(disegno di cyop&kaf)
Lo sportello di supporto psicologico per i familiari dei detenuti, da cui prende
le mosse anche questa rubrica, va ampliandosi. Non vi partecipano soltanto i
familiari delle persone uccise dal carcere, ma anche i familiari dei detenuti
che vivono un calvario all’interno del sistema penitenziario a causa di
patologie non conciliabili con la detenzione, per mancanza di cure fisiche e
psicologiche. Vi sono inoltre ex detenuti che hanno vissuto l’oscurità delle
celle e che condividono la propria storia. Tutti sono benvenuti a partecipare,
ogni contributo è importante. Le riunioni si svolgono ogni venerdì dalle 19:00
alle 21:00. Il link per accedere alla riunione settimanale viene pubblicato
qualche giorno prima dell’incontro sul gruppo Telegram “Morire di carcere” e su
quello Whatsapp “Sportello di supporto psicologico per i familiari dei detenuti”
. Adesioni e lettere possono essere inviati all’indirizzo e-mail
dell’associazione Yairahia Ets (yairaiha@gmail.com). Avvocati, volontari, membri
di associazioni, garanti delle persone private della libertà sono invitati a
unirsi e a condividere il proprio punto di vista.
* * *
Vittorio Rallo aveva trentadue anni. Fin da giovane è stato soggetto a una grave
forma di tossicodipendenza che lo ha accompagnato per anni e che ha condizionato
la sua vita. A causa della dipendenza ha commesso piccoli reati che nel tempo
gli sono costati condanne anche molto pesanti. Più di quindici anni della sua
vita li ha trascorsi in carcere, entrando e uscendo, senza mai riuscire a
trovare una stabilità. Cinque anni fa era tornato in libertà dopo aver scontato
sette anni consecutivi di detenzione, ma quella possibilità è durata solo tre
mesi. Quando è rientrato in carcere, la sua salute mentale e fisica era
diventata sempre più precaria. Vittorio soffriva di gravi disturbi psichiatrici,
aveva subito diversi trattamenti sanitari obbligatori e gli era stata
diagnosticata una doppia personalità. Era portatore di handicap e affetto da
condizioni che lo rendevano estremamente vulnerabile. Viveva fasi alterne, con
momenti di apparente stabilità e altri di profondo scompenso. Questa fragilità
era nota alle istituzioni. Esistevano documenti che attestavano
l’incompatibilità di Vittorio con il regime carcerario e la necessità di una
sorveglianza continuativa ventiquattr’ore su ventiquattro. A differenza di altri
casi, Vittorio non aveva indicazioni di detenzione in cella singola, ciò che era
essenziale per la sua sicurezza era la sorveglianza continua, che però nei
giorni precedenti alla sua morte non gli è stata garantita.
Nel corso degli anni, la famiglia di Vittorio aveva chiesto aiuto a tutte le
autorità competenti. Era stato richiesto più volte il suo trasferimento in una
comunità o in una struttura adeguata, dove potesse essere curato e seguito in
modo appropriato. Anche l’avvocato aveva inviato numerose comunicazioni formali.
Nessuna di queste richieste ha mai ricevuto risposta. Prima di arrivare nel
carcere di Viterbo Mammagialla, Vittorio era detenuto a Reggio Emilia. Dopo il
trasferimento a Viterbo, secondo la famiglia, la sua situazione è
progressivamente peggiorata. Durante le videochiamate con il padre e la sorella
Vittorio mostrava segni sul corpo: un occhio nero, o un taglio sull’addome, per
esempio. Screenshot di quelle immagini sono stati conservati dalla famiglia.
Vittorio raccontava di essere stato picchiato da alcuni agenti della casa
circondariale.
Il 24 ottobre 2025, suo padre, profondamente preoccupato, si è recato dai
carabinieri a Pomezia per sporgere denuncia. In quell’occasione ha riferito che
il figlio appariva spaventato, provato, in evidente difficoltà psicologica, e ha
mostrato le fotografie dei segni sul corpo. Solo dopo la morte di Vittorio,
quando il padre è stato nuovamente in caserma per denunciare il carcere, la
famiglia ha scoperto che le fotografie non erano state allegate alla denuncia e
che, fatto ancora più grave, la denuncia presentata il 24 ottobre non risulta
mai essere stata trasmessa né formalmente avviata.
In quella denuncia si evidenziava che Vittorio era fragile, disabile e con
precedenti episodi di autolesionismo. Il padre spiegava che i comportamenti
aggressivi del figlio si manifestavano solo nei momenti di grave scompenso
psichico e che, in quelle circostanze, Vittorio veniva sottoposto a violenze
fisiche o all’isolamento. Da ragazzo aveva già tentato due volte di togliersi la
vita, prima di arrivare a Viterbo e anche per questo avrebbe dovuto essere
costantemente monitorato. Negli ultimi tempi, però, secondo la famiglia, non
mostrava segnali di intenti suicidari. Stava anzi aspettando i suoi cari: un
colloquio era fissato per il lunedì successivo. Da tempo Vittorio era stato
collocato in infermeria, un reparto che dovrebbe garantire maggiore attenzione e
protezione per i detenuti più fragili. Secondo la famiglia, tuttavia, anche lì
Vittorio sarebbe rimasto spesso solo.
L’11 dicembre 2025, nel corso della giornata, intorno alle ore 19:00, secondo
alcune informazioni riferite alla famiglia, ci sarebbe stato un litigio in
cella, seguito dal trasferimento del detenuto con cui Vittorio avrebbe litigato.
Questi elementi vengono riportati esclusivamente per la ricostruzione delle ore
precedenti alla morte. Alle 23:50 dell’11 dicembre arriva ai familiari la
telefonata: Vittorio è morto, “a seguito di un gesto estremo”.
Dopo il decesso è stata aperta un’indagine dell’autorità giudiziaria. Al momento
le attività investigative sono coperte da segreto istruttorio, circostanza che
non consente alla famiglia e ai legali di accedere agli atti o di ottenere
chiarimenti immediati. Gli accertamenti medico-legali sono in corso e i relativi
esiti, compreso quello dell’autopsia, dovranno essere depositati entro un
termine massimo di sessanta giorni, come previsto dalle procedure. Solo allora
sarà possibile chiarire le cause della morte e ricostruire l’accaduto.
Secondo quanto riferito, Vittorio aveva assunto la terapia poche ore prima. Era
seguito con farmaci e iniezioni per la regolazione dell’umore, regolarmente
annotate nella cartella clinica restituita alla famiglia. I familiari faticano a
comprendere come abbia potuto compiere un gesto del genere, considerando la sua
condizione clinica, l’assenza di segnali premonitori e il fatto che stesse
aspettando l’incontro con i suoi cari.
Vittorio era una persona fragile, disabile, affidata allo Stato. Numerosi
documenti imponevano una sorveglianza più accurata, per non parlare
dell’incopatibilità evidente con la detenzione. Nei giorni e nelle ore che hanno
preceduto la sua morte, quella sorveglianza, in ogni caso, non c’è stata. La sua
morte non è però un episodio isolato. Il carcere di Viterbo Mammagialla è stato
negli anni teatro di pestaggi, denunce e morti mai chiarite. Nel caso di Andrea
Di Nino, dopo la sua morte un altro detenuto ha denunciato le violenze che
Andrea avrebbe subito all’interno del penitenziario. Anche Hassan, alcuni mesi
prima di morire, aveva denunciato ai collaboratori del Garante dei detenuti di
essere stato picchiato da agenti, mostrando ferite evidenti e manifestando paura
per la propria vita. Un altro episodio avvenuto sempre a Viterbo riguarda
Giovanni Delfino, morto nel 2019. In quel caso i sanitari avevano riferito che
l’aggressore, noto per precedenti episodi di violenza grave, avrebbe dovuto
essere detenuto in cella singola e sotto stretta sorveglianza, ma che queste
indicazioni non erano state rispettate. Il Tribunale civile di Roma ha
riconosciuto gravi responsabilità dell’amministrazione penitenziaria,
condannando il ministero della giustizia a risarcire la famiglia della vittima,
sottolineando che la morte non si sarebbe verificata se le prescrizioni dei
sanitari fossero state seguite.
Oggi anche la famiglia di Vittorio Rallo chiede verità, affinché questa morte
non venga archiviata né considerata, e sarebbe davvero grave, inevitabile. (luna
casarotti, yairaiha ets)
Tag - detenzioni
(disegno di cyop&kaf)
Il volume Un giorno, tre autunni. Il tempo dentro il carcere, curato da Brunella
Lottero e Cinzia Morone, è uscito a maggio del 2025 per Paolo Sorba Editore, ma
è rimasto sconosciuto per molti mesi persino a chi, a Torino, si occupa o si
interessa di carcere. Forse perché il suo contenuto spaventava, o perlomeno
metteva in imbarazzo molte istituzioni, o forse, molto più semplicemente, perché
viviamo tutti dentro a bolle comunicative e relazionali sempre più ristrette e
sempre meno comunicanti. Poi è arrivato il premio Sarzana: a gennaio 2026 il
libro vince il “XIII premio letterario Internazionale Poesia, Narrativa,
Saggistica Sarzanae” e la notizia emerge e si diffonde suscitando finalmente
l’interesse che merita. Il libro riprende vita e comincia a circolare,
soprattutto tra chi di carcere si occupa e nelle lotte anti-carcerarie si
impegna.
Il testo nasce nelle sezioni femminili del carcere Lorusso e Cotugno di Torino
dove due donne entrano il sabato mattina per nove mesi (sarà simbolico?) per
condurre un laboratorio di scrittura creativa nella biblioteca del femminile, da
sempre gestita dal comune di Torino, di cui Cinzia Morone è responsabile. È lei
che da molti anni cura la biblioteca interna, la rifornisce di libri, propone
letture condivise, laboratori o visioni di film. Questa volta organizza un
laboratorio di scrittura creativa insieme a una vera scrittrice: Brunella
Lottero. Nel laboratorio si propone la lettura di una grande scrittrice
italiana, Elsa Morante. I brani tratti dai nove capitoli de La storia sono letti
insieme, sono rielaborati e ispirano gli argomenti su cui redigere i propri
testi. Alla fine del laboratorio ogni donna rientra nelle celle e si mette a
scrivere dopo aver ritrovato nel racconto della Morante un tema generatore della
propria condizione umana.
La vita in carcere, la famiglia, gli amori, le speranze, le disperazioni, la
vergogna, il tempo, il futuro: sono tantissime le suggestioni proposte e
sviluppate nei numerosi brani che le donne hanno prodotto mese per mese;
centododici i testi che qui sono pubblicati. Ne nasce una narrazione corale
potente. Potente e struggente, che disvela, a chi ancora vuole chiudere gli
occhi, la totale inutilità del carcere e la sua aberrante crudeltà. Le parole
delle detenute non hanno filtri (segnaliamo peraltro che nessun testo è stato
sottoposto alla censura da parte della direzione del carcere, fatto da non darsi
per scontato) e tramite i loro occhi e le loro voci entriamo nell’inferno
dell’universo carcerario italiano e del significato “rieducazione della pena”.
“Il carcere è un’oscenità, un inferno. Trovo scarafaggi dappertutto. La testa ti
fa riflettere in modo ossessivo”. “Tutto tace, ore 7,30 del mattino. Una voce
improvvisa urla fortissimo: colazione!!! poi di nuovo il silenzio. Ore 8,45 si
sente urlare di nuovo: terapia! Tutto prosegue, una giornata triste e desolata.
Si sentono solo le urla e si vedono scarafaggi qua e là. La giornata prosegue
con le urla delle assistenti che rompono il silenzio”. “Qui mi manca tutto e
certe volte non manca niente perché mi sembra che sto vivendo di niente e per
niente”. “In questo luogo le assistenti non ci assistono ma ci fanno la guardia,
le urla sono quanto di più normale ci sia. Io mi chiedo: le assistenti sono
autorizzate a urlare? Più urlano e più fanno carriera? La nostra dignità qui
viene quotidianamente calpestata e l’urlo per me significa solo insulto”. Sanno,
queste donne, che avrebbero bisogno di tutt’altro e che questo non luogo fa solo
perdere tempo senza fornire nessuno strumento di uscita.
“Qui non si preparano le detenute per il loro futuro: un lavoro, un mestiere,
una possibilità di vita dignitosa ‘dopo’. Molte di noi che non hanno lavorato
mai prima si trovano a oziare in cella, tutto il giorno. Sono annoiate e si
riversano sui programmi demenziali della tivù. Preferiscono così terminare la
pena in carcere, oziando. Per avere l’affidamento al lavoro e quindi scontare
gli ultimi anni o mesi lavorando fuori, non ci sono aziende che collaborano con
il carcere offrendo posti di lavoro. Non tengono in considerazione che più
rimaniamo qui dentro, più abbiamo paura del fuori e del futuro. Ci serve un
ponte tra il carcere e fuori”.
