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Politiche migratorie e diritto penale. Note dopo l’assoluzione di quattro presunti scafisti
(disegno di rosa battaglia) Dopo diciassette mesi di detenzione il Tribunale di Napoli ha assolto quattro giovani migranti dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le storie di S., A., K. e I. si intrecciano nel luglio 2024, quando la nave dell’Ong Ocean Viking recupera due imbarcazioni partite dalle coste libiche, in area Sar (ricerca e soccorso) e le conduce al porto di Napoli. Appena sbarcato il gruppo, prende avvio la consueta ricerca dello “scafista”. Bastano poche ore e qualche testimonianza raccolta in modo raffazzonato per individuare i nomi di quattro ragazzi. Così, in una giornata qualsiasi di luglio, le porte del carcere di Poggioreale si aprono per S., A., K. e I., giovani vulnerabili, con un passato migratorio estremamente difficile. Si trovano in carcere in un paese sconosciuto, di cui non parlano la lingua, dove nessuno spiega cosa stia accadendo, perché sono è lì e per quanto tempo ci dovranno restare. Fin dal primo momento i quattro ragazzi vengono senza alcuna prova associati a un’immaginaria organizzazione dedita al traffico di esseri umani: passeggero che prende il timone equivale a comandante, che equivale a scafista, che equivale a membro di una rete criminale internazionale che trasporta i migranti dalla Libia all’Italia. Nel corso del processo, durato un anno e mezzo, si sono avvicendati numerosi testimoni dell’accusa e della difesa, nel tentativo di ricostruire l’intero iter del viaggio dalla Libia all’Italia. Si è parlato dei lunghi periodi di detenzione in Libia, delle torture nelle carceri finanziate dall’Europa, delle minacce della cosiddetta guardia costiera libica. Lo stesso comandante della Ocean Viking, che aveva soccorso le due imbarcazioni di fortuna su cui viaggiavano i ragazzi, ha spiegato in aula come gli interventi della guardia libica metta solo a rischio la vita dei migranti.   Un quadro sempre più nitido ha cominciato a delinearsi, riportando i fatti alla loro ordinarietà. I quattro ragazzi accusati di aver guidato la barca, che durante il tragitto si erano scattati selfie ed erano stati ripresi in video e foto – materiale utilizzato dalla Procura come prova della loro colpevolezza (del resto chi non si fotograferebbe mentre commette un reato di tale portata…!) – non erano affatto pericolosi criminali. Erano passeggeri costretti a prendere il controllo di un barchino alla deriva per tentare di salvare la propria vita e quella degli altri. Passeggeri che avevano agito in stato di necessità, poiché in quel momento non potevano fare altro. Il 5 dicembre, nell’ultima udienza, questa verità tanto evidente quanto difficile da affermare per le implicazioni politiche che comporta è stata fatta propria dal pubblico ministero, che, accogliendo la ricostruzione della difesa, ha chiesto l’assoluzione dei quattro imputati poiché il fatto non costituiva reato. I giudici, riconoscendo la stessa realtà, hanno assolto i ragazzi. È bene sottolineare che il riconoscimento già in primo grado dello stato di necessità, che esclude la punibilità del fatto in concreto, rappresenta una decisione quasi unica. Per quanto sembri ovvio che quattro ventenni spaventati, reduci da una detenzione in Libia, non appartengano a reti criminali dedite al traffico di esseri umani, risulta estremamente difficile che quest’evidenza venga affermata con chiarezza in un’aula di giustizia. La stessa Giorgia Meloni, d’altronde, all’indomani della strage di Cutro, aveva affermato in conferenza stampa che si sarebbe impegnata per cercare e perseguire gli scafisti “su tutto il globo terraqueo”. Una figura, quella dello “scafista”, evocata come soggetto onnipotente, capace di attraversare confini e regole, responsabile diretto delle migrazioni verso l’Europa. Una rappresentazione che, riprodotta nelle aule di giustizia e nel discorso politico, svolge una funzione precisa: offrire un colpevole individuale a fronte di un fenomeno strutturale. Lo scafista diventa il capro espiatorio di un sistema che criminalizza la mobilità anziché interrogarsi sulle sue responsabilità. A partire dagli anni Novanta, con l’Accordo di Schengen e il Trattato di Maastricht, l’Unione Europea ha infatti progressivamente rafforzato le frontiere esterne, trasformandosi nella cosiddetta “fortezza Europa”. Alla libera circolazione interna dei cittadini ha fatto da contraltare un inasprimento delle politiche di controllo nei confronti dei cittadini extracomunitari, accompagnato da un ricorso crescente a misure restrittive della libertà personale. In questo contesto, la distinzione tra vittima e responsabile tende a dissolversi. Non sorprende, allora, che nelle aule di giustizia risulti così difficile affermare l’inesistenza dello “scafista” come figura criminale autonoma. Le pronunce divergenti ne sono una conseguenza diretta. A causa di una decisione dello stesso Tribunale di Napoli, un altro giovane, J., imputato per il medesimo reato dei quattro ragazzi di