte
Costituzionale (con la sentenza n. 96/2025) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della disciplina del trattenimento nei Cpr, per violazione
dell’articolo 13 della Costituzione. La Consulta ha rilevato che la privazione
della libertà personale nei centri per il rimpatrio avviene sulla base di una
norma, l’articolo 14, comma 2 del Testo Unico Immigrazione, che non definisce
con sufficiente precisione i modi del trattenimento, rinviando a fonti
secondarie e a prassi amministrative, in violazione della riserva assoluta di
legge in materia di libertà personale. La Corte ha inoltre sottolineato che
l’attuale disciplina non garantisce un controllo giurisdizionale effettivo e
continuo, come imposto dall’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (Cedu), che tutela ogni persona da forme di detenzione amministrativa
arbitrarie. In assenza di una normativa primaria che disciplini condizioni,
durata e modalità del trattenimento, questo si configura come un assoggettamento
fisico all’altrui potere, potenzialmente lesivo della libertà personale e privo
delle necessarie garanzie di legge. Sono state inoltre sollevate (anche se
dichiarate inammissibili) questioni relative alla violazione degli articoli 24 e
111 della Costituzione, in particolare per la mancata effettività del diritto
alla difesa, l’assenza di informazioni chiare sui diritti del trattenuto e le
difficoltà nell’accesso a un avvocato e nel ricorso contro il trattenimento. La
Corte ha ritenuto inoltre non scrutinabili le questioni relative alla violazione
dell’articolo 3 della Costituzione, che denunciavano una disparità di
trattamento rispetto al regime carcerario ordinario. Nel merito, va
sottolineato, non ha fornito una disciplina sostitutiva, ma ha rivolto un
preciso monito al legislatore: in mancanza di un intervento normativo che
regolamenti in modo chiaro il trattenimento nei Cpr quanto a modalità, durata,
condizioni materiali e garanzie giurisdizionali, la misura risulta
costituzionalmente inammissibile.
È chiaro, tuttavia, che un intervento meramente giurisdizionale non può essere
sufficiente davanti a un mosaico che si compone e ricompone di continuo. Un
garante che non parla, una legge che protegge chi picchia, un decreto che
finanzia la difesa degli imputati in divisa, una riforma che sterilizza il reato
di tortura, una giurisdizione che si dissolve verso strutture extraterritoriali:
tutto è coerente con l’obiettivo di silenziare la denuncia, ridurre al minimo le
garanzie, garantire l’impunità e normalizzare l’eccezione. È il passaggio dalla
giustizia alla gestione, dal diritto alla forza, e non è solo una crisi: è una
precisa scelta politica. Di fronte a un sistema che si regge sulla paura e
sull’opacità, il rischio non riguarda solo i detenuti, i migranti o i marginali:
è un rischio per tutti, e per gli equilibri democratici generali, perché quando
il potere si protegge dalla legge e non con la legge, la libertà smette di
essere un principio, e diventa un privilegio. (luna casarotti – yairaiha ets)
(disegno di rosario vicidomini)
Ogni anno l’Osservatorio di Antigone stila il Rapporto sulle condizioni delle
prigioni e sul funzionamento della macchina penale. Senza respiro è il
ventunesimo ed è stato presentato il 21 maggio di quest’anno a Roma nella sede
dell’associazione.
L’analisi come sempre è rigorosa e si articola in un’area tecnica (Temi) in cui
si definiscono i contorni maggiormente problematici della detenzione intra ed
extra-muraria, due dossier specifici (uno riguardo ai suicidi dal 2024 al 2025,
l’altro sui principali processi per tortura in corso), un’ultima area distinta
di Approfondimenti riguardo agli aspetti di politica criminale ed esperienze di
attivismo all’interno delle galere.
Le prigioni, come da sempre sosteniamo, sono un ingranaggio nevralgico per il
funzionamento dell’economia capitalistica perché rappresentano l’argine
principale per la massa crescente di soggetti espulsi dal sistema produttivo.
Per questo l’immagine che viene fuori dalla lettura del Rapporto è interessante
per capire la fase che stiamo attraversando.
Prima di ogni cosa i numeri. Il 30 aprile i detenuti presenti erano 63.445, il
30 giugno erano 62.728 in spazi che possono contenerne 51.280 (a cui devono
sottrarsi ameno 4.500 posti perché spazi inagibili o in ristrutturazione).
L’aumento è consistente e “se si pensa che le nostre carceri hanno una capienza
media di circa trecento posti significa che la popolazione detenuta sta
crescendo dell’equivalente di un nuovo carcere ogni due mesi”.
Questi flussi impattano fortemente sull’economia nazionale, tuttavia il bilancio
dell’Amministrazione penitenziaria indica che il costo per sostenere ogni
recluso è in netta diminuzione e questo significa che all’aumento delle persone
detenute non corrispondono maggiori investimenti. A ogni modo, come sempre la
voce di spesa più alta dell’intero budget (61,7%) è destinata al pagamento del
personale di polizia penitenziaria.
A proposito dei costi destinati alla reclusione, l’Osservatorio registra il
progressivo allargamento delle attività del terzo settore anche nella gestione
dell’esecuzione della pena. Tale processo di privatizzazione non riguarda
soltanto l’affidamento di singoli servizi a enti esterni (come la mensa o
l’approvvigionamento idrico per le strutture che non hanno l’allaccio), ovvero
di percorsi trattamentali (il laboratorio di teatro) e lavorativi (la sartoria)
già ampiamente affidati a cooperative, ma della reclusione tout court. Il
decreto legge 92/2024, convertito con legge 112/2024, disciplina le nuove
“strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei
detenuti”. Il ministero di giustizia dispone di un elenco delle strutture
residenziali e per il funzionamento di questi spazi affida un finanziamento di
sette milioni di euro (bacino economico di Cassa delle Ammende). La critica di
Antigone è chiara: “Il comma 4 dell’art. 8 cita esplicitamente la disponibilità
ad accogliere soggetti in regime di detenzione domiciliare. Quest’ultima è una
forma di detenzione a tutti gli effetti, sebbene in privata dimora. Quando la
privata dimora non appartiene alla persona stessa che sta scontando la pena
bensì ad altro soggetto privato, e quando questo soggetto privato riceve fondi
pubblici per provvedere alla reintegrazione sociale del condannato, il risultato
somiglia molto a un carcere privato”.