Il futuro non è pieno di speranza perché il futuro significa tornare in quella
società che in realtà ha prodotto il tuo “sbaglio”, quello che ti ha portato
dentro. Quella società in cui vivevi con malessere e disagio rifugiandoti spesso
nella droga: molte donne descrivono una vita difficile, di strada, a molte sono
stati sottratti i figli. Sono poche quelle che raccontano di una famiglia che le
sta aspettando e con cui riescono a fare progetti. Per la maggior parte di loro
il futuro è nebuloso, o è la speranza di un uomo che le ami e le porti via, in
un rifugio in montagna, lontano da tutto e da tutti.
E come non tornare col pensiero a Graziana, una compagna di cella di queste
donne, che nel giugno del 2023 si è tolta la vita dietro le sbarre perché in
prossimità del fine pena che l’avrebbe riportata al suo orrore quotidiano fatto
di violenza domestica? Tutto è grigio e desolante in questo carcere costruito
solo quarant’anni fa, ma già desueto e fatiscente. Sarebbe da abbattere, come
dicono in molti, e lo dice bene Nicoletta Dosio le cui parole risuonano tra le
ultime pagine, un brano tratto dal suo libro Fogli dal carcere: “L’unico carcere
accettabile è quello abolito”.
Ma come si abolisce il carcere? Come aderenti al comitato delle Mamme in piazza
per la libertà di dissenso ce lo stiamo chiedendo da alcuni anni, da quando
siamo state obbligate a occuparci di carcere in seguito alla detenzione di
alcune attiviste NoTav e di giovani studenti. Tramite le loro parole e i loro
racconti siamo entrate in carcere, ne abbiamo conosciuto l’orrore e
l’insensatezza. Dalla solidarietà con le militanti è nata la solidarietà con
tutte le donne del carcere femminile. Abbiamo continuato a sostenere le lotte
delle “ragazze di Torino”, gli scioperi della fame o del carrello, sempre
accompagnati dalle loro lettere di denuncia, gli appelli rivolti alle
istituzioni, le rivendicazioni della dignità e dei diritti, che abbiamo
contribuito a diffondere. Noi siamo, orgogliosamente, uno di quei ponti tra il
dentro e il fuori a cui viene chiesto di portare fuori la loro voce. E le
lettere delle “ragazze di Torino” sono diventate un punto di riferimento
importante nello scenario carcerario e anti-carcerario italiano.
Non è quindi un caso se in questo libro abbiamo ritrovato le stesse parole, le
stesse denunce, la stessa richiesta di profonda dignità. Ci viene da pensare che
quel laboratorio sia stato una delle rare e importantissime azioni
di empowerment delle donne che ha promosso riflessione critica e scrittura, che
ha dato voce alle inascoltate. Loro hanno ritrovato le parole, i solidali le
hanno diffuse. “Le parole sono armi”, ci viene ricordato dal nome del
laboratorio e la “narrazione critica e alternativa ha contribuito alle riforme
carcerarie del Sessantotto”, ci ricorda Claudio Sarzotti nella prefazione.
Abbiamo visto trasformare le loro parole in armi, rivolte a un mondo politico e
istituzionale che sta deliberatamente lasciando marcire le galere. Le parole
sono armi. Usiamole per abbattere queste maledette carceri. (nicoletta salvi
ouazzene)
(disegno di sam3)
È in calendario oggi, 20 gennaio, al tribunale di Campobasso, la quarta udienza
del processo contro Ahmad Salem, ventiquattro anni, palestinese cresciuto nel
campo profughi di Al-Baddawi, in Libano.
Da oltre sei mesi Salem è detenuto in regime di Alta sicurezza a Rossano
Calabro, uno degli istituti storicamente riservati alle persone accusate di
terrorismo.
L’inchiesta nasce nel maggio 2025, quando Salem si presenta in questura a
Campobasso per chiedere asilo politico. Al momento dell’identificazione il
giovane dichiara di aver smarrito i documenti, ma sostiene di avere delle
fotografie salvate sul suo cellulare.
La polizia visiona anche altri contenuti: immagini e video legati alla guerra in
Palestina, filmati della resistenza armata e materiali sul genocidio in corso a
Gaza. È da lì che prende forma l’impianto accusatorio. In queste brevi clip si
vedono giovani, spesso in ciabatte, correre verso un carro armato, collocare un
ordigno sotto il mezzo e fuggire tra le macerie. Al termine dell’azione il carro
armato esplode. Altri video mostrano miliziani di Hamas all’interno di edifici
mentre maneggiano ordigni, oppure combattenti che sparano verso soldati
israeliani in mezzo alle rovine.
Secondo gli inquirenti, la presenza di quei contenuti costituirebbe un segnale
di radicalizzazione e dimostrerebbe una potenziale disponibilità a compiere
azioni terroristiche sul territorio nazionale. Su queste basi Salem viene
arrestato e accusato di due reati. Il primo è previsto dall’articolo
270-quinquies 3 del codice penale, introdotto dal cosiddetto Decreto Sicurezza
(Ddl 1660): il solo possesso di materiale ritenuto idoneo alla commissione di
atti con finalità di terrorismo viene qualificato come “attività di
autoaddestramento”. Una fattispecie nuova, che non punisce né l’uso, né la
diffusione di questo materiale, ma solo la detenzione, e che solleva evidenti
problemi di compatibilità costituzionale.
Il secondo capo d’imputazione riguarda l’articolo 414 del codice penale,
istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. La pena, in
questo caso, può arrivare fino a sette anni e mezzo di reclusione.
I video indicati dalla procura come prova dell’autoaddestramento sono in realtà
clip propagandistiche delle Brigate Qassam, diffuse online da anni, che mostrano
azioni armate contro l’esercito israeliano: combattenti che colpiscono carri
armati, maneggiano ordigni o sparano tra le macerie di Gaza. Secondo l’accusa,
questi materiali avrebbero un contenuto istruttivo sulle tecniche militari e
sull’uso di esplosivi. Per la difesa, invece, si tratta di documentazione
informativa e propagandistica della resistenza palestinese, priva di qualsiasi
funzione addestrativa.
«Anche i video in cui Salem prende posizione, e chiede una mobilitazione contro
il genocidio – spiega il suo avvocato Flavio Rossi Albertini – sono
assolutamente innocui. Sul piano giuridico poi sono evidenti gli errori
interpretativi: anche qualora Salem avesse commesso delle azioni, per il diritto
internazionale in queste azioni non si configura alcun reato. Non si tratterebbe
di terrorismo ma di diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese in
territori occupati. La prefettura e la Digos di Campobasso avevano indicazioni
precise su come intervenire, in una dinamica simile a quella del caso Anan
Yaesh: prima Israele chiede l’estradizione, poi l’Italia la nega, ma
successivamente procede comunque all’arresto. Segno che l’obiettivo reale non
fosse consegnarlo, ma neutralizzarlo».
In effetti, anche il procedimento contro Salem sembra inserirsi in una cornice
più ampia. In Italia, come in altri paesi alleati di Israele, si assiste a un
rafforzamento degli strumenti di controllo e repressione nei confronti degli
attivisti che sostengono la causa palestinese. La Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo ha svolto un ruolo diretto nell’inchiesta, occupandosi anche
dell’individuazione e duplicazione dei contenuti del telefono di Salem. La
stessa struttura è stata protagonista, il 27 dicembre, degli arresti a Genova,
Firenze e Milano contro alcuni membri dell’associazione dei palestinesi in
Italia, accusati di finanziare Hamas.
Questa tendenza segnala il crescente protagonismo degli apparati di sicurezza e
una progressiva estensione del perimetro penale: non più soltanto le condotte,
ma le opinioni, i materiali informativi, le forme di solidarietà politica.
Colpisce in modo selettivo giovani musulmani, migranti e rifugiati, assumendo
tratti chiaramente razzializzati e islamofobici.
Il carcere di Rossano Calabro, noto per la sua impostazione punitiva e per
essere stato a lungo definito la “Guantanamo italiana”, ospita oggi detenuti
condannati per terrorismo, ex appartenenti alle Brigate Rosse e persone
arrestate nelle più recenti operazioni antiterrorismo. Salem affronta la
detenzione facendo leva su una resilienza costruita nei campi profughi
palestinesi, e con una consapevolezza politica e storica che il suo legale
descrive come profonda.
Intorno al suo caso si è sviluppata una mobilitazione: il 9 dicembre 2025 si è
tenuto un presidio davanti al carcere, mentre l’eurodeputato Mimmo Lucano ha
effettuato un’ispezione parlamentare. Il 16 dicembre alla Camera dei deputati si
è organizzata una conferenza stampa che ha portato la vicenda all’attenzione
pubblica.
Intanto, è bene ricordare che il processo ad Ahmad Salem non rappresenta
un’eccezione. Negli ultimi mesi aumentano i procedimenti fondati sui nuovi reati
introdotti dal Ddl 1660. Secondo il Ministero dell’interno, solo l’anno scorso
oltre duecento persone sono state espulse dall’Italia per presunte condotte
legate al terrorismo. (giuseppe mammana)
(disegno di rosa battaglia)
Dopo diciassette mesi di detenzione il Tribunale di Napoli ha assolto quattro
giovani migranti dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Le storie di S., A., K. e I. si intrecciano nel luglio 2024, quando la nave
dell’Ong Ocean Viking recupera due imbarcazioni partite dalle coste libiche, in
area Sar (ricerca e soccorso) e le conduce al porto di Napoli.
Appena sbarcato il gruppo, prende avvio la consueta ricerca dello “scafista”.
Bastano poche ore e qualche testimonianza raccolta in modo raffazzonato per
individuare i nomi di quattro ragazzi. Così, in una giornata qualsiasi di
luglio, le porte del carcere di Poggioreale si aprono per S., A., K. e I.,
giovani vulnerabili, con un passato migratorio estremamente difficile. Si
trovano in carcere in un paese sconosciuto, di cui non parlano la lingua, dove
nessuno spiega cosa stia accadendo, perché sono è lì e per quanto tempo ci
dovranno restare. Fin dal primo momento i quattro ragazzi vengono senza alcuna
prova associati a un’immaginaria organizzazione dedita al traffico di esseri
umani: passeggero che prende il timone equivale a comandante, che equivale a
scafista, che equivale a membro di una rete criminale internazionale che
trasporta i migranti dalla Libia all’Italia.
Nel corso del processo, durato un anno e mezzo, si sono avvicendati numerosi
testimoni dell’accusa e della difesa, nel tentativo di ricostruire l’intero iter
del viaggio dalla Libia all’Italia. Si è parlato dei lunghi periodi di
detenzione in Libia, delle torture nelle carceri finanziate dall’Europa, delle
minacce della cosiddetta guardia costiera libica. Lo stesso comandante della
Ocean Viking, che aveva soccorso le due imbarcazioni di fortuna su cui
viaggiavano i ragazzi, ha spiegato in aula come gli interventi della guardia
libica metta solo a rischio la vita dei migranti.
Un quadro sempre più nitido ha cominciato a delinearsi, riportando i fatti alla
loro ordinarietà. I quattro ragazzi accusati di aver guidato la barca, che
durante il tragitto si erano scattati selfie ed erano stati ripresi in video e
foto – materiale utilizzato dalla Procura come prova della loro colpevolezza
(del resto chi non si fotograferebbe mentre commette un reato di tale portata…!)
– non erano affatto pericolosi criminali. Erano passeggeri costretti a prendere
il controllo di un barchino alla deriva per tentare di salvare la propria vita e
quella degli altri. Passeggeri che avevano agito in stato di necessità, poiché
in quel momento non potevano fare altro.
Il 5 dicembre, nell’ultima udienza, questa verità tanto evidente quanto
difficile da affermare per le implicazioni politiche che comporta è stata fatta
propria dal pubblico ministero, che, accogliendo la ricostruzione della difesa,
ha chiesto l’assoluzione dei quattro imputati poiché il fatto non costituiva
reato. I giudici, riconoscendo la stessa realtà, hanno assolto i ragazzi. È bene
sottolineare che il riconoscimento già in primo grado dello stato di necessità,
che esclude la punibilità del fatto in concreto, rappresenta una decisione quasi
unica. Per quanto sembri ovvio che quattro ventenni spaventati, reduci da una
detenzione in Libia, non appartengano a reti criminali dedite al traffico di
esseri umani, risulta estremamente difficile che quest’evidenza venga affermata
con chiarezza in un’aula di giustizia.