cui si parla qui, è tuttora detenuto nel carcere di Poggioreale (qui abbiamo raccontato la storia sua e di altri due suoi compagni). Per J. il pm ha richiesto una condanna a otto anni di reclusione. Storie simili, esiti opposti. Un dato certo è che nel giudizio sui migranti, anche in tribunale, pesa spesso più la disposizione di chi ascolta che la consistenza dei fatti che emergono, o che restano invisibili, nel corso del processo. Il procedimento penale, anziché costituire uno spazio di accertamento della realtà, si trasforma in un luogo di conferma di premesse già date, dove alcune narrazioni risultano immediatamente credibili e altre strutturalmente inattendibili. Eppure appare paradossale una presunzione di colpevolezza tanto automatica quanto selettiva: chi ha guidato, anche per pochi istanti, una barca, diventa immediatamente uno trafficante di uomini; chi ha attraversato la Libia, è stato detenuto arbitrariamente, torturato o sottoposto a trattamenti inumani, non viene automaticamente riconosciuto come vittima delle violenze delle frontiere (a dispetto dell’abbondanza di rapporti di organizzazioni internazionali, pronunce di corti sovranazionali e innumerevoli testimonianze di migranti, operatori umanitari e attivisti). La sofferenza, quando è strutturale e sistemica, sembra perdere valore probatorio. Questa asimmetria non è casuale, ma riflette una frattura più ampia che attraversa il mondo reale e il discorso pubblico: una frattura che privilegia la logica del controllo e della punizione rispetto a quella della protezione e della responsabilità. In tale cornice, la repressione diventa la risposta primaria a fenomeni complessi, mentre le cause strutturali delle migrazioni forzate vengono rimosse o esternalizzate. Da un lato si finanziano centri di detenzione in Libia e si normalizzano rapporti con attori responsabili di gravi violazioni dei diritti umani come il generale Almasri, rimpatriato nonostante un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale; dall’altro, si avverte come indispensabile l’individuazione di un colpevole immediatamente disponibile, tra un gruppo di persone che approdano a fatica sulle coste europee. L’accanimento giudiziario contro l’anello più debole della catena non è un errore, ma un elemento strutturale. Per mantenere intatta l’architettura delle politiche migratorie si sacrifica persino la coerenza del diritto penale. Ma se il processo diventa il luogo in cui si punisce ciò che è politicamente utile punire, e non ciò che è giuridicamente rilevante, allora non sono soltanto i migranti a perdere tutela, ma è l’intero sistema di giustizia a rivelare le proprie crepe più profonde. In questo senso, le assoluzioni non rappresentano solo la fine di una vicenda individuale, ma un momento di rara frizione in un meccanismo che, il più delle volte, funziona senza mai interrogarsi davvero sui propri presupposti. (gea scolavino vella)
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Il caso dell’imam Shahin non è un’eccezione. La politica delle espulsioni e il ruolo dei Cpr
(disegno di otarebill) Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin viene fermato dalla polizia la mattina del 24 novembre 2025, mentre accompagna i figli a scuola. In poche ore da Torino viene portato nel Cpr di Caltanissetta, dove rimane detenuto in attesa di essere espulso in Egitto, suo paese d’origine. In quanto oppositore del regime di al-Sisi, in caso di deportazione rischia di essere detenuto, torturato, ucciso. Dopo tre settimane, la mattina del 15 dicembre, viene liberato su disposizione della Corte d’Appello del tribunale di Torino, che accoglie il ricorso presentato contro la sua detenzione. Il peggio sembra quindi alle spalle, ma il suo caso non è ancora concluso. Inoltre, quanto avvenuto a Shahin non è un caso isolato, ma indice di una profonda trasformazione nella politica delle espulsioni. Mohammed Shahin ha quarantasei anni, ventuno dei quali passati in Italia. Qui si è sposato, ha avuto due figli e ha ottenuto un permesso di soggiorno di lungo periodo, ma non la cittadinanza. È l’imam della moschea Omar Ibn al-Khattab, situata nel cuore del quartiere di San Salvario a Torino, nota per la promozione di iniziative di dialogo inter-religioso e la cooperazione con la società civile; negli ultimi due anni è stato una presenza costante nel movimento cittadino in solidarietà con la Palestina, facendo propria una prassi non-violenta e sostenendo il dialogo con le istituzioni. Ciò ha fatto di Shahin una figura pubblica e trasversale, nota in città e altrove, come testimoniato dalla campagna per la sua immediata liberazione, che ha visto mobilitarsi movimenti sociali, parte del mondo dell’università e dell’associazionismo ma anche personalità politiche e religiose. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a proteggerlo: per il governo, Shahin rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale, e pertanto deve essere espulso dal paese. Il decreto di espulsione è stato firmato dal ministro dell’interno Piantedosi in persona. Il decreto segue un’interrogazione parlamentare promossa da Augusta Montaruli, deputata torinese di Fratelli d’Italia, nella quale si chiedeva l’allontanamento dell’imam in virtù della sua pericolosità. Secondo Montaruli questa sarebbe evidenziata da alcune affermazioni in cui avrebbe giustificato gli eventi del 7 ottobre 2023. Stando alla Corte d’Appello di Torino, che il 28 novembre ha convalidato il trattenimento dell’imam nel Cpr di Caltanissetta, tali frasi possono esasperare tensioni sociali, al punto da costituire una minaccia per la sicurezza della società italiana. “La tutela della libertà di manifestazione del pensiero – scrive la giudice Maria Cristina Pagano nel provvedimento citato dal Manifesto – ha sempre un limite non derogabile nell’esigenza che attraverso il suo esercizio non vengano sacrificati beni anch’essi voluti garantire dalla Costituzione e che tale deve ritenersi il mantenimento dell’ordine pubblico”. E poco importa se la procura torinese avesse già decretato, in seguito a una segnalazione diretta da parte della Digos, che le parole dell’imam non costituissero una violazione del Codice penale, archiviando  il caso. Oltre a ciò, a riprova della sua pericolosità, viene citata la sua partecipazione a un blocco stradale, avvenuto nel corso di una manifestazione in solidarietà alla Palestina, il 17 maggio 2025; vengono sottolineati i suoi rapporti con Gabriele Ibrahim Delnevo, ventitreenne genovese morto da “foreign fighter” in Siria, ed Elmahdi Halili, condannato più volte per reati legati al terrorismo di matrice islamica. Tuttavia, i “rapporti” contestati si limitano a un controllo occasionale di polizia nel 2012 durante il quale Shahin si trovava assieme a Delnevo, e a un’intercettazione telefonica del 2018, contestuale alle indagini su Elmahdi, in cui quest’ultimo suggeriva a un conoscente di recarsi alla moschea di Omar. Infine, va sottolineato che, almeno in un primo momento, i fascicoli relativi ai reati citati nel decreto di espulsione erano stati fatti passare per secretati, “in quanto concernente documentazione classificata come riservata”. Così si legge nel decreto, e così è stato ribadito dalla giudice della Corte  D’Appello nelle motivazioni sulle quali basa la decisione di non liberare l’imam. In virtù degli accordi tra Italia ed Egitto, cui l’Italia attribuisce lo status di “paese sicuro”, le deportazioni verso l’Egitto sono ormai una prassi consolidata e ben documentata: ogni mese parte da Roma, con scalo a Palermo, un volo charter scortato dalle forze di polizia e diretto al Cairo. Nei giorni successivi gli avvocati di Shahin, Fairus Ahmed Jama e Gianluca Vitale, hanno presentato diversi ricorsi, e il 15 dicembre la Corte d’Appello di Torino ha accolto il ricorso presentato contro il trattenimento. Nelle prime ore del pomeriggio Shahin è stato quindi liberato. Stando all’ordinanza che ne ha disposto la liberazione, firmata dal consigliere Ludovico Morello, la nuova decisione segue l’acquisizione di nuovi importanti elementi da parte della corte. Innanzitutto, i procedimenti penali citati nel decreto di espulsione non risultano essere secretati. Al contrario, il procedimento relativo alle frasi proferite era stato archiviato, e dall’esame degli atti relativi al blocco stradale emerge una condotta non connotata da alcuna violenza o da altri fattori indicativi di pericolosità. La Corte sottolinea inoltre che le parole pronunciate il 9 ottobre, condivisibili o meno, sono espressione di pensiero e non possono essere ritenute elemento fondante il giudizio di pericolosità. In secondo luogo, viene riconosciuto il “concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano”. In terzo luogo, si rileva che i contatti con i soggetti condannati per apologia di terrorismo sono isolati e datati. In quarto luogo, viene sottolineato che Shahin vive in Italia da oltre vent’anni, durante i quali si perfettamente inserito nel tessuto sociale del paese. In definitiva, non ci sono elementi per affermare che Shahin sia attualmente pericoloso. Ciononostante, le prossime settimane vedranno rapidamente succedersi diverse udienze: una al Tar del Lazio per la sospensione del decreto di espulsione (22 dicembre); una alla Corte di Cassazione sul trattenimento (9 gennaio); una al Tar Piemonte contro la revoca della carta di soggiorno (14 gennaio). Resta ancora ignota la data dell’udienza del ricorso al tribunale di Caltanisetta, contro il rigetto della domanda di protezione internazionale, presentata da Shahin subito dopo l’inizio della detenzione. PER RAGIONI DI SICUREZZA La possibilità che il ministro degli interni disponga l’espulsione amministrativa di uno straniero per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza è presente nell’ordinamento italiano da molto tempo. Se prima del ventennio numerose leggi, regi decreti e regolamenti lasciavano ampia discrezionalità all’autorità amministrativa, a partire dal 1931 l’espulsione degli stranieri viene regolata dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 150), tutt’ora in parte vigente. Sebbene il tema non sia affrontato