L’“impresa del bene”, cresciuta nei margini di questo settore, comincia a
recuperare fette di mercato sempre più ampie. È il caso della regione
Emilia-Romagna che sostiene le Comunità Educanti con i Carcerati, che propongono
un programma di rieducazione del condannato gestito privatamente dalla Comunità
Papa Giovanni XXIII. Anche in Campania si trova un’esperienza simile, infatti
l’associazione Terra Dorea, costituita a gennaio 2025, già a maggio ha stretto
un importante protocollo con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
per “creare comunità educative alternative alla detenzione e, così, ridurre il
sovraffollamento carcerario”. Di quest’ultima associazione si sa pochissimo,
sembra nata dal nulla, ma appare già molto inserita nel contesto istituzionale
della pena. Dopo un mese dalla costituzione, il 5 febbraio firma una convenzione
con il Tribunale di Napoli Nord per lo svolgimento di percorsi di recupero
destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere. Questo ente
del terzo settore si sta muovendo su ogni campo del reinserimento. Spiega la
giovanissima presidente, avvocata Claudia Majolo, in una delle prime note
apparse sulla stampa locale: “Terra Dorea si propone come un ponte tra il
carcere e la comunità, promuovendo l’educazione, la formazione professionale e
il supporto psicologico. L’obiettivo è fornire gli strumenti necessari affinché
chi ha vissuto l’esperienza della detenzione possa riscattarsi, facendo leva su
una visione di giustizia che non si limiti alla punizione, ma che favorisca una
reale trasformazione sociale e culturale”.
L’immagine dell’istituzione che viene fuori dalla lettura del rapporto è di un
carcere pronto a implodere di nuovo e che tenta di immaginare possibili
traiettorie di riequilibrio in senso securitario, ma tali soluzioni sono del
tutto inconsistenti rispetto alle contraddizioni interne e alla enorme pressione
degli ingressi.
Rispetto a quest’ultimo punto, è interessante la posizione del ministero
espressa nel corso della presentazione romana. Il consigliere Ernesto Napolillo,
ex magistrato, direttore dell’Ufficio generale detenuti e trattamento, comincia
il proprio intervento senza mezzi termini: gli unici dati giusti sono quelli
forniti dall’istituzione, le associazioni e gli altri enti non operano con
metodo scientifico e devono occuparsi di altro. Entra poi nel merito toccando
alcuni punti oggetto della discussione. L’ufficio che dirige l’ex magistrato
coniuga le due tensioni del carcere: l’esigenza di sicurezza connessa alla
pericolosità penitenziaria e la necessità del trattamento del detenuto. Sulla
rieducazione, il consigliere penitenziario afferma senza remore che
l’istituzione registra un “cronico e gravissimo problema di effettività del
trattamento”. Secondo il ministero l’assenza di lavoro è la causa principale.
L’autorità si dilunga, poi, esponendo il posizionamento politico: “Il modello
tradizionale di carcere come luogo di segregazione votato anche al trattamento è
superato… il carcere non è più il luogo della pena ma è un luogo di conquista
della criminalità organizzata. Ci sono delle organizzazioni criminali che
preparano i propri affiliati e li mandano in carcere per controllare le piazze
di spaccio nelle carceri”. C’è la necessità, quindi, di un nuovo paradigma per
riequilibrare l’istituzione ed è quello della legalità: “Garantire il diritto
alla sicurezza è il miglior modo per garantire la sicurezza dei diritti”. A
ognuno il proprio ruolo: il trattamento è rimesso alla società civile, al
volontariato, alle organizzazioni religiose. L’istituzione, invece, deve
garantire la sicurezza e l’autorità attacca la vuota retorica dei proclami delle
amministrazioni precedenti: “Troppe passarelle ci sono state fino a oggi… ci
sono più protocolli che attività, ci sono più iniziative di lavoro che
lavoratori”.
Il piano politico è coerente con una rappresentazione muscolare
dell’istituzione: rispristinare la sicurezza conducendo una guerra totale. In
tale prospettiva devono essere letti il decreto sicurezza (convertito in legge
80/2025) e la nuova iniziativa legislativa titolata “Operazioni sotto copertura
per la sicurezza degli istituti penitenziari” che estende alla polizia
penitenziaria le possibilità dell’art. 9 della legge 146/2006, ammettendo
operazioni sotto copertura, uso di identità coperte e lo scudo penale per gli
agenti coinvolti, purché le autorità giudiziarie siano previamente informate.
Queste misure rappresentano gli armamenti giuridici per condurre il conflitto
interno e impedire l’organizzazione collettiva delle lotte. Dal mondo delle
prigioni emerge il coerente rafforzamento dei poteri repressivi dello Stato in
una fase complicata per il capitalismo italiano ed europeo in cui si deve
necessariamente conservare l’ordine sociale mentre occupazione e salari sono in
caduta ripida e gli scenari di guerra esterna si fanno sempre più concreti.