La stessa Giorgia Meloni, d’altronde, all’indomani della strage di Cutro, aveva
affermato in conferenza stampa che si sarebbe impegnata per cercare e perseguire
gli scafisti “su tutto il globo terraqueo”. Una figura, quella dello “scafista”,
evocata come soggetto onnipotente, capace di attraversare confini e regole,
responsabile diretto delle migrazioni verso l’Europa. Una rappresentazione che,
riprodotta nelle aule di giustizia e nel discorso politico, svolge una funzione
precisa: offrire un colpevole individuale a fronte di un fenomeno strutturale.
Lo scafista diventa il capro espiatorio di un sistema che criminalizza la
mobilità anziché interrogarsi sulle sue responsabilità. A partire dagli anni
Novanta, con l’Accordo di Schengen e il Trattato di Maastricht, l’Unione Europea
ha infatti progressivamente rafforzato le frontiere esterne, trasformandosi
nella cosiddetta “fortezza Europa”. Alla libera circolazione interna dei
cittadini ha fatto da contraltare un inasprimento delle politiche di controllo
nei confronti dei cittadini extracomunitari, accompagnato da un ricorso
crescente a misure restrittive della libertà personale. In questo contesto, la
distinzione tra vittima e responsabile tende a dissolversi.
Non sorprende, allora, che nelle aule di giustizia risulti così difficile
affermare l’inesistenza dello “scafista” come figura criminale autonoma. Le
pronunce divergenti ne sono una conseguenza diretta. A causa di una decisione
dello stesso Tribunale di Napoli, un altro giovane, J., imputato per il medesimo
reato dei quattro ragazzi di cui si parla qui, è tuttora detenuto nel carcere di
Poggioreale (qui abbiamo raccontato la storia sua e di altri due suoi compagni).
Per J. il pm ha richiesto una condanna a otto anni di reclusione. Storie simili,
esiti opposti.
Un dato certo è che nel giudizio sui migranti, anche in tribunale, pesa spesso
più la disposizione di chi ascolta che la consistenza dei fatti che emergono, o
che restano invisibili, nel corso del processo. Il procedimento penale, anziché
costituire uno spazio di accertamento della realtà, si trasforma in un luogo di
conferma di premesse già date, dove alcune narrazioni risultano immediatamente
credibili e altre strutturalmente inattendibili. Eppure appare paradossale una
presunzione di colpevolezza tanto automatica quanto selettiva: chi ha guidato,
anche per pochi istanti, una barca, diventa immediatamente uno trafficante di
uomini; chi ha attraversato la Libia, è stato detenuto arbitrariamente,
torturato o sottoposto a trattamenti inumani, non viene automaticamente
riconosciuto come vittima delle violenze delle frontiere (a dispetto
dell’abbondanza di rapporti di organizzazioni internazionali, pronunce di corti
sovranazionali e innumerevoli testimonianze di migranti, operatori umanitari e
attivisti). La sofferenza, quando è strutturale e sistemica, sembra perdere
valore probatorio.
Questa asimmetria non è casuale, ma riflette una frattura più ampia che
attraversa il mondo reale e il discorso pubblico: una frattura che privilegia la
logica del controllo e della punizione rispetto a quella della protezione e
della responsabilità. In tale cornice, la repressione diventa la risposta
primaria a fenomeni complessi, mentre le cause strutturali delle migrazioni
forzate vengono rimosse o esternalizzate. Da un lato si finanziano centri di
detenzione in Libia e si normalizzano rapporti con attori responsabili di gravi
violazioni dei diritti umani come il generale Almasri, rimpatriato nonostante un
mandato di cattura della Corte Penale Internazionale; dall’altro, si avverte
come indispensabile l’individuazione di un colpevole immediatamente disponibile,
tra un gruppo di persone che approdano a fatica sulle coste europee.
L’accanimento giudiziario contro l’anello più debole della catena non è un
errore, ma un elemento strutturale. Per mantenere intatta l’architettura delle
politiche migratorie si sacrifica persino la coerenza del diritto penale. Ma se
il processo diventa il luogo in cui si punisce ciò che è politicamente utile
punire, e non ciò che è giuridicamente rilevante, allora non sono soltanto i
migranti a perdere tutela, ma è l’intero sistema di giustizia a rivelare le
proprie crepe più profonde. In questo senso, le assoluzioni non rappresentano
solo la fine di una vicenda individuale, ma un momento di rara frizione in un
meccanismo che, il più delle volte, funziona senza mai interrogarsi davvero sui
propri presupposti. (gea scolavino vella)
(disegno di otarebill)
Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin viene fermato dalla polizia la mattina del 24
novembre 2025, mentre accompagna i figli a scuola. In poche ore da Torino viene
portato nel Cpr di Caltanissetta, dove rimane detenuto in attesa di essere
espulso in Egitto, suo paese d’origine. In quanto oppositore del regime di
al-Sisi, in caso di deportazione rischia di essere detenuto, torturato, ucciso.
Dopo tre settimane, la mattina del 15 dicembre, viene liberato su disposizione
della Corte d’Appello del tribunale di Torino, che accoglie il ricorso
presentato contro la sua detenzione. Il peggio sembra quindi alle spalle, ma il
suo caso non è ancora concluso. Inoltre, quanto avvenuto a Shahin non è un caso
isolato, ma indice di una profonda trasformazione nella politica delle
espulsioni.
Mohammed Shahin ha quarantasei anni, ventuno dei quali passati in Italia. Qui si
è sposato, ha avuto due figli e ha ottenuto un permesso di soggiorno di lungo
periodo, ma non la cittadinanza. È l’imam della moschea Omar Ibn al-Khattab,
situata nel cuore del quartiere di San Salvario a Torino, nota per la promozione
di iniziative di dialogo inter-religioso e la cooperazione con la società
civile; negli ultimi due anni è stato una presenza costante nel movimento
cittadino in solidarietà con la Palestina, facendo propria una prassi
non-violenta e sostenendo il dialogo con le istituzioni. Ciò ha fatto di Shahin
una figura pubblica e trasversale, nota in città e altrove, come testimoniato
dalla campagna per la sua immediata liberazione, che ha visto mobilitarsi
movimenti sociali, parte del mondo dell’università e dell’associazionismo ma
anche personalità politiche e religiose. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a
proteggerlo: per il governo, Shahin rappresenta una minaccia alla sicurezza
nazionale, e pertanto deve essere espulso dal paese.
Il decreto di espulsione è stato firmato dal ministro dell’interno Piantedosi in
persona. Il decreto segue un’interrogazione parlamentare promossa da Augusta
Montaruli, deputata torinese di Fratelli d’Italia, nella quale si chiedeva
l’allontanamento dell’imam in virtù della sua pericolosità. Secondo Montaruli
questa sarebbe evidenziata da alcune affermazioni in cui avrebbe giustificato
gli eventi del 7 ottobre 2023. Stando alla Corte d’Appello di Torino, che il 28
novembre ha convalidato il trattenimento dell’imam nel Cpr di Caltanissetta,
tali frasi possono esasperare tensioni sociali, al punto da costituire una
minaccia per la sicurezza della società italiana. “La tutela della libertà di
manifestazione del pensiero – scrive la giudice Maria Cristina Pagano nel
provvedimento citato dal Manifesto – ha sempre un limite non derogabile
nell’esigenza che attraverso il suo esercizio non vengano sacrificati beni
anch’essi voluti garantire dalla Costituzione e che tale deve ritenersi il
mantenimento dell’ordine pubblico”. E poco importa se la procura torinese avesse
già decretato, in seguito a una segnalazione diretta da parte della Digos, che
le parole dell’imam non costituissero una violazione del Codice penale,
archiviando il caso. Oltre a ciò, a riprova della sua pericolosità, viene
citata la sua partecipazione a un blocco stradale, avvenuto nel corso di una
manifestazione in solidarietà alla Palestina, il 17 maggio 2025; vengono
sottolineati i suoi rapporti con Gabriele Ibrahim Delnevo, ventitreenne genovese
morto da “foreign fighter” in Siria, ed Elmahdi Halili, condannato più volte per
reati legati al terrorismo di matrice islamica. Tuttavia, i “rapporti”
contestati si limitano a un controllo occasionale di polizia nel 2012 durante il
quale Shahin si trovava assieme a Delnevo, e a un’intercettazione telefonica del
2018, contestuale alle indagini su Elmahdi, in cui quest’ultimo suggeriva a un
conoscente di recarsi alla moschea di Omar. Infine, va sottolineato che, almeno
in un primo momento, i fascicoli relativi ai reati citati nel decreto di
espulsione erano stati fatti passare per secretati, “in quanto concernente
documentazione classificata come riservata”. Così si legge nel decreto, e così è
stato ribadito dalla giudice della Corte D’Appello nelle motivazioni sulle
quali basa la decisione di non liberare l’imam. In virtù degli accordi tra
Italia ed Egitto, cui l’Italia attribuisce lo status di “paese sicuro”, le
deportazioni verso l’Egitto sono ormai una prassi consolidata e ben documentata:
ogni mese parte da Roma, con scalo a Palermo, un volo charter scortato dalle
forze di polizia e diretto al Cairo.
Nei giorni successivi gli avvocati di Shahin, Fairus Ahmed Jama e Gianluca
Vitale, hanno presentato diversi ricorsi, e il 15 dicembre la Corte d’Appello di
Torino ha accolto il ricorso presentato contro il trattenimento. Nelle prime ore
del pomeriggio Shahin è stato quindi liberato. Stando all’ordinanza che ne ha
disposto la liberazione, firmata dal consigliere Ludovico Morello, la nuova
decisione segue l’acquisizione di nuovi importanti elementi da parte della
corte. Innanzitutto, i procedimenti penali citati nel decreto di espulsione non
risultano essere secretati. Al contrario, il procedimento relativo alle frasi
proferite era stato archiviato, e dall’esame degli atti relativi al blocco
stradale emerge una condotta non connotata da alcuna violenza o da altri fattori
indicativi di pericolosità. La Corte sottolinea inoltre che le parole
pronunciate il 9 ottobre, condivisibili o meno, sono espressione di pensiero e
non possono essere ritenute elemento fondante il giudizio di pericolosità. In
secondo luogo, viene riconosciuto il “concreto e attivo impegno del trattenuto
in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato
italiano”. In terzo luogo, si rileva che i contatti con i soggetti condannati
per apologia di terrorismo sono isolati e datati. In quarto luogo, viene
sottolineato che Shahin vive in Italia da oltre vent’anni, durante i quali si
perfettamente inserito nel tessuto sociale del paese. In definitiva, non ci sono
elementi per affermare che Shahin sia attualmente pericoloso. Ciononostante, le
prossime settimane vedranno rapidamente succedersi diverse udienze: una al Tar
del Lazio per la sospensione del decreto di espulsione (22 dicembre); una alla
Corte di Cassazione sul trattenimento (9 gennaio); una al Tar Piemonte contro la
revoca della carta di soggiorno (14 gennaio). Resta ancora ignota la data
dell’udienza del ricorso al tribunale di Caltanisetta, contro il rigetto della
domanda di protezione internazionale, presentata da Shahin subito dopo l’inizio
della detenzione.
PER RAGIONI DI SICUREZZA
La possibilità che il ministro degli interni disponga l’espulsione
amministrativa di uno straniero per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza è
presente nell’ordinamento italiano da molto tempo. Se prima del ventennio
numerose leggi, regi decreti e regolamenti lasciavano ampia discrezionalità
all’autorità amministrativa, a partire dal 1931 l’espulsione degli stranieri
viene regolata dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 150), tutt’ora in parte vigente. Sebbene il
tema non sia affrontato nella prima riforma organica in materia di immigrazione,
la legge Foschi (legge 30 dicembre 1986, n. 943), la questione delle espulsioni
viene nuovamente affrontata dalla legge Martelli (legge 28 febbraio 1990, n.
39), che a distanza di anni verrà utilizzata come base per il Testo Unico
sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Questo rimane a
oggi lo strumento normativo fondamentale sull’argomento, per quanto soggetto a
diversi “aggiustamenti”, come la legge Bossi-Fini del 2002 (decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286) e il decreto Pisanu (decreto legge 27 luglio 2005, n.
144), che ha definito le norme in materia di espulsioni degli stranieri per
motivi di prevenzione del terrorismo.
A oggi la questione dell’espulsione amministrativa “per gravi motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato” rimane quindi regolata al comma 1
nell’articolo 13 del Testo Unico sull’immigrazione, lo stesso articolo che al
comma 2 regola la disposizione dei “normali” decreti di espulsione da parte dei
prefetti nei confronti degli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.