nella prima riforma organica in materia di immigrazione, la legge Foschi (legge 30 dicembre 1986, n. 943), la questione delle espulsioni viene nuovamente affrontata dalla legge Martelli (legge 28 febbraio 1990, n. 39), che a distanza di anni verrà utilizzata come base per il Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Questo rimane a oggi lo strumento normativo fondamentale sull’argomento, per quanto soggetto a diversi “aggiustamenti”, come la legge Bossi-Fini del 2002 (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e  il decreto Pisanu (decreto legge 27 luglio 2005, n. 144), che ha definito le  norme  in  materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo. A oggi la questione dell’espulsione amministrativa “per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” rimane quindi regolata al comma 1 nell’articolo 13 del Testo Unico sull’immigrazione, lo stesso articolo che al comma 2 regola la disposizione dei “normali” decreti di espulsione da parte dei prefetti nei confronti degli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. L’ultimo intervento al riguardo sono state le Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale (decreto legge ottobre 2023, n. 133), che però si limitata a precisare le modalità dell’espulsione nel caso di stranieri dotati di permesso di soggiorno di lungo periodo (articolo 9). Nonostante il succedersi delle norme, le motivazioni che permettono il ricorso al decreto di espulsione per ragioni di sicurezza rimangono però estremamente generiche, il ricorso alla misura ampiamente discrezionale, e molto complicate le possibilità di difesa. Infine, essendoci in ballo la sicurezza nazionale, i fascicoli relativi ai reati su cui sono basati i decreti possono essere secretati. Se nel corso del secondo Novecento le espulsioni motivate per ragioni di sicurezza sono state utilizzate soprattutto per allontanare soggetti coinvolti in attività di spionaggio o legati alla criminalità organizzata, nel corso degli anni Duemila queste sono spesso state associate al terrorismo di matrice islamica. Secondo una ricostruzione fatta dal Post, tra il 2004 e il 2014 il governo ha promosso una media di quattordici espulsioni all’anno. Dal 2014 al 2017 sono state quarantaquattro all’anno, per arrivare a cento nel 2018, settantuno nel 2019 e sessantuno tra luglio 2021 e agosto 2022. Stando all’ultimo rapporto pubblicato dal Viminale, sono 203 le persone rimpatriate per motivi di sicurezza da ottobre 2022 a luglio 2025, su un totale di 1.755 rimpatri tra gennaio 2023 e luglio 2025. Sebbene i periodi cui si riferiscono i dati sulle espulsioni per pubblica sicurezza e le espulsioni totali non collimino del tutto, è chiaro che si tratta di una crescita esponenziale. Questi numeri sono  sintomatici di una nuova funzione assunta dalla macchina delle espulsioni: nel nome della sicurezza, i Cpr stanno venendo sistematicamente utilizzati per detenere ed espellere oppositori politici. Nel contesto italiano alcune vicende simili a quella Shahin hanno goduto di attenzione mediatica. Il più noto è probabilmente il caso di Seif Bensouibat, l’insegnante algerino accusato di aver espresso supporto ad Hamas in una chat privata, al quale, nel febbraio del 2024, è stato revocato lo status di rifugiato. Dopo aver rischiato l’espulsione dal Cpr di Ponte Galeria, lo status di Seif è stato però nuovamente riconosciuto nel novembre 2024. Zulfiqar Khan, cittadino pachistano da quasi trent’anni in Italia e imam di un centro islamico di Bologna, è stato invece espulso nell’ottobre 2024 dopo essere stato indagato per istigazione a delinquere per le sue posizioni su Israele. La detenzione di soggetti ritenuti pericolosi all’interno dei Cpr non è però sempre conseguenza di un decreto di espulsione per ragioni di sicurezza, come reso evidente dal caso di Halili Elmahdi, la stessa persona le cui intercettazioni sono stata utilizzate per giustificare la detenzione di Shahin. Cittadino italiano di origini marocchine, Elmahdi è stato condannato più volte per reati legati al terrorismo di matrice islamica, la prima volta appena ventenne. Nel 2023 viene privato della cittadinanza, una misura resa possibile dal decreto sicurezza varato da Salvini nel 2018 con il supporto dell’allora capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi  (decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113), e una volta finito di scontare la sua seconda condanna viene trattenuto in un Cpr, nonostante sia nato e cresciuto in Italia, allo scopo di venire espulso in Marocco. Sebbene il rimpatrio non sia stato eseguito, al momento del rilascio Elmahdi entra in una condizione di estrema marginalità, vivendo da senzatetto nelle strade di Torino, per venire nuovamente arrestato per associazione terroristica internazionale nel maggio 2024 e infine liberato nel luglio 2025, una volta escluso il reato di terrorismo. L’aumento delle detenzioni nei Cpr per ragioni di sicurezza procede parallelo all’aumento dei cittadini stranieri detenuti nelle più classiche prigioni per reati politici. Emblematici