Ci sono tuttavia delle distonie che rendono problematica la realizzazione del
programma politico. Alcune sono emerse sempre nel corso della presentazione del
Rapporto di Antigone. Il sindacalista Gennarino De Fazio, segretario Uil Pa,
rispondendo punto per punto alle affermazioni del dirigente
dell’Amministrazione, ha ricordato che i suicidi tra le fila della polizia
penitenziaria sono in aumento (l’ultimo si è ammazzato il 27 giugno, appena
finito il turno con un colpo di pistola nel parcheggio del carcere di
Secondigliano). La frustrazione al fronte è enorme e senza soluzione. Questa
guerra si combatte senza soldati. “I detenuti sono aumentati di 5.000 unità… al
di là della propaganda la polizia penitenziaria è aumentata di 133 unità che non
sono andate nelle carceri ma a integrare gli uffici dipartimentali dove c’è
anche il consigliere Napolillo. Il personale è sempre più senza respiro”.
Il sindacalista ha criticato fortemente il graduale processo di omologazione
degli agenti penitenziari agli altri corpi di polizia, perché la funzione è
sostanzialmente diversa e ha attaccato duramente il piano formativo dei nuovi
agenti che vengono mandati al macello con qualche giorno di corso da remoto.
Tralasciando il tentativo di rafforzare la propria organizzazione di categoria,
le criticità segnalate e la spaccatura interna tra la polizia che opera in
trincea e i generali che governano la battaglia dalle scrivanie è reale. Lo
registriamo costantemente anche nei corridoi dell’aula bunker durante le lunghe
attese del processo sulla Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Difatti, per quanto gli apparati stiano correndo per prepararsi alla guerra, da
tempo le macerie sociali di questo ordine di cose aumentano. Le prigioni sono
una di queste e sono pronte a esplodere. Non c’è tempo. La realtà dei fatti, al
di là delle lezioni di vita dei dirigenti, è che molti istituti di pena si
autogestiscono. In istituti dove persiste un sovraffollamento del 150% circa,
dove è assente ogni tipo di intervento anche solo riempitivo della giornata, con
le presenze di personale civile e in divisa in sottorganico, l’implosione è
scongiurata solo in virtù di autogestione informale e precaria dei poteri
interni ufficiosi e ufficiali.
“Vengo da laggiù dove tutto è finito… e tutto ricomincia”, sono le parole della
Cassandra di Dimitriadis; stiamo ricominciando daccapo ed è necessario per
evitare di rimanere sepolti dalle rovine di questo mondo, rivitalizzare e
moltiplicare l’organizzazione delle lotte, estendendo l’intervento a ogni ambito
della riproduzione sociale. Trovare nei legami collettivi e nei percorsi di
resistenza la fiducia per “l’assalto al cielo”. A ognuno il suo ruolo, questo è
il nostro. (luigi romano)
(disegno di canemorto)
Con la sentenza n.76 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità parziale dell’articolo 35 della legge 833/1978, che norma il
Trattamento sanitario obbligatorio, ex articolo 3 della legge 180/78, cosiddetta
“legge Basaglia”. In particolare, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 35 in relazione alla mancata previsione di tre
garanzie fondamentali: il diritto all’informazione e comunicazione del
provvedimento alla persona interessata o al suo legale rappresentante (avvocato,
amministratore di sostegno, tutore o curatore); il diritto della persona a
essere sentita prima della convalida; la notifica del provvedimento di Tso alla
persona interessata o al suo legale rappresentante.
Il giudizio di legittimità costituzionale era stato sollevato dalla Corte di
Cassazione nel settembre 2024, nell’ambito di una controversia promossa da una
donna sottoposta a Tso a Caltanissetta. La donna, tramite il suo avvocato, aveva
presentato opposizione lamentando di non aver ricevuto alcuna notifica, di non
essere stata ascoltata dal giudice e di non avere avuto strumenti effettivi per
difendersi. La Cassazione, valutando il ricorso, aveva posto in evidenza una
serie di gravi lacune nel procedimento, affermando che “la mancata audizione
della persona da parte del giudice tutelare prima della convalida rende il
controllo giudiziale meramente formale”. I giudici della Corte Costituzionale,
in seguito al ricorso presentato dalla donna in Cassazione, hanno rilevato come
l’articolo 35 della legge 833 non garantisca in effetti adeguate tutele,
evidenziando che “il sindaco e il giudice tutelare comunicherebbero tra loro, ma
nessuno dei due comunicherebbe con il paziente”.
La sentenza della Corte Costituzionale dovrebbe avere da ora effetto immediato
su tutti i procedimenti in corso e su quelli futuri. I sindaci, in qualità di
autorità sanitarie locali, dovranno garantire, ai sensi del pronunciamento, che
il provvedimento sia notificato alla persona o al suo legale rappresentante. I
giudici tutelari saranno obbligati quindi ad ascoltare l’interessato prima di
convalidare il trattamento e la mancata osservanza di tali garanzie potrà
determinare l’illegittimità del Tso. Di prassi, il legislatore dovrebbe inoltre
intervenire per adeguare il testo normativo al nuovo orientamento
costituzionale.
LA SENTENZA
Abbiamo ritenuto opportuno approfondire i meccanismi interni della sentenza.
Secondo la Corte Costituzionale l’assenza della tempestiva informazione sulle
modalità di opposizione costituisce “un ostacolo rilevante all’esercizio del
diritto a un ricorso effettivo alla difesa e, in ultima istanza, a un giusto
processo”, anche se la 833 preveda la possibilità di chiedere la revoca del
provvedimento di Tso e di proporre successiva opposizione. La Corte ha sostenuto
che la non comunicazione, la mancata audizione del giudice tutelare e la mancata
convalida del provvedimento rappresentino “una violazione del diritto al
contraddittorio e alla difesa, dunque un deficit costituzionalmente rilevante”.
Ha fatto appello in particolare ad articoli fondamentali della Costituzione: il
13, sulla libertà personale, il 24, sul diritto di difesa in giudizio, e il 111,
sul giusto processo.