L’ultimo intervento al riguardo sono state le Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione e protezione internazionale (decreto legge ottobre 2023, n. 133),
che però si limitata a precisare le modalità dell’espulsione nel caso di
stranieri dotati di permesso di soggiorno di lungo periodo (articolo 9).
Nonostante il succedersi delle norme, le motivazioni che permettono il ricorso
al decreto di espulsione per ragioni di sicurezza rimangono però estremamente
generiche, il ricorso alla misura ampiamente discrezionale, e molto complicate
le possibilità di difesa. Infine, essendoci in ballo la sicurezza nazionale, i
fascicoli relativi ai reati su cui sono basati i decreti possono essere
secretati.
Se nel corso del secondo Novecento le espulsioni motivate per ragioni di
sicurezza sono state utilizzate soprattutto per allontanare soggetti coinvolti
in attività di spionaggio o legati alla criminalità organizzata, nel corso degli
anni Duemila queste sono spesso state associate al terrorismo di matrice
islamica. Secondo una ricostruzione fatta dal Post, tra il 2004 e il 2014 il
governo ha promosso una media di quattordici espulsioni all’anno. Dal 2014 al
2017 sono state quarantaquattro all’anno, per arrivare a cento nel 2018,
settantuno nel 2019 e sessantuno tra luglio 2021 e agosto 2022. Stando
all’ultimo rapporto pubblicato dal Viminale, sono 203 le persone rimpatriate per
motivi di sicurezza da ottobre 2022 a luglio 2025, su un totale di 1.755
rimpatri tra gennaio 2023 e luglio 2025. Sebbene i periodi cui si riferiscono i
dati sulle espulsioni per pubblica sicurezza e le espulsioni totali non
collimino del tutto, è chiaro che si tratta di una crescita esponenziale. Questi
numeri sono sintomatici di una nuova funzione assunta dalla macchina delle
espulsioni: nel nome della sicurezza, i Cpr stanno venendo sistematicamente
utilizzati per detenere ed espellere oppositori politici.
Nel contesto italiano alcune vicende simili a quella Shahin hanno goduto di
attenzione mediatica. Il più noto è probabilmente il caso di Seif Bensouibat,
l’insegnante algerino accusato di aver espresso supporto ad Hamas in una chat
privata, al quale, nel febbraio del 2024, è stato revocato lo status di
rifugiato. Dopo aver rischiato l’espulsione dal Cpr di Ponte Galeria, lo status
di Seif è stato però nuovamente riconosciuto nel novembre 2024. Zulfiqar Khan,
cittadino pachistano da quasi trent’anni in Italia e imam di un centro islamico
di Bologna, è stato invece espulso nell’ottobre 2024 dopo essere stato indagato
per istigazione a delinquere per le sue posizioni su Israele.
La detenzione di soggetti ritenuti pericolosi all’interno dei Cpr non è però
sempre conseguenza di un decreto di espulsione per ragioni di sicurezza, come
reso evidente dal caso di Halili Elmahdi, la stessa persona le cui
intercettazioni sono stata utilizzate per giustificare la detenzione di Shahin.
Cittadino italiano di origini marocchine, Elmahdi è stato condannato più volte
per reati legati al terrorismo di matrice islamica, la prima volta appena
ventenne. Nel 2023 viene privato della cittadinanza, una misura resa possibile
dal decreto sicurezza varato da Salvini nel 2018 con il supporto dell’allora
capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi (decreto legge 4 ottobre 2018,
n. 113), e una volta finito di scontare la sua seconda condanna viene trattenuto
in un Cpr, nonostante sia nato e cresciuto in Italia, allo scopo di venire
espulso in Marocco. Sebbene il rimpatrio non sia stato eseguito, al momento del
rilascio Elmahdi entra in una condizione di estrema marginalità, vivendo da
senzatetto nelle strade di Torino, per venire nuovamente arrestato per
associazione terroristica internazionale nel maggio 2024 e infine liberato nel
luglio 2025, una volta escluso il reato di terrorismo.
L’aumento delle detenzioni nei Cpr per ragioni di sicurezza procede parallelo
all’aumento dei cittadini stranieri detenuti nelle più classiche prigioni per
reati politici. Emblematici il caso del palestinese Anan Yaeesh, detenuto nel
carcere dell’Aquila da gennaio e a rischio di estradizione verso Israele, ma
anche quelli di Alì Irar e Mansour Doghmosh, tutti incarcerati in Italia con
accuse di terrorismo (270 bis del codice penale), in seguito a mandati di
cattura italo-israeliani. Molto grave anche il caso di Tarek, condannato a
quattro anni per resistenza aggravata dopo essere stato arrestato a Roma durante
una manifestazione in solidarietà alla Palestina, il 5 ottobre 2024.
Guardando al contesto internazionale, ma limitando l’analisi ai casi che hanno
ottenuto un certo grado di visibilità mediatica, negli ultimi due anni ci sono
stati numerosi casi di espulsioni giustificate per ragioni di sicurezza. A New
York, oltre settanta studenti della Columbia University coinvolti nel movimento
in solidarietà alla Palestina sono stati oggetto di un ampio insieme di
provvedimenti, tra cui diversi tentativi di allontanamento, come nei casi di
Mahmoud Khalil, arrestato nel marzo 2025, di Ranjani Srinivasan, cui è stato
revocato il suo visto, e di Lequaa Kordia, studentessa palestinese originaria di
West Bank, arrestata per un visto scaduto. A Berlino, ad aprile 2025, i
cittadini europei Shane O’Brien, Roberta Murray e Kasia Wlaszczyk e lo
statunitense Cooper Longbottom hanno ricevuto un’ordinanza di espulsione per
paventate minacce alla sicurezza, anche nel loro caso motivate della loro
partecipazione al movimento di solidarietà alla Palestina. Il 14 maggio 2024, ad
Atene, la polizia greca ha arrestato ventotto persone durante lo sgombero della
facoltà di Giurisprudenza, occupata in solidarietà con la Palestina: nove
attivisti internazionali, tra cui due cittadine italiane, sono stati prima
trasferiti all’interno di un centro di detenzione e dopo una reclusione di
alcune settimane sono stati tutti liberati e attendono ancora oggi la
conclusione dei procedimenti a proprio carico. Solo uno di loro, dopo essere
stato nuovamente arrestato l’estate successiva, verrà infine espulso.
La pratica dell’espulsione per motivi di sicurezza non è tuttavia limitata a
coloro che hanno espresso solidarietà con la causa palestinese, ma è utilizzata
anche per colpire i rifugiati politici. È il caso di Baris Erkus, rifugiato
politico curdo in Grecia da otto anni dopo aver lasciato la Turchia, il cui
status di protezione internazionale è in corso di riesame, oppure, sempre in
fuga dalla Turchia, di Abdulrahman AlBakr al-Khalidi, attivista saudita per i
diritti umani in detenzione amministrativa da quattro anni nella vicina
Bulgaria, segnando il cupo record della più lunga detenzione amministrativa in
Europa.
Già in esilio in Turchia dal 2013, Abdulrahaman era stato nuovamente costretto a
lasciare il paese dove aveva trovato rifugio dopo il rapimento del suo amico e
collaboratore Jamal Khashoggi, assassinato all’interno del consolato saudita di
Istanbul nell’ottobre 2018. Dopo quattro anni di detenzione, il fascicolo che
proverebbe la sua pericolosità rimane ancora secretato.
Infine, l’8 dicembre 2025 il Consiglio dell’Unione europea ha siglato un nuovo
accordo al fine di standardizzare la politica delle espulsioni per i cosiddetti
“cittadini di paesi terzi”, prevedendo “misure speciali per le persone che
rappresentano un rischio per la sicurezza”. In linea con il nuovo Patto sulle
Migrazioni e l’Asilo, operativo da giugno 2026, l’Unione arricchisce il diritto
comunitario con le “buone pratiche” sperimentate dai propri paesi membri.
CONCLUSIONI
Questa rapida panoramica mette in evidenza due elementi. In primo luogo, sembra
che i provvedimenti di espulsione prendano di mira alternativamente cittadini
provenienti dal sud globale o cittadini occidentali che abbiano preso parte ai
movimenti in solidarietà alla Palestina. L’impressione è che questi abbiano
oltrepassato un limite invalicabile, superato il quale i privilegi accordati
dalla condizione di cittadini occidentali vengono revocati. In secondo luogo,
buona parte dei casi che hanno ottenuto una qualche visibilità mediatica
riguardano studenti universitari o cittadini occidentali, fornendo un’immagine
distorta di un processo che – in assenza di dati ufficiali, eccetto quelli
relativi al caso italiano – possiamo ipotizzare interessi in larga parte
stranieri in condizione di marginalità.
Per quanto riguarda l’Italia possiamo invece osservare la configurazione di due
binari, l’uno amministrativo e l’altro penale, dei quali gli organi repressivi
possono servirsi quando intendono procedere alla detenzione o all’espulsione di
coloro che sono etichettati come una minaccia per la sicurezza, propria o dei
propri alleati. Ciò che appare evidente è che ovunque i centri di detenzione
amministrativa stanno assumendo sempre più la funzione di campi di
concentramento per oppositori politici, mettendo nelle stesse celle presunti
militanti jihadisti, attivisti per i diritti umani, ex combattenti, professori,
figure religiose, attivisti pro-pal.
Quel che è successo a Shahin non è un’eccezione. L’evento eccezionale,
piuttosto, è che opinione pubblica, media e movimenti si siano accorti di quanto
accaduto. Se questo isolamento si è rotto lo dobbiamo alla forza della
solidarietà nata in seno al movimento per la Palestina, che ha portato per la
prima volta migliaia di cittadini italiani a mobilitarsi in difesa di un imam a
dispetto dell’accusa di fiancheggiamento al terrorismo. Non c’è dubbio che senza
la rumorosa campagna per la sua immediata liberazione, e senza la difesa di due
legali esperti e immediatamente disponibili, la vicenda di Shahin sarebbe potuta
evolvere molto diversamente. La mossa di Piantedosi non va quindi letta come un
evento isolato. Arbitrarietà, forzature e complicità tra apparati esecutivi e
amministrativi sono la regola. Il risultato della partita che rimane da giocare,
in ambito giudiziario, dipende in larga misura dalla possibilità di mobilitare
risorse e solidarietà su cui non molti stranieri possono contare. L’eccezione è
la regola, lo è sempre stata, nel governo “dell’emergenza migranti”. Dentro lo
stato democratico, vive un altro stato: lo stato degli stranieri e dei senza
cittadinanza, fatto di leggi e burocrazie autonome, di prassi arbitrarie e di
spazi al di fuori del diritto, retti dalla legge della forza. Lo si trova alle
frontiere, dentro le mura dei Cpr, negli uffici immigrazione e nelle “zone
rosse” pattugliate da polizia e militari che fanno pendere ogni giorno sui
cittadini stranieri la minaccia dell’espulsione e il ricatto dei documenti. Lo
si trova nelle campagne, dove il bracciantato migrante vive nella segregazione,
e nell’economia sommersa delle metropoli e dei distretti industriali. Questo
stato di cittadini senza cittadinanza, su cui sempre volteggia il sospetto, è la
colonia. Quella colonia che ha convissuto e continua a convivere con i regimi
liberali, spesso usando la democrazia stessa come legittimazione del progetto
coloniale. Un nuovo regime di apartheid si sta consolidando, ai confini d’Europa
e al loro interno, e ovunque i centri di detenzione ed espulsione assumono
sempre più la funzione di campi di prigionia per quei cittadini senza
cittadinanza che osano dimostrare il proprio dissenso. (erasmo sossich)
(archivio disegni napolimonitor)
La scorsa estate, a seguito di ripetute tensioni createsi all’interno del
carcere di Matera, una certa attenzione mediatica si concentrava sul
funzionamento dell’istituto e sulle sue criticità. Dopo una visita alla casa
circondariale, la garante regionale per i detenuti Tiziana Silletti denunciava
una situazione insostenibile in termini di sovraffollamento, con 197 detenuti a
fronte di 132 posti (dato coerente con quello di tutte le strutture della
regione Basilicata, che si attesta sul 144 per cento). Poche settimane dopo,
l’associazione Luca Coscioni, che aveva lavorato a un report sulla situazione
sanitaria delle carceri della regione, comunicava che l’azienda sanitaria
materana non aveva fornito alcuna documentazione a dispetto della richiesta di
accesso civico agli atti.
Con il passare dei mesi, a dispetto di una situazione rimasta pressappoco
immutata, l’interesse per le condizioni del corpo detentivo dell’istituto
materano sembra essersi sopito. Nel tentativo di rialzare il livello di
attenzione su quanto accade in quel carcere, e ovviamente in tanti altri
istituti del paese, pubblichiamo a seguire un resoconto della dottoressa Maria
Clara Labanca, medico penitenziario e membro dell’associazione Yairaiha.