il caso del palestinese Anan Yaeesh, detenuto nel carcere dell’Aquila da gennaio e a rischio di estradizione verso Israele, ma anche quelli di Alì Irar e Mansour Doghmosh, tutti incarcerati in Italia con accuse di terrorismo (270 bis del codice penale), in seguito a mandati di cattura italo-israeliani. Molto  grave  anche il caso di Tarek, condannato a quattro anni per resistenza aggravata dopo essere stato arrestato a Roma durante una manifestazione in solidarietà alla Palestina, il 5 ottobre 2024. Guardando al contesto internazionale, ma limitando l’analisi ai casi che hanno ottenuto un certo grado di visibilità mediatica, negli ultimi due anni ci sono stati numerosi casi di espulsioni giustificate per ragioni di sicurezza. A New York, oltre settanta studenti della Columbia University coinvolti nel movimento in solidarietà alla Palestina sono stati oggetto di un ampio insieme di provvedimenti, tra cui diversi tentativi di allontanamento, come nei casi di Mahmoud Khalil, arrestato nel marzo 2025, di Ranjani Srinivasan, cui è stato revocato il suo visto, e di Lequaa Kordia, studentessa palestinese originaria di West Bank, arrestata per un visto scaduto. A Berlino, ad aprile 2025, i cittadini europei Shane O’Brien, Roberta Murray e Kasia Wlaszczyk e lo statunitense Cooper Longbottom hanno ricevuto un’ordinanza di espulsione per paventate minacce alla sicurezza, anche nel loro caso motivate della loro partecipazione al movimento di solidarietà alla Palestina. Il 14 maggio 2024, ad Atene, la polizia greca ha arrestato ventotto persone durante lo sgombero della facoltà di Giurisprudenza, occupata in solidarietà con la Palestina: nove attivisti internazionali, tra cui due cittadine italiane, sono stati prima trasferiti all’interno di un centro di detenzione e dopo una reclusione di alcune settimane sono stati tutti liberati e attendono ancora oggi la conclusione dei procedimenti a proprio carico. Solo uno di loro, dopo essere stato nuovamente arrestato l’estate successiva, verrà infine espulso. La pratica dell’espulsione per motivi di sicurezza non è tuttavia limitata a coloro che hanno espresso solidarietà con la causa palestinese, ma è utilizzata anche per colpire i rifugiati politici. È il caso di Baris Erkus, rifugiato politico curdo in Grecia da otto anni dopo aver lasciato la Turchia, il cui status di protezione internazionale è in corso di riesame, oppure, sempre in fuga dalla Turchia, di Abdulrahman AlBakr al-Khalidi, attivista saudita per i diritti umani in detenzione amministrativa da quattro anni nella vicina Bulgaria, segnando il cupo record della più lunga detenzione amministrativa in Europa. Già in esilio in Turchia dal 2013, Abdulrahaman era stato nuovamente costretto a lasciare il paese dove aveva trovato rifugio dopo il rapimento del suo amico e collaboratore Jamal Khashoggi, assassinato all’interno del consolato saudita di Istanbul nell’ottobre 2018. Dopo quattro anni di detenzione, il fascicolo che proverebbe la sua pericolosità rimane ancora secretato. Infine, l’8 dicembre 2025 il Consiglio dell’Unione europea ha siglato un nuovo accordo al fine di standardizzare la politica delle espulsioni per i cosiddetti “cittadini di paesi terzi”, prevedendo “misure speciali per le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza”. In linea con il nuovo Patto sulle Migrazioni e l’Asilo, operativo da giugno 2026, l’Unione arricchisce il diritto comunitario con le “buone pratiche” sperimentate dai propri paesi membri. CONCLUSIONI Questa rapida panoramica mette in evidenza due elementi. In primo luogo, sembra che i provvedimenti di espulsione prendano di mira alternativamente cittadini provenienti dal sud globale o cittadini occidentali che abbiano preso parte ai movimenti in solidarietà alla Palestina. L’impressione è che questi abbiano oltrepassato un limite invalicabile, superato il quale i privilegi accordati dalla condizione di cittadini occidentali vengono revocati. In secondo luogo, buona parte dei casi che hanno ottenuto una qualche visibilità mediatica riguardano studenti universitari o cittadini occidentali, fornendo un’immagine distorta di un processo che – in assenza di dati ufficiali, eccetto quelli relativi al caso italiano – possiamo ipotizzare interessi in larga parte stranieri in condizione di marginalità. Per quanto riguarda l’Italia possiamo invece osservare la configurazione di due binari, l’uno amministrativo e l’altro penale, dei quali gli organi repressivi possono servirsi quando intendono procedere alla detenzione o all’espulsione di coloro che sono etichettati come una minaccia per la sicurezza, propria o dei propri alleati. Ciò che appare evidente è che ovunque i centri di detenzione amministrativa stanno assumendo sempre più la funzione di campi di concentramento per oppositori politici, mettendo nelle stesse celle presunti militanti jihadisti, attivisti per i diritti umani, ex combattenti, professori, figure religiose, attivisti pro-pal. Quel che è successo a Shahin non è un’eccezione. L’evento eccezionale, piuttosto, è che opinione pubblica, media