La Consulta ha stabilito che la persona sottoposta a Tso deve essere messa a
conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e deve
partecipare al procedimento di convalida, in quanto titolare del diritto
costituzionale di agire e di difendersi in giudizio, anche nel caso in cui si
trovi in stato di “incapacità naturale”.
Nella sentenza è scritto inoltre che l’audizione della persona sottoposta a Tso
da parte del giudice tutelare debba avvenire prima della convalida “presso il
luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio
psichiatrico di diagnosi e cura”, perché questo incontro tra paziente e giudice
“è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di
violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà
personale (articolo 13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti
dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della
Costituzione)”. L’audizione per la convalida – che deve avvenire entro
quarantotto ore – rappresenta un primo contatto che consente al giudice tutelare
di conoscere le condizioni della persona, compresa “l’esistenza di una rete di
sostegno familiare e sociale”.
La sentenza ha fatto anche riferimento al rapporto del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura, che nel 2023 aveva evidenziato come il Tso in Italia
segua un “formato standardizzato e ripetitivo” in cui il giudice tutelare “non
incontra mai i pazienti che rimangono disinformati sul loro status legale”. La
Corte non si è limitata alla questione Tso, mettendo giustamente in discussione
l’analogo dispositivo amministrativo restrittivo della libertà personale che
riguarda i migranti senza documenti: “L’accompagnamento coattivo alla frontiera
e il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio
devono essere assistiti dal diritto di essere ascoltati dal giudice in sede di
convalida, sicché sarebbe irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza
l’omessa previsione di analogo adempimento nel trattamento sanitario coattivo”.
QUARANTASETTE ANNI SENZA COSTITUZIONE
Se il Tso è stato costituzionalmente illegittimo finora, chi ci garantisce che
le cose cambieranno? Con che modalità queste persone saranno ascoltate? Verranno
tutelate la libertà e il diritto di difesa della persona che la sentenza della
Corte Costituzionale, in maniera precisa, definisce? Malgrado la sentenza abbia
riportato a chiare lettere che l’audizione debba avvenire nello stesso luogo in
cui la persona si trova, il tribunale di Milano ha già chiesto l’attivazione di
un numero per fare le audizioni in videochiamata. Il rischio è dunque che questa
nuova procedura venga risolta aggirando i dispositivi più tutelanti, in barba
alla stessa sentenza. Quale tutela, quale salvaguardia di diritti potrebbe
assicurare una videochiamata, magari in presenza di personale sanitario, con un
paziente già sedato? In queste condizioni immaginiamo i giudici tutelari
convalidare i Tso come un atto meramente burocratico: tutt’altro che come
garanzia di controllo sul divieto di violenza fisica e morale indicato nella
sentenza.
Se la legge prevede il ricovero coatto solo in casi limitati e nel rispetto
rigoroso di alcune condizioni, la realtà testimoniata da chi la psichiatria la
subisce è ben diversa. Chi scrive sa bene – dopo vent’anni di esperienza
accumulata attraverso lotta dura contro le pratiche manicomiali – che il
protocollo della procedura di imposizione di Tso molto spesso non è applicato, e
che il trattamento non è affatto un provvedimento di extrema ratio. Troppo
spesso le procedure giuridiche e mediche durante il Tso vengono aggirate: nella
maggior parte dei casi i ricoveri coatti sono eseguiti senza rispettare le norme
che li regolano e seguono il loro corso semplicemente per il fatto che quasi
nessuno è a conoscenza delle normative e dei diritti della persona.
Uno degli inganni del sistema psichiatrico sta nel far credere che un Tso duri
in fondo solo sette giorni, o quattordici nel caso peggiore. La verità è che il
Tso implica una coatta presa in carico della persona da parte dei servizi di
salute mentale del territorio che può durare per decenni. Una volta entrato in
questo meccanismo infernale, una volta bollato con lo stigma della “malattia
mentale”, il paziente vi rimane invischiato a vita, costretto a continue visite
psichiatriche e, soprattutto, alla somministrazione obbligatoria di
psicofarmaci, pena un nuovo ricovero coatto. Per i ricoverati in Tso si ricorre
ancora spesso all’isolamento e alla contenzione fisica, mentre i cocktails di
farmaci somministrati mirano ad annullare la coscienza di sé della persona, a
renderla docile ai ritmi e alle regole ospedaliere. Il grado di
spersonalizzazione e alienazione che si può raggiungere durante una settimana di
Tso ha pochi eguali, anche per il bombardamento chimico a cui si è sottoposti.
L’obbligo di cura non significa più necessariamente e solamente reclusione in
una struttura, ma si trasforma nell’impossibilità di modificare o sospendere il
trattamento psichiatrico, sotto costante minaccia di ricovero coatto, sfruttato
come strumento di ricatto, punizione e repressione.
IL TSO COME VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Come Collettivo riteniamo però che ci sia una seconda, ulteriore, considerazione
di cui tenere conto. La sentenza n.76, pur non menzionando esplicitamente la
contenzione meccanica, offre, a nostro avviso, un forte potenziale
interpretativo critico. Il nucleo della pronuncia è il rafforzamento del
controllo giurisdizionale sul Tso, tramite l’audizione preventiva e in loco
della persona da parte del giudice tutelare. La Corte esplicita, ed è questo
l’elemento che vorremmo sottolineare, che tale audizione è “garanzia che il
trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale
sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale” (articolo 13,
comma 4 della Costituzione) e “nei limiti imposti dal rispetto della persona
umana” (articolo 32, comma 2 della Costituzione). La sentenza parla inoltre di
“audizione”, e quindi di ascolto.
Deducendo da ciò: la contenzione meccanica, essendo una limitazione fisica
diretta e potenzialmente lesiva della dignità, rientra a pieno titolo nelle
“violazioni fisiche e morali” e nel mancato “rispetto della persona umana”.