* * *
Celle sovraffollate, personale sanitario insufficiente e accesso alle cure
estremamente limitato: questa è la realtà quotidiana del carcere di Matera. La
struttura, progettata per centotrenta posti, ospita stabilmente oltre
centosettanta detenuti, con punte superiori alle duecento unità. In questo
contesto, il diritto alla salute dei detenuti risulta sistematicamente
compromesso.
Il presidio sanitario funziona in maniera frammentaria. La mattina non è
presente alcun medico, e a volte il peso della gestione di casi clinici
complessi ricade sugli infermieri, costretti a intervenire senza supervisione
diretta. Le visite mediche, effettuate nel pomeriggio, si svolgono in modo molto
concitato a causa della carenza di personale di polizia che limita gli
spostamenti dei detenuti. Questo comporta un aumento del rischio di diagnosi
incomplete, visite superficiali e ritardi nella presa in carico di patologie
rilevanti. Di notte, tutte le emergenze ricadono su un unico medico, senza
supporto infermieristico, compromettendo ulteriormente la capacità di intervento
tempestivo.
La salute mentale dei detenuti è un ambito particolarmente critico. Lo
psichiatra effettua interventi solo due ore a settimana, a fronte di un numero
elevato di soggetti con disturbi psichici spesso associati a problemi di
tossicodipendenze. In assenza di percorsi terapeutici strutturati, molti di essi
vengono trattati con psicofarmaci senza adeguato inquadramento diagnostico,
aumentando il rischio di effetti collaterali e senza risolvere le problematiche
esistenti. Inoltre, alcuni agenti penitenziari esercitano pressioni indebite sui
medici affinché somministrino sedativi o ipnotici, trasformando il trattamento
psichiatrico in strumento di controllo piuttosto che in intervento terapeutico.
Non sono neanche infrequenti episodi di tensione tra personale sanitario e di
polizia penitenziaria, di fronte a un rifiuto da parte del medico nella
prescrizione di questa tipologia di farmaci. La carenza di supporto psicologico
e di personale qualificato determina un peggioramento dei disturbi psichici, con
ricadute sulla sicurezza interna e sul benessere dei detenuti.
Le visite specialistiche rappresentano un ulteriore fattore di criticità.
Consultazioni come quelle gastroenterologiche, infettivologiche o oculistiche
possono richiedere mesi di attesa, talvolta oltre un anno. Le carenze
nell’ambito del Nucleo Traduzioni, incaricato di accompagnare i detenuti agli
appuntamenti esterni, provoca rinvii sistematici. Anche quando l’azienda
sanitaria fissa regolarmente gli appuntamenti, questi spesso non vengono
rispettati perché non viene presa visione delle comunicazioni e delle
prenotazioni, privando i detenuti delle cure pianificate.
Molti detenuti si trovano in condizioni di grave criticità clinica a causa di
patologie acute o croniche, ma la presa in carico è frequentemente ritardata o
inadeguata. Il trasferimento verso strutture idonee è subordinato alla
produzione di documentazione che attesti l’incompatibilità con il regime
detentivo, determinando ritardi nell’accesso a interventi sanitari appropriati
e, in alcuni casi, esiti clinici sfavorevoli.
Le strutture e le attrezzature sanitarie risultano insufficienti. Mancano
cartelle cliniche informatizzate, dispositivi diagnostici e terapeutici adeguati
e personale specializzato in grado di utilizzarli. La combinazione di
infrastrutture carenti e organico ridotto compromette la tempestività
nell’identificazione e nel trattamento delle patologie, riducendo
significativamente la qualità della presa in carico sanitaria.
Il sovraffollamento e la carenza di personale di sicurezza aggravano
ulteriormente la situazione. Le quattro sezioni della struttura – Accoglienza,
Giudiziario, Sirio e Pegaso – ospitano centinaia di persone in spazi inadeguati
e obsoleti. Le carenze di personale complicano la gestione dei piantonamenti
ospedalieri e delle udienze, spesso impossibili da svolgere tramite collegamento
da remoto.
Tuttavia, il carcere di Matera è solo l’emblema di un sistema penitenziario in
crisi. Sovraffollamento, carenze di personale e un presidio sanitario inadeguato
espongono quotidianamente i detenuti a rischi clinici significativi. Senza
interventi strutturali urgenti, la detenzione rischia di trasformarsi in un
tempo sospeso, in cui i diritti fondamentali, primo fra tutti quello alla
salute, restano sistematicamente negati. (maria clara labanca)
(disegno di giancarlo savino)
Quella di venerdì 31 ottobre doveva essere una semplice udienza tecnica: nessun
testimone, né dell’accusa né della difesa, solo i periti linguistici convocati
per il reintegro delle traduzioni all’interno dei fascicoli del processo che da
mesi va avanti a carico di Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh. Per questo
in aula siamo in pochi: i più affezionati al processo, che dopo le estenuanti
tre giornate di udienza di fine giugno, che pure avevano segnato un’apparente
accelerazione, ora procede a intermittenza.
Approfittiamo di queste udienze di passaggio, apparentemente secondarie, per
rimettere ordine negli appunti. Ci eravamo lasciati mentre tracciavamo una rotta
tra traduzioni monche, trascrizioni spezzate, liste di ID telefonici, numeri che
si rincorrevano e moltiplicavano, disegnando una geografia incerta, dove i
riferimenti cambiavano di continuo, ritornando con nomi diversi anche quando
parlavano delle stesse persone. E da lì riemergiamo, come dopo una lunga
traversata, ancora storditi dalla confusione.
La difficoltà vera, ancora oggi, è che di fronte a noi non si presenti una linea
d’accusa chiara, coerente, dotata di un impianto che si sostenga su basi
fattuali. Lascia attoniti il fatto che, a fronte della detenzione di Anan (da
oltre diciannove mesi in regime di alta sicurezza) e di un’imputazione così
pesante, quella di terrorismo internazionale (articolo 270-bis c. p.), che pesa
sulla vita dei tre imputati, non ci sia ancora un impianto probatorio ben
definito.
Uno dei vulnus più importanti che ha segnato tutta la linea accusatoria, fin
dalle prime udienze, è stata la totale mancanza di contesto geopolitico degli
elementi portati in aula rispetto a ciò che accade da anni in Palestina, alla
sua lunga storia genocidaria, alla realtà dei Territori Occupati e alla relativa
struttura di apartheid e, soprattutto, al diritto alla resistenza del popolo
palestinese. Eppure, nel frattempo, non possiamo non dire che fuori da
quell’aula di tribunale non sia successo nulla. Anzi! Sul piano politico, più di
un passaggio si è intrecciato direttamente con la storia stessa di questo
processo.
PASSAGGI MINORI
Settembre è stato un mese chiave. Il 23 Anan Yaeesh viene trasferito all’alba
dal carcere di Terni al penitenziario di Melfi, nella remota Basilicata. Un
provvedimento apparso da subito come un tentativo di recidere la rete di
solidarietà che, in oltre un anno, si era fatta sempre più visibile e ampia
intorno alla figura del prigioniero politico. Una decisione che arrivava in un
momento tutt’altro che neutro. Solo ventiquattr’ore prima, il 22 settembre, si
era svolto uno sciopero nazionale promosso dai sindacati di base, lanciato su
iniziativa dei portuali, al grido di “blocchiamo tutto”. Era il momento in cui
il mondo guardava di nuovo a Gaza, ne riconosceva finalmente il genocidio,
mentre seguiva la rotta della Global Sumud Flotilla che cercava di rompere il
blocco navale israeliano.
Il secondo passaggio riguarda il trasferimento della giudice a latere. Il
decreto risale all’8 settembre, ma alla fine del mese nessuna comunicazione era
ancora giunta al Consiglio superiore della magistratura per garantire la
continuità del collegio. Un vuoto procedurale che ha causato un rinvio
significativo: saltano le udienze del 19 e del 26 settembre, si torna in aula
solo il 31 ottobre. Un rinvio che ha sollevato più di un sospetto che quei
ritardi non fossero affatto casuali, ma calibrati per evitare udienze troppo
scomode e troppo vicine a una data che si stava profilando all’orizzonte, quella
della manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma contro il genocidio in
Palestina. Nel clima incandescente di quei giorni, la Corte e l’intero impianto
processuale si sarebbero trovati sotto i riflettori di un’opinione pubblica
sempre più ampia, arrabbiata e determinata a richiedere la fine di ogni
complicità dello Stato italiano con il genocidio in corso. È difficile
immaginare, per quel momento, una situazione più carica di tensione di quella
che avrebbe potuto generarsi in un’aula di tribunale dove lo Stato italiano,
nella sua funzione giudiziaria, si fa braccio della repressione israeliana.
RITORNO IN AULA
Il 31 ottobre, dunque, si torna in aula. Il Collegio è stato ricomposto
promettendo una continuità minima nel filo delle valutazioni. E non è poco,
visto tutto il resto. L’inizio della mattinata è movimentato dal solito momento
di bagarre tra il pubblico in aula e la pm, che intima la rimozione di una
bandiera palestinese introdotta in aula e invoca, per le prossime udienze, il
divieto di portare kefiah, in nome di una presunta “assenza di connotazioni
politiche”. Si risponde con insofferenza aperta davanti alla riproposizione di
un teatrino già visto mille volte che oggi appare soprattutto come un tentativo
di deviare l’attenzione dall’approssimazione con cui, ancora una volta, si è
arrivati fin qui, con traduzioni mancanti.
È sul reintegro delle traduzioni dall’ebraico che si addensa il punto più
delicato della giornata. Si torna su un documento già acquisito a luglio, sempre
su richiesta della difesa. Si tratta di alcune immagini tratte dal profilo
Facebook ufficiale del corpo logistico dell’IDF, che documentano interventi di
ristrutturazione compiuti nel 2021 all’interno di una caserma militare situata
nel perimetro di Avnei Hefetz. Una delle diciture riportate in quelle foto viene
letta integralmente in aula: “Benvenuti ad Avnei Hefetz – campo militare”. Viene
tradotto anche un secondo cartello, con la scritta “Menashe”, indicato come
“brigata locale”, probabilmente riferita all’unità che prese parte ai lavori di
ristrutturazione della base. Due immagini che, da sole, sono sufficienti a
incrinare la narrativa dell’accusa, per cui Avnei Hefetz sarebbe un semplice
insediamento civile.
È a questo punto che la Procura gioca una carta pesante. Chiede l’acquisizione
di un documento redatto da un ufficiale di collegamento tra l’ambasciata
israeliana e il Sud Europa, in cui si definisce Avnei Hefetz come un
insediamento civile. La Corte accoglie la richiesta in parte: non acquisisce il
documento, ma decide comunque di convocare l’autore (o un suo delegato) alla
prossima udienza del 21 novembre. Per la prima volta, in questo processo, sul
banco dei testimoni salirà un funzionario diplomatico di uno Stato estero, che
non è spettatore neutrale della storia che si racconta, ma parte in causa nel
conflitto da cui tutto origina. L’ambasciatore, o chi parlerà al suo posto, sarà
chiamato a rispondere a una domanda precisa, che è anche la domanda su cui pende
il futuro di tre imputati: che cos’è Avnei Hefetz? La difesa, in controcanto,
chiede l’audizione dell’architetto francese Léopold Lambert, esperto di
urbanistica coloniale, che da anni studia le trasformazioni militari del
territorio in Cisgiordania.
Intanto, la tensione in aula è salita di qualche grado. Israele entrerà in
tribunale. Non per farsi finalmente giudicare. Non per rispondere ai decenni di
occupazione, di apartheid, di crimini contro la popolazione palestinese. No.
Ancora una volta, siederà dal lato dell’accusa, con la voce autorevole di un
ambasciatore incaricato di definire la natura di un luogo. Sarà lui, o chi per
lui, a dire cos’è Avnei Hefetz.
COS’È AVNEI HEFETZ?
Il nome compare per la prima volta in aula il 25 giugno, durante la deposizione
dell’ispettrice capo della digos, Alessia Fiordigigli, chiamata a illustrare i
dati emersi dalle intercettazioni dei telefoni sequestrati ai tre imputati. Nei
documenti dell’accusa torna spesso il nome di Avnei Hefetz, colonia israeliana
nei pressi di Tulkarem, nei Territori Occupati. Secondo la Procura, sarebbe
l’obiettivo presunto di un’azione pianificata dalle cosiddette Brigate di
Risposta Rapida di Tulkarem, e fulcro di ipotetici legami con gli imputati.
Capire la natura di Avnei Hefetz non è affatto un mero tecnicismo. Infatti,
in un processo che ruota intorno a ipotesi di associazione terroristica,
messaggi intercettati e presunte finalità eversive, stabilire se quel luogo sia
un obiettivo civile o militare diventa un nodo cruciale.