e movimenti si siano accorti di quanto accaduto. Se questo isolamento si è rotto lo dobbiamo alla forza della solidarietà nata in seno al movimento per la Palestina, che ha portato per la prima volta migliaia di cittadini italiani a mobilitarsi in difesa di un imam a dispetto dell’accusa di fiancheggiamento al terrorismo. Non c’è dubbio che senza la rumorosa campagna per la sua immediata liberazione, e senza la difesa di due legali esperti e immediatamente disponibili, la vicenda di Shahin sarebbe potuta evolvere molto diversamente. La mossa di Piantedosi non va quindi letta come un evento isolato. Arbitrarietà, forzature e complicità tra apparati esecutivi e amministrativi sono la regola. Il risultato della partita che rimane da giocare, in ambito giudiziario, dipende in larga misura dalla possibilità di mobilitare risorse e solidarietà su cui non molti stranieri possono contare. L’eccezione è la regola, lo è sempre stata, nel governo “dell’emergenza migranti”. Dentro lo stato democratico, vive un altro stato: lo stato degli stranieri e dei senza cittadinanza, fatto di leggi e burocrazie autonome, di prassi arbitrarie e di spazi al di fuori del diritto, retti dalla legge della forza. Lo si trova alle frontiere, dentro le mura dei Cpr, negli uffici immigrazione e nelle “zone rosse” pattugliate da polizia e militari che fanno pendere ogni giorno sui cittadini stranieri la minaccia dell’espulsione e il ricatto dei documenti. Lo si trova nelle campagne, dove il bracciantato migrante vive nella segregazione, e nell’economia sommersa delle metropoli e dei distretti industriali. Questo stato di cittadini senza cittadinanza, su cui sempre volteggia il sospetto, è la colonia. Quella colonia che ha convissuto e continua a convivere con i regimi liberali, spesso usando la democrazia stessa come legittimazione del progetto coloniale. Un nuovo regime di apartheid si sta consolidando, ai confini d’Europa e al loro interno, e ovunque i centri di detenzione ed espulsione assumono sempre più la funzione di campi di prigionia per quei cittadini senza cittadinanza che osano dimostrare il proprio dissenso. (erasmo sossich)
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Emergenza sanitaria e sovraffollamento. Il carcere di Matera visto da dentro
(archivio disegni napolimonitor) La scorsa estate, a seguito di ripetute tensioni createsi all’interno del carcere di Matera, una certa attenzione mediatica si concentrava sul funzionamento dell’istituto e sulle sue criticità. Dopo una visita alla casa circondariale, la garante regionale per i detenuti Tiziana Silletti denunciava una situazione insostenibile in termini di sovraffollamento, con 197 detenuti a fronte di 132 posti (dato coerente con quello di tutte le strutture della regione Basilicata, che si attesta sul 144 per cento). Poche settimane dopo, l’associazione Luca Coscioni, che aveva lavorato a un report sulla situazione sanitaria delle carceri della regione, comunicava che l’azienda sanitaria materana non aveva fornito alcuna documentazione a dispetto della richiesta di accesso civico agli atti. Con il passare dei mesi, a dispetto di una situazione rimasta pressappoco immutata, l’interesse per le condizioni del corpo detentivo dell’istituto materano sembra essersi sopito. Nel tentativo di rialzare il livello di attenzione su quanto accade in quel carcere, e ovviamente in tanti altri istituti del paese, pubblichiamo a seguire un resoconto della dottoressa Maria Clara Labanca, medico penitenziario e membro dell’associazione Yairaiha. *     *     *  Celle sovraffollate, personale sanitario insufficiente e accesso alle cure estremamente limitato: questa è la realtà quotidiana del carcere di Matera. La struttura, progettata per centotrenta posti, ospita stabilmente oltre centosettanta detenuti, con punte superiori alle duecento unità. In questo contesto, il diritto alla salute dei detenuti risulta sistematicamente compromesso. Il presidio sanitario funziona in maniera frammentaria. La mattina non è presente alcun medico, e a volte il peso della gestione di casi clinici complessi ricade sugli infermieri, costretti a intervenire senza supervisione diretta. Le visite mediche, effettuate nel pomeriggio, si svolgono in modo molto concitato a causa della carenza di personale di polizia che limita gli spostamenti dei detenuti. Questo comporta un aumento del rischio di diagnosi incomplete, visite superficiali e ritardi nella presa in carico di patologie rilevanti. Di notte, tutte le emergenze ricadono su un unico medico, senza supporto infermieristico, compromettendo ulteriormente la capacità di intervento tempestivo. La salute mentale dei detenuti è un ambito particolarmente critico. Lo psichiatra effettua interventi solo due ore a settimana, a fronte di un numero elevato di soggetti con disturbi psichici spesso associati a problemi di tossicodipendenze. In assenza di percorsi terapeutici strutturati, molti di essi vengono trattati con psicofarmaci senza adeguato inquadramento diagnostico, aumentando il rischio di effetti collaterali e senza