Difficilmente si può pensare che, ascoltando la persona in stato di malessere si
possa poi procedere a legarne gli arti o a limitarne la mobilità in modo
pesantemente coercitivo.
La sentenza, esigendo un controllo giudiziale non più formale ma sostanziale
sulla concreta esecuzione del trattamento, rende ogni ricorso alla contenzione
immediatamente sindacabile e, riteniamo, censurabile sotto il profilo di questi
inderogabili principi costituzionali. La sua applicazione, pertanto, è ora
direttamente e immediatamente riconducibile a una possibile violazione dei
diritti fondamentali della persona, richiedendo una strettissima aderenza ai
criteri di necessità ed eccezionalità per sfuggire alla qualificazione di
violenza costituzionalmente illegittima. (collettivo antipsichiatrico antonin
artaud)
(disegno di adriana marineo)
Tra il 24 e il 27 giugno si svolgeranno, in concomitanza con le udienze previste
presso il tribunale di L’Aquila, una serie di iniziative di mobilitazione a
sostegno dei tre cittadini palestinesi Anaan Yaeesh, Ali Irar e Mansour
Doghmosh.
Tra queste iniziative c’è la presentazione del numero 14 de Lo stato delle città
al laboratorio Radici, partendo dall’articolo scritto sulla questione
da Francesca Di Egidio, e con il supporto di CaseMatte L’Aquila e Fuori Genere.
L’incontro si svolgerà martedì 24 al laboratorio Radici (via Leosini, 6) a
partire dalle 18:30. Di quell’articolo vi proponiamo a seguire un estratto.
* * *
Il procedimento, che oggi entra nella fase dibattimentale, è stato preceduto da
quasi un anno di mobilitazioni. Un percorso cominciato con l’arresto di Anan,
che nelle ultime settimane ha ripreso forza con assemblee, presìdi,
manifestazioni in diverse città italiane. Una rete, quella di “Free Anan”, che
negli ultimi tempi ha raggiunto anche altre città europee come Marsiglia e
Parigi. Questa storia, che oggi porta un centinaio di persone davanti a un
tribunale, comincia proprio qui, all’Aquila, nel marzo 2024, quando Anan Yaeesh
viene arrestato su richiesta di Israele. Inizialmente si trattava di una
richiesta di estradizione: lo stato israeliano lo accusava di appartenere a una
cellula terroristica attiva a Tulkarem. Il ministro della giustizia, Carlo
Nordio, trasmetteva prontamente gli atti alla Corte d’Appello dell’Aquila, che
ne disponeva la custodia cautelare. Il 13 marzo 2024, la Corte d’Appello negava
l’estradizione, riconoscendo che, in caso di consegna a Israele, l’uomo avrebbe
rischiato trattamenti crudeli, inumani e degradanti. I giudici basano queste
decisioni su documenti delle Nazioni Unite, rapporti di Ong internazionali e
osservazioni costanti su ciò che accade nelle carceri israeliane. Accolgono così
il principio di non-refoulement, secondo il quale nessuno può essere trasferito
verso un paese dove rischia tortura o violenza.
La vicenda giudiziaria però non si conclude. L’Italia, dopo aver negato la
consegna a Israele, decide di trattenere Anan e di aprire un nuovo procedimento,
stavolta su iniziativa autonoma della procura. L’11 marzo, due giorni prima
della decisione della Corte d’Appello, i magistrati aquilani ottengono una nuova
ordinanza di custodia cautelare. Oltre ad Anan, vengono arrestati anche Ali Irar
e Mansour Doghmosh, accusati di associazione con finalità di terrorismo
internazionale (ex art. 270 bis c.p.). Secondo l’accusa, i due sono coinvolti
soprattutto per la loro vicinanza ad Anan: è anche grazie a questo legame che
viene costruita l’ipotesi di un’associazione terroristica.
Non si tratta più di eseguire una richiesta estera. Questa volta è lo stato
italiano che si fa carico dell’inchiesta, che prolunga la detenzione di Anan,
che assume l’impianto accusatorio costruito da Israele in un altro ordinamento
giuridico e in un altro contesto politico. E lo fa utilizzando le stesse fonti,
le stesse prove, gli stessi verbali raccolti dalle autorità israeliane nei
territori occupati. È difficile non vedere, in questa scelta, una forma di
supplenza. Per alcuni osservatori è un precedente grave, esempio di come il
sistema penale possa diventare strumento di repressione politica anche fuori dai
propri confini.
[…]
Il processo che si è aperto all’Aquila rappresenta un precedente giuridico e
politico delicato e non privo di implicazioni. Da un lato, ci mostra fino a che
punto possa spingersi la cooperazione giudiziaria in materia di antiterrorismo:
l’Italia si ritrova a giudicare atti avvenuti nei territori palestinesi
occupati, basandosi su elementi istruttori prodotti da uno stato straniero,
Israele, e assumendo in proprio un impianto accusatorio costruito dentro un
altro ordinamento giuridico e in un altro contesto politico. Dall’altro,
evidenzia quanto le dinamiche geopolitiche riescano a infiltrarsi nei margini
della giustizia, spingendola oltre i suoi confini ordinari: il principio di
giurisdizione territoriale, il diritto alla difesa, la necessità di rispettare
il diritto internazionale vengono messi alla prova da logiche di alleanze e
rapporti di forza. Fino a che punto uno stato che si professa democratico può
processare una forma di resistenza armata legata a una causa di liberazione
nazionale, e farlo in nome della lotta al terrorismo? La distinzione tra
terrorismo e resistenza, tra dissenso e minaccia, appare oggi sempre più fragile
nel linguaggio giuridico, soprattutto in un’Europa che, dopo il 7 ottobre,
sembra tollerare sempre meno ogni forma di mobilitazione legata alla causa
palestinese.