Peccato che l’intero impianto accusatorio poggi su un fraintendimento: si
continua a considerare Avnei Hefetz e a parlarne come se fosse un’area civile,
ordinaria, situata in un contesto di pace. Quando non è così. Si sta,
volutamento o meno, ignorando che quel territorio è occupato militarmente. Una
realtà che cambia radicalmente il senso di tutto ciò che viene contestato.
Quel fraintendimento fu, a giugno, il terreno di un serrato dibattimento tra
l’avvocato Flavio Rossi Albertini e l’ispettrice capo della digos, Alessia
Fiordigigli, durante il controesame della difesa che mirava a far emergere la
superficialità e il metodo discutibile con cui era stata effettuata l’indagine.
Dallo scambio tra l’avvocato Rossi Albertini e Fiordigigli, emergeva che al di
là di una rapida consultazione di fonti aperte, le indagini non si erano mai
spinte ad accertare la natura esatta di Avnei Hefetz. Mai, in sostanza, era
stato verificato se si trattasse di un insediamento civile, militare o un
check-point.
Il documento Onu che Fiordigigli citava come conferma della natura civile
dell’insediamento, in realtà, non supportava affatto quella tesi. Anzi, la
smentiva. “The Question of Palestine” qualifica le colonie nei Territori
Occupati, tra le quali Avnei Hefetz, come illegali ai sensi del diritto
internazionale e le indica esplicitamente come uno degli ostacoli principali al
conseguimento della pace. Chiunque abbia letto quel testo, anche solo per sommi
capi, riconosce subito che è un testo di denuncia.
Lacune di questo genere emergevano anche su altre questioni: prima di tutto
sulle ricerche (o meglio le “non ricerche”) riguardo le modalità, le pratiche e
le conseguenze dell’occupazione militare israeliana nel governatorato di
Tulkarem, secondo Fiordigigli “non inerente” alle indagini di polizia; e ancora
sull’eventualità che l’azione di cui l’imputato scrive in chat sia stata
effettivamente consumata, per la quale non emerge dalle indagini nessun
riscontro.
Anche nel corso del controesame del 25 giugno nessuna prova documentale che
attestasse l’effettiva realizzazione dell’azione è stata fornita.
«Ma sappiamo cosa è avvenuto?», domandava in ultimo la difesa a Fiordigigli.
«No».
LE PIETRE DEL DESIDERIO
Seguiamo il “metodo Fiordigigli” e proviamo a googlare Avnei Hefetz. In pochi
secondi si apre davanti agli occhi un piccolo mosaico di fonti che monitorano la
colonizzazione dei Territori Occupati: le mappe minuziose di Peace Now, i
rapporti di POICA sulle trasformazioni dei villaggi palestinesi, le schede del
Land Research Center. E poi, quasi nascosta tra i risultati, una pagina del
rabbinato dell’insediamento che ci descrive l’intero complesso: “L’area
dell’insediamento comprende la ‘montagna’ sulle sue due cime, tutti i quartieri
dell’insediamento, la base militare fino oltre la porta dell’insediamento, la
torre di osservazione militare – sono tutto un insieme, un unico
insediamento”. Una frase così semplice e così trasparente da rivelare, più di
molti report, la natura ibrida di Avnei Hefetz.
Fondata nel 1987, Avnei Hefetz (il cui nome significa “le pietre del desiderio”)
si arrampica su un’altura che domina la piana di Tulkarem e la rete di villaggi
palestinesi – Shufa, Kafr al-Labad, Izbat Shufa, Al-Hafasa – che da generazioni
coltivano quella terra fertilissima oggi inglobata dalla colonia. La posizione,
scelta con cura, offre un controllo visivo e logistico sull’intero territorio.
Durante la Seconda Intifada l’area sarà la base di partenza per incursioni verso
i villaggi vicini, e nei tempi ufficialmente “ordinari” continua a funzionare
come strategico punto di sorveglianza.
L’espansione dell’insediamento si può seguire scorrendo gli ordini militari. Nel
2005 l’ordinanza T/77/05 espropria 418 dunum (42 ettari) di terreni coltivati
per “costruire una nuova recinzione”, che di fatto amplia il perimetro coloniale
inglobando campi, oliveti e sentieri di uso comunitario. Dieci anni più tardi un
altro ordine autorizza la costruzione di una strada asfaltata riservata ai
coloni che attraversa i terreni di Shufa e li divide in due, lasciando i
contadini dall’altra parte di una barriera invalicabile presidiata da
check-point fissi. Seguono, nel 2017 e nel 2018, ulteriori ordinanze che
prevedono demolizioni e nuove confische di proprietà palestinesi. Nell’arco di
poco più di un decennio Avnei Hefetz raddoppia la propria estensione e trasforma
radicalmente la geografia dell’area.
Tra i villaggi colpiti dall’espansione coloniale di Avnei Hefetz, Shufa è quello
che ha pagato il prezzo più alto in termini di frammentazione, fino a trovarsi
quasi tagliato fuori da qualsiasi collegamento. La sua strada principale verso
Tulkarem viene chiusa nei primi anni Duemila con cumuli di terra e blocchi di
cemento. Nel 2011 la comunità tenta di costruire una strada agricola per
raggiungere i campi e mantenere un minimo di collegamento con i villaggi vicini,
ma anche quel tracciato viene sigillato dall’esercito per ragioni di sicurezza
legate alla colonia. Da allora una torre militare è piantata a guardia
dell’ingresso del villaggio. Shufa vive letteralmente all’ombra di Avnei Hefetz,
isolata dal resto della piana, con il suo territorio piegato e risagomato dalla
colonia.
OLTRE IL BANCO DEGLI IMPUTATI
C’è un punto che continua a restare scoperto mentre ci avviciniamo alla prossima
udienza. Non riguarda soltanto la cronaca del processo, ma il modo in cui
scegliamo di guardare alla resistenza armata dentro un territorio occupato. Non
si tratta semplicemente di stabilire se un atto rientri o meno nel diritto alla
resistenza riconosciuto dal diritto internazionale, ma di comprendere che cosa
viene messo a fuoco e che cosa invece scompare quando quella valutazione viene
trasportata in un’aula di giustizia europea, lontana dal luogo in cui la
violenza si produce. Con questo slittamento geografico e politico è proprio la
parola “occupazione” a finire ai margini della scena, mentre è la risposta
armata e violenta a occupare l’inquadratura con tutto il suo immaginario.
Poi c’è quella parola, “terrorismo”, che appena entra in scena manda tutto in
cortocircuito, perché non si poggia su una definizione unica e condivisa ma
continua a oscillare tra convenzioni, risoluzioni, formule che non arrivano mai
a sovrapporsi del tutto. In questa zona grigia si annida forse la confusione più
pericolosa che finisce per accostare la resistenza di un popolo ad atti di
terrorismo, mettendo sullo stesso piano chi si ribella a un regime di dominio e
chi fa del terrore un metodo ordinario di governo.
Le condotte attribuite ad Anan,Ali e Mansour vengono giudicate sotto il capo di
imputazione dell’articolo 270-bis del codice penale, che nell’ordinamento
italiano definisce il terrorismo, anche internazionale, seguendo il crinale
delle intenzioni. Significa che non è rilevante la scena materiale in cui i
fatti si producono a costituire il criterio principale della valutazione, ma il
fine che viene attribuito a queste azioni sul piano giuridico. La norma
individua come terroristiche le azioni che mirano a intimidire gravemente la
popolazione, a costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale
a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, a destabilizzare o
distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un
Paese o di un’organizzazione internazionale.
Se per puro esercizio volessimo applicare quelle stesse parole – intimidire,
costringere, destabilizzare – alla geografia dei Territori Occupati, vedremmo
che descrivono in modo quasi letterale la maniera in cui colonie e coloni
disciplinano lo spazio e chi lo abita. Nella Cisgiordania occupata, dove le
colonie israeliane sono vietate dal diritto internazionale e tuttavia continuano
a espandersi, chi è che usa l’intimidazione e la coercizione come strumenti
ordinari di governo del territorio e di pressione sulla popolazione perché
abbandoni la propria terra?
Durante l’ultima stagione della raccolta degli ulivi, testate internazionali
come Al Jazeera hanno documentato una sequenza di aggressioni a contadini
palestinesi da parte di coloni con il volto coperto, armati di bastoni e fucili,
che aggredivano chi raccoglieva, incendiavano intere file di alberi, davano
fuoco alle auto e ai casolari ai margini dei campi. In alcune immagini si vedono
distese di ulivi anneriti lungo pendii interi trasformati in cenere.
L’altro elemento che il 270-bis indica tra i fini del terrore è la
destabilizzazione dell’ordine politico e sociale, e difficilmente si potrebbe
trovare qualcosa di più vicino a ciò che producono le colonie in Cisgiordania.
La Cisgiordania è ormai un arcipelago di villaggi palestinesi disseminati tra
blocchi di colonie e infrastrutture israeliane. Per chi abita questi luoghi
l’accesso alla terra e alle risorse è limitato, la mobilità quotidiana è
subordinata ai check-point, si vive tra permessi e deviazioni forzate, sotto la
minaccia costante di demolizioni e sgomberi. La destabilizzazione incide anche
sul piano psichico, simbolico e sociale: si interrompono i legami tra villaggi e
città, si spezza la continuità tra scuola, lavoro e assistenza sanitaria, si
incrina la trama di relazioni e di luoghi che teneva insieme memoria e senso di
appartenenza. In una geografia come questa l’orizzonte di vita rimane sospeso,
perché nulla (la casa, il campo, la strada che si percorre ogni giorno) può
dirsi davvero garantito neppure nel domani più vicino.
In questo quadro rientra Avnei Hefetz. È un luogo in cui tentare di applicare
una distinzione netta tra civile e militare non regge, punteggiato com’è da
case, torri, recinzioni, strade d’accesso e sistemi di sicurezza che formano un
corpo unico senza soluzione di continuità. Questa fusione tra colonia e apparato
militare viene definita da Francesca Albanese nel suo rapporto alle Nazioni
Unite del 2023 con l’espressione militarised settler-colonial occupation: nelle
colonie non si hanno due regimi distinti, uno “militare” e uno “civile”, che
occasionalmente si toccano, ma un unico regime di potere che utilizza tanto la
forza armata dello Stato quanto la violenza dei coloni come strumenti integrati
dello stesso progetto.
La separazione tra “coloni” e “soldati” è una distinzione utile al diritto, alla
diplomazia e, infine, anche alla propaganda israeliana. Per chi l’occupazione la
subisce, questa distinzione semplicemente non esiste: la violenza che gli arriva
addosso è la stessa, sia che provenga dal civile armato che scende dalla
colonia, sia che provenga dal soldato che lo accompagna. Nella sua esperienza,
entrambi si confondono in un’unica figura di potere, che dispone della sua vita
e della sua possibilità di restare su quella terra.
Quando un soggetto armato, pur non arruolato, coopera stabilmente con le forze
d’occupazione, svolge funzioni di sicurezza e partecipa direttamente ad azioni
ostili, quale status assume in quel frangente? Una colonia può davvero essere
esclusa dalla categoria di obiettivo militare, se si guarda alla sua struttura e
al suo scopo di occupazione?
Non va dimenticato che questi interrogativi si collocano dentro un quadro
giuridico segnato da un doppio standard, che impedisce di riportare la violenza
a una piazza comune del diritto. Tutto si poggia su un’asimmetria radicale sul
piano legale: nei casi di violenza attribuita a palestinesi la condotta viene
giudicata da tribunali militari israeliani, mentre per i coloni la giurisdizione
resta sul piano civile, se e quando un procedimento viene effettivamente aperto.