risolvere le problematiche esistenti. Inoltre, alcuni agenti penitenziari esercitano pressioni indebite sui medici affinché somministrino sedativi o ipnotici, trasformando il trattamento psichiatrico in strumento di controllo piuttosto che in intervento terapeutico. Non sono neanche infrequenti episodi di tensione tra personale sanitario e di polizia penitenziaria, di fronte a un rifiuto da parte del medico nella prescrizione di questa tipologia di farmaci. La carenza di supporto psicologico e di personale qualificato determina un peggioramento dei disturbi psichici, con ricadute sulla sicurezza interna e sul benessere dei detenuti. Le visite specialistiche rappresentano un ulteriore fattore di criticità. Consultazioni come quelle gastroenterologiche, infettivologiche o oculistiche possono richiedere mesi di attesa, talvolta oltre un anno. Le carenze nell’ambito del Nucleo Traduzioni, incaricato di accompagnare i detenuti agli appuntamenti esterni, provoca rinvii sistematici. Anche quando l’azienda sanitaria fissa regolarmente gli appuntamenti, questi spesso non vengono rispettati perché non viene presa visione delle comunicazioni e delle prenotazioni, privando i detenuti delle cure pianificate. Molti detenuti si trovano in condizioni di grave criticità clinica a causa di patologie acute o croniche, ma la presa in carico è frequentemente ritardata o inadeguata. Il trasferimento verso strutture idonee è subordinato alla produzione di documentazione che attesti l’incompatibilità con il regime detentivo, determinando ritardi nell’accesso a interventi sanitari appropriati e, in alcuni casi, esiti clinici sfavorevoli. Le strutture e le attrezzature sanitarie risultano insufficienti. Mancano cartelle cliniche informatizzate, dispositivi diagnostici e terapeutici adeguati e personale specializzato in grado di utilizzarli. La combinazione di infrastrutture carenti e organico ridotto compromette la tempestività nell’identificazione e nel trattamento delle patologie, riducendo significativamente la qualità della presa in carico sanitaria. Il sovraffollamento e la carenza di personale di sicurezza aggravano ulteriormente la situazione. Le quattro sezioni della struttura – Accoglienza, Giudiziario, Sirio e Pegaso – ospitano centinaia di persone in spazi inadeguati e obsoleti. Le carenze di personale complicano la gestione dei piantonamenti ospedalieri e delle udienze, spesso impossibili da svolgere tramite collegamento da remoto. Tuttavia, il carcere di Matera è solo l’emblema di un sistema penitenziario in crisi. Sovraffollamento, carenze di personale e un presidio sanitario inadeguato espongono quotidianamente i detenuti a rischi clinici significativi. Senza interventi strutturali urgenti, la detenzione rischia di trasformarsi in un tempo sospeso, in cui i diritti fondamentali, primo fra tutti quello alla salute, restano sistematicamente negati. (maria clara labanca)
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Oltre il banco degli imputati. La resistenza palestinese sotto processo a L’Aquila
(disegno di giancarlo savino) Quella di venerdì 31 ottobre doveva essere una semplice udienza tecnica: nessun testimone, né dell’accusa né della difesa, solo i periti linguistici convocati per il reintegro delle traduzioni all’interno dei fascicoli del processo che da mesi va avanti a carico di Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh. Per questo in aula siamo in pochi: i più affezionati al processo, che dopo le estenuanti tre giornate di udienza di fine giugno, che pure avevano segnato un’apparente accelerazione, ora procede a intermittenza. Approfittiamo di queste udienze di passaggio, apparentemente secondarie, per rimettere ordine negli appunti. Ci eravamo lasciati mentre tracciavamo una rotta tra traduzioni monche, trascrizioni spezzate, liste di ID telefonici, numeri che si rincorrevano e moltiplicavano, disegnando una geografia incerta, dove i riferimenti cambiavano di continuo, ritornando con nomi diversi anche quando parlavano delle stesse persone. E da lì riemergiamo, come dopo una lunga traversata, ancora storditi dalla confusione. La difficoltà vera, ancora oggi, è che di fronte a noi non si presenti una linea d’accusa chiara, coerente, dotata di un impianto che si sostenga su basi fattuali. Lascia attoniti il fatto che, a fronte della detenzione di Anan (da oltre diciannove mesi in regime di alta sicurezza) e di un’imputazione così pesante, quella di terrorismo internazionale (articolo 270-bis c. p.), che pesa sulla vita dei tre imputati, non ci sia ancora un impianto probatorio ben definito. Uno dei vulnus più importanti che ha segnato tutta la linea accusatoria, fin dalle prime udienze, è stata la totale mancanza di contesto geopolitico degli elementi portati in aula rispetto a ciò che accade da anni in Palestina, alla sua lunga storia genocidaria, alla realtà dei Territori Occupati e alla relativa struttura di apartheid e, soprattutto, al diritto alla resistenza del popolo palestinese. Eppure, nel frattempo, non possiamo non dire che fuori da quell’aula di tribunale