Nei prossimi mesi il dibattimento proseguirà con un calendario serrato.
L’udienza del 16 aprile ha intanto aggiunto alcuni elementi rilevanti. Tra i
testi dell’accusa ascoltati vi era un perito balistico, incaricato di
analizzare un fucile apparso in una delle fotografie del materiale probatorio e
attribuito ad Anan. Dalla sua perizia è emerso che si trattava di un’arma
giocattolo, in plastica, facilmente reperibile in commercio, priva di qualsiasi
funzionalità. Il fatto stesso che su un oggetto del genere sia stata disposta
una perizia balistica, poi acquisita come prova, ha suscitato un momento di
ilarità tra i presenti. È stato questo uno dei momenti in cui il processo si è
spinto su un piano quasi surreale. Una sensazione che si è manifestata anche in
altri momenti, quando si è fatto ricorso a fonti aperte (post Facebook, video
YouTube, fotografie, materiali pubblici), utilizzate come elementi probatori. Un
aspetto che in quella giornata è affiorato appena, ma che tornerà con ogni
probabilità al centro delle prossime udienze, quando verrà riconvocato l’ex
commissario della Digos a cui fu affidata l’operazione che portò all’arresto di
Anan e per la quale avrebbe ricevuto una premiazione.
Ben più rilevante, però, è ancora una volta quanto accaduto sul fronte dei
verbali d’interrogatorio raccolti da Israele. La difesa, infatti, ha presentato
una ricerca giurisprudenziale articolata che richiama un principio consolidato
del nostro ordinamento, secondo cui gli atti raccolti da autorità straniere
possono entrare in un processo italiano solo se rispettano le garanzie
fondamentali del diritto interno, come il contraddittorio, la presenza di un
difensore, il divieto di coercizione. Ed è proprio l’assenza di queste garanzie
a rendere quegli atti incompatibili con un processo giusto. A differenza di
quanto accaduto il 2 aprile, quando la Corte aveva ammesso i verbali senza
esitazioni, questa volta i giudici hanno deciso di riservarsi la decisione, che
sarà sciolta il 7 maggio. Da tale decisione potrebbe dipendere molto, poiché una
parte sostanziale dell’impianto accusatorio si fonda proprio su quei verbali.
Come già si intuisce da queste prime fasi, il cuore del processo non risiede
solo nel suo esito finale, ma anche nelle modalità con cui verranno affrontati i
nodi giuridici ancora aperti: l’utilizzabilità di prove raccolte da un altro
stato, il riconoscimento o la negazione del contesto in cui quei fatti si sono
prodotti. In gioco non c’è solo la sorte giudiziaria di tre uomini (uno dei
quali, va ricordato, è detenuto in regime cautelare da oltre un anno, senza
condanna definitiva) ma il senso stesso del diritto. Capire quindi se questo
processo sarà fondato sulla ricerca della giustizia o se sarà, invece, piegato
alle logiche della ragion di stato. (francesca di egidio – versione integrale
dell’articolo sul numero 14 de lo stato delle città)
(disegno di cyop&kaf)
Al 31 maggio, i detenuti in Italia erano 62.722, a fronte di una capienza
regolamentare di 51.285 posti, con un tasso di sovraffollamento del 134,29 per
cento (4.579 posti sono tra l’altro indisponibili per inagibilità). Le
condizioni disumane delle persone che vivono in detenzione sono ormai note a
tutti: celle sovraffollate, mancanza di accesso regolare alle cure mediche e
psicologiche, assenza di mediatori culturali. Per i detenuti stranieri, le
barriere linguistiche e giuridiche aumentano l’isolamento e la vulnerabilità.
Nel 2024 sono morte duecento quarantotto persone in carcere, per suicidio,
malattia, overdose, incuria o violenza. In molti casi, si tratta di morti
annunciate, frutto di una sanità penitenziaria al collasso e di una gestione che
disattende le norme costituzionali e internazionali in materia di diritti umani.
Tra queste morti, novantuno riguardano detenuti che si sono tolti la vita,
superando il precedente picco del 2022 (ottantaquattro suicidi). Dietro queste
cifre si cela una realtà di disperazione, isolamento e abbandono che colpisce le
persone rinchiuse dietro le sbarre. Tra le vittime, almeno quaranta erano
detenuti stranieri, dieci dei quali di origine tunisina, una comunità
particolarmente vulnerabile nel sistema penitenziario italiano. Nei primi sei
mesi del 2025, quattro cittadini tunisini sono morti in carcere.
Secondo dati raccolti e confermati dall’ex deputato tunisino Majdi Karbai, i
quattordici tunisini morti in carcere nell’ultimo anno e mezzo erano per lo più
giovani arrestati per reati minori, intrappolati in strutture sovraffollate e
fatiscenti. Un caso emblematico è quello di un giovane di ventisette anni
deceduto nel carcere di Piacenza, la cui morte, come tante altre, resta avvolta
nel silenzio e nella mancata trasparenza, alimentando dubbi e sospetti tra i
familiari.
Per gli islamici praticanti, ma anche per chi non riesce a professare la propria
fede in maniera piena anche in un paese straniero (cosa tutt’altro che
scontata), il suicidio è un atto assai grave, profondamente inaccettabile. Il
Corano, d’altronde, come altri testi sacri, condanna apertamente
l’autosottrazione della vita:
“O voi che credete, non uccidete voi stessi. In verità, Allah è misericordioso
verso di voi” (Sura An-Nisa 4:29).
“E non gettatevi con le vostre mani nella distruzione” (Sura Al-Baqara 2:195).
Se la violenza istituzionale all’interno degli istituti non risparmia nessuno, è
vero che le comunità migranti sono spesso le più vulnerabili, dal momento che
molti detenuti non hanno alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni
nell’unico modo possibile agli altri: quello giudiziario.