A questo punto, non è più importante soltanto stabilire che cosa sia lecito come
atto di resistenza armata, ma anche capire chi sta usando il proprio potere per
attribuire a quell’atto un significato di resistenza o, al contrario, di
terrorismo, e da quale posizione lo sta facendo. Il 21 novembre in aula
ascolteremo l’ambasciatore israeliano, chiamato dalla Corte d’assise dell’Aquila
a descrivere la natura della colonia di Avnei Hefetz. La sua voce, con ogni
probabilità, si aggiungerà a quelle che pronunceranno la parola “terrorismo”
guardando unicamente verso il banco degli imputati. Eppure dovrebbe essere
proprio lui, in quanto rappresentante dello Stato israeliano che ha voluto e
protetto colonie come Avnei Hefetz, a essere chiamato a rispondere in aula: non
con una definizione tecnica di che cos’è una colonia, né con l’ennesima
lezioncina su quella che viene presentata come normalità insediativa nei
Territori Occupati, ma assumendosi fino in fondo la responsabilità politica e
giuridica della violenza che queste strutture esercitano sui palestinesi e sui
loro territori. Una volta per tutte. (francesca di egidio)
(disegno di dalila amendola)
Neanche un filo d’erba. Socioanalisi narrativa di un carcere minorile è un bel
libro curato da Paolo Bellati e Renato Curcio, da pochi giorni pubblicato tra i
Quaderni di ricerca sociale delle edizioni Sensibili alle foglie. Il volume
costituisce l’ultima tappa di una serie di incontri fatti con un gruppo di
giovani ex detenuti del carcere minorile Beccaria di Milano, e restituisce un
quadro preciso di questa istituzione che è sempre più uno strumento ordinario
nella gestione delle politiche giovanili. Non è un caso che dall’entrata in
vigore del decreto Caivano, che aumenta a dismisura le possibilità per un minore
di finire in carcere a discapito delle pene alternative, gli ingressi nei
penitenziari minorili siano aumentati del cinquantaquattro per cento, facendo
arrivare a seicento il numero dei giovani ristretti.
Ho letto Neanche un filo d’erba mentre sono costretto a fare i conti con le
storie di due ragazzi da qualche mese detenuti in due istituti penali minorili
campani (Nisida e Airola). Li conosco da bambini – ora hanno rispettivamente
sedici e diciassette anni – e li ho seguiti come educatore per buona parte della
loro vita, entrando in relazione con i loro ambienti familiari, con le gioie e
le frustrazioni, le aspirazioni e gli errori.
M. è finito dentro per una serie di aggressioni, di cui una a un poliziotto,
connesse a una patologica difficoltà, mai affrontata da nessuno, a gestire le
proprie emozioni negative. L’altro è semplicemente un giovane inquieto e
irrequieto. È un adolescente come tanti, C., in cerca di risposte che non sa e
probabilmente non vuole darsi, ma che ben presto si è stancato della scuola, del
calcio, degli assistenti sociali e di chiunque gli imponga, o anche solo gli
suggerisca, una strada o un modo di fare. Sia M. che C., in momenti diversi,
hanno scelto di andare in carcere rinunciando alla possibilità, dopo averla
sperimentata, di stare in una comunità.
Il Beccaria di Milano è uno degli istituti in Italia che più di frequente
raggiunge gli onori della cronaca per scandali di vario genere, episodi di
violenza, proteste e rivolte dei detenuti. Le riflessioni dei due curatori del
libro, e soprattutto le parole dei diretti protagonisti, non risparmiano nulla a
chi legge: sovraffollamento a livelli cronici, incapacità (e mancanza di
volontà) nell’affrontare la multietnicità sempre crescente, violenza costante e
quasi sempre impunita degli agenti con attribuzione arbitraria di punizioni
fisiche e psicologiche ai ragazzi, normalizzazione di prassi non scritte – se
non in qualche astrusa circolare – che così come nel carcere degli adulti
costruiscono le regole de facto del carcere, e che sono diverse istituto per
istituto. È il caso di quella che Bellati e Curcio definiscono “pedagogia nera”,
la pedagogia della pena o “del bastone”, una traslazione dell’equilibrio basato
sulla punizione che sorregge l’istituzione (degli adulti) in un universo che,
nelle sue folli teorizzazioni, pretenderebbe di essere educativo per giovani che
hanno commesso degli errori ma hanno un’intera vita davanti per recuperare. “Per
i maltrattamenti aggravati – si legge nel volume – esercitati tra il 2021 e il
2024 (tra i quali, oltre alle lesioni, le umiliazioni e gli insulti razzisti
subiti dai ragazzi compaiono una tentata violenza sessuale operata da un agente
nei confronti di un detenuto, e la voce ‘torture’) sono state messe sotto
inchiesta giudiziaria quarantadue persone. In un primo tempo, nell’aprile 2024
vennero messi sotto indagine tredici agenti penitenziari, otto dei quali furono
anche sospesi dal lavoro. All’inizio di agosto 2025 i pm incaricati hanno però
aggiunto a quel primo elenco un comandante e altri tredici agenti, un medico,
due operatori sanitari, due ex direttrici e una vicedirettrice”.
Il libro ha il merito di partire dall’analisi di un caso per tracciare linee
generali, ragionando – sempre a partire dalle parole dei ragazzi – sul (non)
funzionamento di questa istituzione. È probabilmente per questo che i capitoli
più efficaci risultano quello che rivela il carcere minorile come arma impropria
della gestione illiberale del fenomeno migratorio; quelli che svelano con pochi
e chiari esempi l’ascensore dei meccanismi premiali, un inferno dantesco che
istituisce condizioni diverse di detenzione a seconda della docilità o della
renitenza di un detenuto al rispetto di regole assurde; quelli che sconfinano
senza perdere il filo del ragionamento nei campi della sociologia dei processi
migratori, della psicologia, dell’antropologia culturale, mostrando le continue
evoluzioni e involuzioni, a livello individuale e collettivo, delle relazioni
tra istituzioni totali e linguaggio, privazione dello spazio e processi di
alienazione, gestione chimica del dolore, autolesionismo e “ricadute”,
invisibilizzazione burocratico-amministrativa e rivendicazioni identitarie.
Vale la pena infine soffermarsi su due questioni che hanno la forza di aprire
spunti di riflessione non scontati sulla carcerazione minorile. La prima è
quella relativa agli “spazi per il sé”, una lettura più profonda del tema del
sovraffollamento, che non si riduce alla denuncia di condizioni pur infami di
detenzione, e alla descrizione di stanze in cui per andare in bagno bisogna
calpestare i materassi su cui, per terra, sono assiepati gli altri detenuti.
Quello che è in ballo, spiegano gli autori del volume, è l’impossibilità di
momenti d’introflessione, di elaborazione della propria situazione e delle
possibili prospettive: “momenti indispensabili a qualunque età, ma in quella dei
ragazzi più ancora decisiva sia per la loro crescita personale che per la
maturazione emotiva. Si tratta, insomma, di un vero e proprio soffocamento
psicologico e sociale” che “aggiunge un quid specifico alla brutalità ordinaria
della condizione carceraria, ne accentua, se possibile, la pena e la sofferenza
dei corpi” e “contribuisce in modo decisivo allo smantellamento di un
qualsivoglia, sia pure vago ed embrionale, progetto educativo”.
Anche la seconda questione, che riporta alle storie dei ragazzi napoletani con
cui si è iniziato questo testo, ha molto a che vedere con lo “smantellamento del
progetto educativo” scientemente operato dal carcere minorile. È infatti legata
alla desolante descrizione, che è uno dei fili conduttori del libro, del
complesso equilibrio di relazioni, rapporti lavorativi e personali,
compartimentazione delle mansioni e quindi delle responsabilità del mondo degli
adulti che operano in carcere. Gli educatori e il personale civile escono a
pezzi dalla descrizione dei ragazzi, che ritraggono queste figure per lo più –
mantenendo comunque una discreta capacità di differenziazione – come quelle di
scialbi passacarte, capaci di parlare e mai di ascoltare, latitanti tra le
sezioni persino nelle poche ore durante le quali sono chiamati, con un magro
stipendio, va detto, a lavorare nelle strutture.
Il fatto che molti ragazzi finiscano loro stessi per preferire, almeno nella
brutale quotidianità, la guardia all’educatore, il carcere alla comunità, la
repressione al confronto, è a ben pensarci il trionfo dell’istituzione totale,
che ha come unico scopo un disciplinamento sociale raggiungibile solo attraverso
la punizione, e perciò inconciliabile con qualsiasi millantata velleità di
crescita personale, riabilitazione e reinserimento. A parità di vuoto, di noia,
di assenza di figure adulte adeguate con cui confrontarsi, e di mancata apertura
verso nuove prospettive reali, è comprensibile che i ragazzi scelgano almeno la
chiarezza delle regole (per quanto ingiuste) e degli intenti all’ambiguità;
preferiscano la crudezza all’ipocrisia, la punizione al ricatto morale, persino
le botte alle chiacchiere vuote. Ma se questo modello disciplinante è
indispensabile per la buona riuscita di ogni innaturale tentativo di mantenere
una persona chiusa e ferma in una gabbia per un certo lasso di tempo, è anche
vero che nel mondo dei ragazzi ha bisogno di più sforzo e tempo, elementi
necessari a scalfire animi spesso più istintivi, meno interessati a calcolare il
rapporto tra i comportamenti e le loro conseguenze, non ancora del tutto
assoggettabili al rispetto di piccoli e grandi soprusi.
Le continue proteste e le rivolte, più o meno pubblicizzate, che ogni settimana
avvengono in molte carceri minorili in tutto il paese ci dicono che questo
modello non è necessariamente destinato a vincere. Quella però è la parte che
possono fare i giovani detenuti per l’eliminazione di queste inutili e ipocrite
istituzioni. È ora di chiedersi cosa siamo disposti a fare noi. (riccardo rosa)
(disegno di cykalov)
Quando, nell’aprile del 2021, durante una trasmissione giornalistica della Rai,
viene dedicato un approfondimento al tema “I disturbi dei giovani dopo un anno
di pandemia” le telecamere entrano nel reparto di neuropsichiatria dell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma, diretto da uno dei luminari del settore,
Stefano Vicari. La scena è molto diversa da quella che, in altre trasmissioni,
racconta il quotidiano lavoro di altri reparti di questo ospedale: alla
neuropsichiatria infantile, infatti, si accede attraverso una pesante porta
d’acciaio, chiusa e allarmata, che la giornalista definisce «di massima
sicurezza, dove dietro a porte antifuga ci sono telecamere in ogni stanza, e
letti, armadi, comodini ancorati a terra». Poi Vicari aggiunge: «Non ci sono
maniglie o appigli perché questi potrebbero essere uno strumento per potersi
appendere. I sanitari sono in acciaio e non di ceramica in modo che non possano
essere rotti e quindi utilizzati ancora una volta per farsi del male». Sia
chiaro: nessun segno di incuria o sciatteria, anzi, tutto è assolutamente lindo
e pulito, clinicizzato; medici, infermieri e inservienti sono tutti
perfettamente in camice bianco. Eppure, nonostante alcuni disegni alle pareti e
le riprese che indugiano su un bambino intento a giocare con una macchinina, le
immagini restituiscono a chi scrive un profondo senso di claustrofobia e
tensione, un ambiente che lascia riecheggiare dispositivi asilari.
Non mi ha sorpreso dunque apprendere, successivamente, da alcune inchieste
giornalistiche, che in quell’ospedale si utilizzi la contenzione fisica sui
minori. D’altro canto, seppure spesso resti una prassi sottaciuta, anche in
Lombardia ci sono reparti di neuropsichiatria (a volte pure quelli per adulti)
in cui sono legati bambini e adolescenti, e così, seppur in assenza di dati
certi, possiamo ipotizzare avvenga anche in altre regioni italiane. Bambini,
ragazzi, giovani, sono dunque legati ai letti, braccia, gambe, a volte anche con
il corpetto per il busto (e non solo nei reparti ospedalieri) come accade agli
adulti e agli anziani, perché la contenzione, tra i più evidenti e dolorosi
lasciti dell’armamentario manicomiale, continua ad essere parte sostanziale
dell’intervento psichiatrico (e non solo di questo).
Le tanto attese Linee di indirizzo per il superamento della contenzione
meccanica nei luoghi di cura della salute mentale, approvate il 23 ottobre
scorso dalla Conferenza Stato-Regioni, pur dichiarandosi “una cornice di
carattere generale accompagnata da indicazioni specifiche per favorire il
percorso di progressivo superamento della contenzione nei luoghi di cura della
salute mentale”, e pur richiamando, con la Cassazione, che la contenzione non
possa mai considerarsi un atto sanitario, scivolano, nelle ventuno pagine di
cui sono composte, nella sostanziale e acritica accettazione dello status quo,
che nel breve e inconsistente paragrafo dedicato alle “specificità dei servizi
di neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza” trova la sua più eclatante e
sconcertante dichiarazione: “in riferimento alla prevenzione della contenzione
dei minori – si afferma – valgono gli stessi principi generali descritti per gli
adulti”. Nessuna specifica valutazione, nessuna adozione di un principio
precauzionale almeno più stringente, nessuna considerazione sulla portata che
quell’evento potrà avere sul futuro sviluppo del ragazzo, solo una serie di
minime raccomandazioni che chiedono di informare e coinvolgere i genitori, di
prestare particolare attenzione alla gestione ambientale e relazionale
(soprattutto in caso di abuso di sostanze), di coinvolgere i minori nella
formalizzazione di un non meglio specificato “piano crisi”, di utilizzare
strategie mirate di analisi e modificazione delle catene comportamentali per la
gestione della crisi nelle persone con disabilità intellettiva e/o autismo (sia
adulte che minori). In ultima analisi si potrebbe affermare che queste Linee di
indirizzo siano tra i primi documenti ufficiali in cui si legittima il ricorso
della contenzione anche sui minori (certo come extrema ratio legata allo “stato
di necessità”, la cui definizione e qualificazione, però, restano
sostanzialmente vacue e discrezionali).