Nel 2023, nel carcere di Reggio Emilia, un detenuto tunisino è stato
incappucciato, denudato e picchiato a lungo da dieci agenti penitenziari.
Nonostante la presenza di immagini video inequivocabili, il processo di primo
grado si è concluso a febbraio 2025 con condanne per abuso d’autorità e percosse
aggravate, ma non per tortura. Le parti civili, tra cui l’associazione Yairaiha
di cui chi scrive fa parte, e la Procura della Repubblica, hanno fatto ricorso
in appello.
Diverso l’esito del caso San Gimignano, dove, con sentenza definitiva nel 2025,
la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto la tortura inflitta nel 2018 da
quindici agenti a un detenuto tunisino. È una delle rare sentenze in cui la
legge italiana sulla tortura, approvata nel 2017, è stata applicata in modo
pieno.
Le carceri, tuttavia, non sono l’unico volto della detenzione in Italia. I
Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), di cui questo giornale si è spesso
occupato (per esempio qui e qui), rappresentano una zona grigia e opaca dove i
diritti fondamentali vengono sistematicamente annientati. Si tratta di luoghi
disumani assimilabili a veri e propri lager amministrativi, dove le persone sono
trattenute senza aver commesso reati. Le condizioni sono degradanti, con
limitatissimo accesso a cure mediche, supporto legale o mediazione linguistica,
in attesa del rimpatrio.
Negli ultimi anni, l’Italia ha siglato con la Tunisia un accordo di cooperazione
che prevede due voli charter settimanali di rimpatrio. Ogni volo può trasportare
da venti a quaranta persone, ciascuna accompagnata da agenti di scorta. Si
tratta di operazioni silenziose, spesso eseguite all’alba, senza un’adeguata
informazione giuridica e in assenza di un effettivo diritto alla difesa. Nel
2023, il sessantasei per cento dei voli di rimpatrio (settanta su centosei) sono
stati destinati alla Tunisia, per un totale di 2.006 cittadini tunisini
deportati, su un totale di 2.506 persone rimpatriate.
Dal canto suo, la Tunisia promuove quella che definisce “politica di ritorno
volontario”, ma la realtà è più sfumata. Secondo il Ministero dell’Interno
tunisino e secondo fonti stampa, 3.400 migranti irregolari sono stati
rimpatriati volontariamente nel 2025. Numerose Ong denunciano tuttavia che molti
di questi rimpatri avvengono sotto pressione, senza un vero consenso informato
né assistenza giuridica, e con la minaccia di detenzione per chi rifiuta il
ritorno.
Emblematico, in questo contesto, è il caso di Wissem Ben Abdel Latif, giovane
tunisino di ventisei anni morto il 28 novembre 2021 dopo essere stato legato
mani e piedi per oltre cento ore in un letto dell’ospedale San Camillo di Roma,
dove era stato ricoverato per disagio psichico dopo un periodo nel Cpr di Ponte
Galeria.
Wissem era arrivato a Lampedusa a ottobre, con il sogno di raggiungere lo zio in
Francia. Durante la sua detenzione, aveva iniziato a manifestare segnali
evidenti di sofferenza mentale, ignorati dalle autorità. Nonostante una sentenza
del giudice di pace che il 24 novembre aveva disposto la revoca del
trattenimento, Wissem non fu mai informato della sua liberazione. Morì pochi
giorni dopo, sedato e immobilizzato, senza che nessuno lo assistesse o
tutelasse. La sua morte è una ferita aperta che chiama in causa l’intero sistema
di gestione della detenzione migrante in Italia.
La totale assenza dello stato tunisino in queste vicende aggrava ulteriormente
il quadro: né il ministero degli esteri né le rappresentanze consolari si
costituiscono parte civile, né offrono assistenza concreta ai familiari delle
vittime. È lasciato alle associazioni e ai comitati di lotta il compito di
affiancare le famiglie, portare avanti battaglie legali e tenere viva la memoria
delle persone uccise dal silenzio e dall’abbandono; chi sopravvive, intanto,
dopo essere partito con il sogno di aiutare i propri familiari in patria, non di
rado è costretto a tornare al proprio paese sopportando un fardello di vergogna
e senso di colpa.
La realtà dei rimpatri è quindi fortemente legata alle tragedie delle morti in
mare, dei suicidi in carcere, delle torture nei centri di detenzione
amministrativa, seguendo il filo rosso di una politica che punta alla rimozione
del problema e all’invisibilità delle sue vittime. Ma ogni deportazione lascia
una traccia nei corpi, nelle memorie, nelle storie spezzate.
Queste morti, infatti, non sono inevitabili: sono il prodotto di scelte
politiche, di inazione, di un sistema che criminalizza la povertà e la
provenienza. Chi si toglie la vita, spesso non lo fa per scelta, ma per
disperazione e invisibilità. Chi muore per incuria o per le botte, è vittima di
uno Stato che ha smesso di guardare ai diritti come fondamento della giustizia.
El haqq ma ydi’s and Rabbi
Man yadus ala karamat ghayrih, sa ya thur yawman bi qadarih
حلمة كانت في بالي، والواقع صحان ي نحاول نطي ر بجناحي، لكن الريح كسرتني نعيش في
دنيا قاسية، والفرحة نسيتن ي
Un sogno era nella mia mente, ma la realtà mi ha svegliato.
Cerco di volare con le mie ali, ma il vento mi ha spezzato.
Vivo in un mondo duro, e la felicità mi ha dimenticato.