Più complessivamente, tanto per gli adulti quanto per i minori, la solita
elencazione di “buone pratiche” e le cinque striminzite “indicazioni per il
progressivo superamento della contenzione” finiscono col rappresentare, come
nelle tante linee guida di diverse aziende sanitarie che si sono succedute negli
anni, da un lato, un vuoto esercizio di retorica dei buoni propositi, dall’altro
una congerie di atti dal carattere meramente burocratico, volti a definire la
correttezza delle procedure, a volte rischiando di produrre un paradossale
effetto di ampliamento della liceità del ricorso alla contenzione. Si tratta, in
definitiva, di un documento non solo inutile ed evanescente, privo di analisi di
dettaglio e di contesto, di contenuti di merito rispetto alle necessarie risorse
umane ed economiche, di un qualsivoglia valore prescrittivo, ma che rischia di
essere, nella sua inerzia, anche pericoloso. Anche perché è al vaglio del
parlamento un disegno di legge, il ddl Zaffini – presentato dal senatore di
Fratelli d’Italia e adottato come testo base per la riforma del settore dalla
Commissione Affari Sociali del Senato –, in cui, nella sostanziale
indeterminatezza di alcune allocuzioni, si legittima normativamente il ricorso
alla contenzione, lasciandone indefiniti i confini applicativi. La specifica
previsione del disegno di legge sulla contenzione, come formulata, pare in linea
con il più complessivo impianto della proposta normativa, innervata su una
visione securitaria e fortemente medicalizzata della sofferenza psichica,
ricondotta in un alveo di interventi psichiatrici i cui argini sembrano segnati,
da un lato, da un paradigma prettamente biologistico del disturbo e del disagio
mentale, dall’altro, dalla riproposizione, stemperata nella formulazione
dell’incolumità (propria e di terzi, soprattutto degli operatori),
dell’equazione tra malattia mentale e pericolosità sociale e personale.
L’eventuale saldatura tra questo ddl e le linee di indirizzo adottate dalla
Conferenza, rappresenterebbe un rischio mortale per i principi sanciti con la
legge 180.
Le Linee di indirizzo, inoltre, si concentrano sull’utilizzo della contenzione
nel solo spazio dei reparti psichiatrici ospedalieri (per adulti e minori) e
delle Rems, non prendendo in considerazione tutti gli altri luoghi in cui la
contenzione rappresenta un mezzo di intervento routinario, innanzitutto le
residenze per anziani. Ancora, al di là della mera individuazione concettuale,
nel documento si sceglie di non affrontare il tema della contenzione ambientale
e farmacologica, come se, nella realtà fattuale, le diverse tipologie di
contenzione non agissero intrecciandosi e sovrapponendosi.
Il tema, in sostanza, appare affrontato in modo assolutamente parziale,
soprattutto slegato dalla permanenza di quei dispositivi di internamento che,
nei diversi luoghi, sottraggono libertà in nome della sicurezza, mortificano
diritti e dignità delle persone riproponendo la stanca retorica del “è per il
suo bene”, consentono margini di profitto altissimi agli imprenditori delle
strutture private che sopperiscono alle carenze determinate dai mancati
investimenti nel pubblico, legittimano una formazione di medici, infermieri e
operatori in cui il sofferente smette di essere persona per diventare un mero
corpo malato.
Ecco, soprattutto, in queste Linee di indirizzo non ci sono le persone
sofferenti, le storie di chi è morto di contenzione, i vissuti di chi, pure
sopravvissuto, continua a portare una ferita profonda di fascette che non solo
hanno bloccato i suoi arti, ma, soprattutto, hanno profanato il suo sé. Questo
documento, allora, mantiene l’abissale distanza d’offesa tra chi lega e chi è
legato, tra chi si ritiene normale e chi è considerato anormale e pericoloso,
tra chi ha e chi non ha.
(disegno di cyop&kaf)
Tra il 9 e il 10 settembre scorso tre attivisti sono stati arrestati con
l’accusa di resistenza e lesioni, reati commessi durante il Carnevale No
Ponte tenutosi il primo marzo scorso nella città dello Stretto.
Il corteo, composto da circa un centinaio di persone mascherate, aveva
attraversato le vie principali della città, facendo registrare qualche scontro
tra manifestanti e forze dell’ordine. A fine giornata, un’agente di polizia
riportava una frattura della clavicola guaribile in centotrentacinque giorni.
Dalla visione dei filmati delle telecamere e dai travestimenti usati, la
questura individua tre ragazzi. Guido è accusato del reato di resistenza
pluriaggravata. Gabriele e Andrea, oltre a resistenza pluriaggravata, vengono
accusati del reato di lesioni gravi.
Gli arresti, come documentato da Radio Onda d’Urto e Radio Onda Rossa, avvengono
contemporaneamente in diverse città italiane, tra Napoli, Bari e Varese.
Gabriele viene arrestato a Napoli mentre attende l’arrivo del Flixbus per
recarsi da alcuni suoi amici in Francia. Giunto alla stazione trova gli agenti
della digos di Messina, che insieme a quelli napoletani, lo fermano e lo portano
all’istituto penitenziario di Poggioreale.
Nella stessa giornata, agenti della digos di Messina e di Bari perquisiscono
l’appartamento di Sara, ex ragazza di Gabriele, che lì ha la residenza. Sara è
indagata nello stesso filone di indagini.
Andrea viene bloccato su un’auto a Bari, fermato da una volante all’esterno del
centro sociale Bread and Roses. La digos gli comunica di seguirlo in questura
per la consegna di una notifica. In caserma scopre che la notifica è legata agli
incidenti del Carnevale. Andrea trascorre la notte lì, e la mattina dopo viene
trasferito nel carcere di Bari.
Guido intanto subisce una perquisizione a Varese, nel suo appartamento, insieme
ad altri compagni. Ultimata la perquisizione, gli agenti lo accompagnano nel
carcere di Varese.
Guido è l’unico che sapeva di un’indagine a suo carico, perché vittima della
“caccia all’uomo” organizzata dalle forze dell’ordine messinesi qualche ora dopo
la fine del corteo. Di quelle ore si ricorda l’entusiasmo di Matteo Salvini che
si affrettava a diffondere pubblicamente la notizia, e la narrazione del solito
copione sui facinorosi che portano scompiglio in città.
Altro elemento ricorrente è il tentativo di dividere i manifestanti tra buoni e
cattivi. Gli attivisti, tutti e tre incensurati, vengono qualificati come
pericolosi socialmente, una presunzione che sarebbe corroborata dalla generica
appartenenza politica ll’area anarco-antagonista, un pretesto utilizzato anche
dal gip di Messina per sostenere l’obbligo carcerario nei loro confronti.
Per una ventina di giorni gli attivisti vengono spostati da un carcere a un
altro, dove vengono messi in isolamento, negandogli la possibilità di poter
parlare con i propri conoscenti e avvocati. Intanto in loro supporto si
costituisce un pool di legali (Moschella, Losco, Calabro, di Stefano), con
l’obiettivo di smontare accuse molto gravi, le cui sanzioni potrebbero oscillare
tra gli otto e i quindici anni.
Al momento i tre si trovano agli arresti domiciliari, in attesa della prossima
udienza fissata a gennaio 2026. Abbiamo chiesto all’avvocato Francesco Calabro
informazioni utili per approfondire la vicenda.
Hai ravvisato delle anomalie negli arresti?
Intanto mi preme dire che entrambi ragazzi hanno sofferto in maniera particolare
il periodo di detenzione. Sia perché erano alla prima esperienza, sia le
condizioni, notoriamente disumane.
La prima anomalia riguarda il caso di Andrea e gli accadimenti intercorsi tra
l’arresto e l’interrogatorio di garanzia, fissato per il dodici.
Il mio assistito ha trascorso le prime notti al carcere di Bari, ma il giorno
prima dell’interrogatorio è stato condotto al penitenziario di Potenza.
Uno spostamento che ha impedito di poter effettuare un colloquio difensivo in
vista dell’interrogatorio con il giudice.
Su questo ho protestato con il gip, perché il trasferimento era motivato da
esigenze organizzative legate all’amministrazione penitenziaria, che in questo
strano paese prevalgono sul diritto della difesa.
Con Gabriele è accaduta la stessa cosa: per diverso tempo sia il sottoscritto
che la madre abbiamo avuto difficoltà a ottenere colloqui telefonici nel carcere
di Poggioreale. Un altro problema riscontrato nell’inchiesta riguarda la
modalità di gestione dell’interrogatorio di garanzia.
Sebbene l’ordinanza di custodia cautelare fosse stata emessa dal gip di Messina,
l’interrogatorio è stato delegato per rogatoria, nel caso di Gabriele al gip di
Napoli, nel caso di Andrea a quello di Bari.
Parliamo di magistrati che non avevano alcuna conoscenza, se non informazioni
sommarie, sulla vicenda.
La cosa singolare è che lo svolgimento dell’interrogatorio di Andrea è avvenuto
in videoconferenza. Non si comprende a questo punto per quale ragione non abbia
proceduto il gip di Messina, che aveva una conoscenza degli atti più
dettagliata. Questo elemento fortunatamente non ha inciso, perché ci saremmo
comunque avvalsi della facoltà di non rispondere.
Il gip di Messina accusa gli attivisti di essere pericolosi socialmente, puoi
spiegare meglio queste accuse?
Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto particolarmente gravi i
reati, disponendo per tutti e tre gli attivisti la reclusione detentiva.
Il ragionamento è legato alla gravità del fatto contestato, e al contempo a una
chiara manifestazione di ostilità, tenuta durante il corteo, nei confronti
dell’autorità.
Una motivazione che a me è apparsa discutibile: perché se gli attivisti non
rispettano le prescrizioni stabilite dal questore – travestimenti, utilizzo di
fumogeni – tale comportamento non ravvisa un’automatica trasgressione delle
prescrizioni imposte per gli arresti domiciliari. Parliamo di contesti
differenti: dentro il corteo, di un’iniziativa collettiva nella quale la
presenza del gruppo è un fattore motivante rispetto all’azione; negli arresti
domiciliari invece sei solo. Inoltre, se violi le prescrizioni di un corteo non
puoi immaginare che come conseguenza diretta tu possa finire in carcere, mentre
se trasgredisci le prescrizioni dei domiciliari sei consapevole che non ci sono
alternative al collocamento detentivo in carcere.
A che punto siamo nel processo?
Abbiamo avanzato istanza di riesame contro l’ordinanza del gip che prevedeva il
carcere. E il tribunale del riesame, il 26 settembre, ha disposto la
sostituzione della misura carceraria in arresti domiciliari con il braccialetto
elettronico. Da poco abbiamo ricevuto dal gip di Messina la notifica del decreto
di giudizio immediato, fissato per gennaio.
Abbiamo quindici giorni di tempo dalla notifica per valutare riti alternativi
che possono essere un giudizio abbreviato oppure, nel caso di chi ha la
posizione più lieve, la sospensione del processo attraverso la richiesta di
messa alla prova. Io mi orienterò ragionevolmente per un giudizio abbreviato.
Certamente il processo è complicato, e non riesco a fare un pronostico su come
finirà. Resta un processo che offre margini di difesa, in particolare sulle
aggravanti e lesioni provocate al pubblico ufficiale.
Il processo potrebbe risentire dell’inasprimento delle pene stabilito dal nuovo
ddl sicurezza?
Questi sono i primi processi post-pacchetto sicurezza. Nel caso specifico non ci
sono effetti immediati sulle contestazioni e le qualificazioni giuridiche
provocate dal pacchetto sicurezza: i fatti contestati risalgono al primo marzo
del 2025, a un’epoca antecedente all’entrata in vigore del ddl.
Le imputazioni invece risentono del progressivo inasprimento delle pene
precedente all’approvazione del ddl: provvedimenti che mirano a colpire
maggiormente i reati commessi in occasione di manifestazioni svolte in luogo
pubblico, come i reati di lesioni aggravate a carico di pubblici ufficiali.
Stessa cosa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale che con l’aggravante
della presenza di più persone, dell’uso di armi improprie, e della condotta
dentro la cornice di una manifestazione pubblica, sono condotte punibili con
pene fino ai quindici anni di reclusione. (giuseppe mammana)