Balti “7elma” (حلمة Sogno)
(luna casarotti – yairaiha ets)
(disegno di irene servillo)
Sette cancelli separano il mondo di fuori da quello di dentro. Hanno detto così
le donne che stanno dentro. Ogni settimana provo a contarli, ma mi fermo a
cinque. Gli ultimi due mi mancano, si perdono. La separazione tra fuori e dentro
è un calcolo che non torna.
Fuori, sul verde acceso delle campagne, si affaccia la dormiente del Sannio: il
monte Pentime che disegna i capelli sciolti fino al fiume Calore, un corpo
addormentato che poggia le gambe sul Taburno.
Dentro, un piccolo televisore che trasmette la puntata di Uomini e Donne, chiavi
grandi, mai viste così grandi, un’immaginetta di Padre Pio, il suono del metal
detector, quotidiani non letti che dicono che il Napoli crede nello scudetto.
Fuori-dentro, ogni venerdì. E poi di nuovo fuori, io.
In macchina parte Friday I’m in love.
Parcheggio davanti a quel mostro di cemento marrone che da bambina mi sembrava
avesse qualcosa di inquietante, come la bocca di una balena spalancata sulle
campagne, pronta a divorare per lasciare posto soltanto al silenzio.
Sezione femminile, laboratorio di teatro, i nomi da segnare. Sempre quelli.
Ogni settimana si entra nella pancia della balena con Exit Strategy, nata come
associazione a Benevento nel 2013 mettendo al centro l’autodeterminazione
femminile in un territorio in cui le diverse facce della violenza di genere
restano spesso un magma sommerso. Un’associazione di donne che fin dal primo
momento decide di occuparsi delle più invisibili, quelle detenute e private
della propria libertà, e decide di farlo attraverso il teatro.
In testa ho ancora il ritornello di quella canzone dei Cure sentita in macchina.
Robert Smith dice di averla scritta viaggiando in auto verso casa in un venerdì
in cui non vedeva l’ora di tornare.
Tornare dalla famiglia è un pensiero costante di chi sta qui, scandito da
ricorrenze che certe volte sembrano un gioco sadico per chi è lontano. Il
compleanno di un figlio, quello proprio, un anniversario. Una lettera. Loredana,
nome di fantasia, racconta che quando sapeva di dover andare in carcere è andata
dal parrucchiere a tagliarsi i capelli, perché sapeva che lì sarebbe stato
complicato asciugarli lunghi com’erano. Penso al rumore di phon accesi coperto
solo dalle canzoni alla radio, alle donne che si preparano per il sabato sera,
per una cerimonia, alla palettina monouso lasciata nel bicchierino di caffè
vuoto mentre si aspetta con il colore in posa, all’affollarsi di opinioni da
superficie e frasi euforiche, al commento sul nuovo taglio. Alla sua testa
mentre la parrucchiera le chiede se l’acqua va bene o è fredda, mentre si fa i
capelli per il carcere.
La lontananza si nutre di un conto alla rovescia verso il fine pena. Ma per
qualcuno quel conto è solo uno in più tra quelli che non tornano. Per Anna,
altro nome di fantasia, la fine pena è mai. Dieci anni fa ha messo piede nella
pancia del mostro. Racconta: “Non sapevo nulla del carcere. Non sapevo cosa mi
aspettava all’interno di quello stabile che mi sembrava tanto freddo e che avevo
capito che da quel giorno sarebbe dovuta essere la mia casa”. Entrare in carcere
per lei è significato diventare invisibile, la chiusura totale in se stessa. Una
condanna troppo grande per essere sopportata. Una condanna senza numero. I
numeri da contare ogni giorno sono sempre gli stessi. Ma un giorno poi diventano
di nuovo sette. 1: cancello della cella, 2: androne del femminile, 3: fuori dal
femminile, si respira l’aria, 4: matricola, 5: portellone che si apre vicino
l’uscita, 6: dove gli agenti depositano le loro cose, 7: l’ultimo, quello della
libertà.
Sette cancelli sono anche quelli che hanno dato il titolo a uno spettacolo
portato in scena un anno fa al Teatro comunale di Benevento. Per salire sul
palco ad Anna viene accordato un permesso di otto ore che assomiglia a un
miracolo. Di quella serata dice: “In quelle otto ore non ero più una detenuta,
ma una persona con tanta voglia di vivere, di amare e di spiegare la mia vita,
anche se sembra che vita non è”.
La vita passa attraverso le sbarre nei mandarini che spuntano sui rami, certe
volte è la felicità di farsi la crema idratante con l’olio d’oliva, come dice
una di loro. La vita è quella che poi al mostro di cemento viene data in pasto.
Il 2024 è stato l’annus horribilis dei suicidi in carcere. Il rapporto annuale
di Antigone parla di ottantotto persone detenute che si sono tolte la vita. Mai
così tante. Nello stesso anno, mentre il ministro Nordio parla dell’importanza
del lavoro per il reinserimento sociale e l’abbassamento del rischio di
recidiva, dal ministero della giustizia è arrivato un taglio pari a circa il
cinquanta per cento dei fondi destinati al pagamento delle persone detenute
lavoranti in carcere.
Nel mese di aprile di quest’anno, nella visita dell’osservatorio di Antigone
alla Casa circondariale di Benevento, vengono rilevate 378 persone ristrette a
fronte di una capienza massima di 259 posti. Il reparto femminile in particolare
ha una percentuale di sovraffollamento pari a circa il duecento per cento, un
incremento dovuto anche al trasferimento delle donne sfollate dalla casa
circondariale di Pozzuoli. Sempre Antigone riporta la carenza di personale
sanitario e segnala che oltre i due terzi della popolazione detenuta assume
psicofarmaci al bisogno, mentre lo psichiatra si reca in istituto per solo
quattro ore a settimana.
Esco e mi lascio il mostro alle spalle. Al semaforo c’è un ragazzo che vende
rose sotto la pioggia. Friday I’m in love. (giulia tesauro)