non sia successo nulla. Anzi! Sul piano politico, più di un passaggio si è intrecciato direttamente con la storia stessa di questo processo. PASSAGGI MINORI Settembre è stato un mese chiave. Il 23 Anan Yaeesh viene trasferito all’alba dal carcere di Terni al penitenziario di Melfi, nella remota Basilicata. Un provvedimento apparso da subito come un tentativo di recidere la rete di solidarietà che, in oltre un anno, si era fatta sempre più visibile e ampia intorno alla figura del prigioniero politico. Una decisione che arrivava in un momento tutt’altro che neutro. Solo ventiquattr’ore prima, il 22 settembre, si era svolto uno sciopero nazionale promosso dai sindacati di base, lanciato su iniziativa dei portuali, al grido di “blocchiamo tutto”. Era il momento in cui il mondo guardava di nuovo a Gaza, ne riconosceva finalmente il genocidio, mentre seguiva la rotta della Global Sumud Flotilla che cercava di rompere il blocco navale israeliano. Il secondo passaggio riguarda il trasferimento della giudice a latere. Il decreto risale all’8 settembre, ma alla fine del mese nessuna comunicazione era ancora giunta al Consiglio superiore della magistratura per garantire la continuità del collegio. Un vuoto procedurale che ha causato un rinvio significativo: saltano le udienze del 19 e del 26 settembre, si torna in aula solo il 31 ottobre. Un rinvio che ha sollevato più di un sospetto che quei ritardi non fossero affatto casuali, ma calibrati per evitare udienze troppo scomode e troppo vicine a una data che si stava profilando all’orizzonte, quella della manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma contro il genocidio in Palestina. Nel clima incandescente di quei giorni, la Corte e l’intero impianto processuale si sarebbero trovati sotto i riflettori di un’opinione pubblica sempre più ampia, arrabbiata e determinata a richiedere la fine di ogni complicità dello Stato italiano con il genocidio in corso. È difficile immaginare, per quel momento, una situazione più carica di tensione di quella che avrebbe potuto generarsi in un’aula di tribunale dove lo Stato italiano, nella sua funzione giudiziaria, si fa braccio della repressione israeliana. RITORNO IN AULA Il 31 ottobre, dunque, si torna in aula. Il Collegio è stato ricomposto promettendo una continuità minima nel filo delle valutazioni. E non è poco, visto tutto il resto. L’inizio della mattinata è movimentato dal solito momento di bagarre tra il pubblico in aula e la pm, che intima la rimozione di una bandiera palestinese introdotta in aula e invoca, per le prossime udienze, il divieto di portare kefiah, in nome di una presunta “assenza di connotazioni politiche”. Si risponde con insofferenza aperta davanti alla riproposizione di un teatrino già visto mille volte che oggi appare soprattutto come un tentativo di deviare l’attenzione dall’approssimazione con cui, ancora una volta, si è arrivati fin qui, con traduzioni mancanti. È sul reintegro delle traduzioni dall’ebraico che si addensa il punto più delicato della giornata. Si torna su un documento già acquisito a luglio, sempre su richiesta della difesa. Si tratta di alcune immagini tratte dal profilo Facebook ufficiale del corpo logistico dell’IDF, che documentano interventi di ristrutturazione compiuti nel 2021 all’interno di una caserma militare situata nel perimetro di Avnei Hefetz. Una delle diciture riportate in quelle foto viene letta integralmente in aula: “Benvenuti ad Avnei Hefetz – campo militare”. Viene tradotto anche un secondo cartello, con la scritta “Menashe”, indicato come “brigata locale”, probabilmente riferita all’unità che prese parte ai lavori di ristrutturazione della base. Due immagini che, da sole, sono sufficienti a incrinare la narrativa dell’accusa, per cui Avnei Hefetz sarebbe un semplice insediamento civile. È a questo punto che la Procura gioca una carta pesante. Chiede l’acquisizione di un documento redatto da un ufficiale di collegamento tra l’ambasciata israeliana e il Sud Europa, in cui si definisce Avnei Hefetz come un insediamento civile. La Corte accoglie la richiesta in parte: non acquisisce il documento, ma decide comunque di convocare l’autore (o un suo delegato) alla prossima udienza del 21 novembre. Per la prima volta, in questo processo, sul banco dei testimoni salirà un funzionario diplomatico di uno Stato estero, che non è spettatore neutrale della storia che si racconta, ma parte in causa nel conflitto da cui tutto origina. L’ambasciatore, o chi parlerà al suo posto, sarà chiamato a rispondere a una domanda precisa, che è anche la domanda su cui pende il futuro di tre imputati: che cos’è Avnei Hefetz? La difesa, in controcanto, chiede l’audizione dell’architetto francese Léopold Lambert, esperto di urbanistica coloniale, che da anni studia le trasformazioni militari del territorio in Cisgiordania. Intanto, la tensione in aula è salita di qualche grado. Israele entrerà in tribunale. Non per farsi finalmente giudicare. Non per rispondere ai decenni di occupazione, di apartheid, di crimini contro la popolazione palestinese. No. Ancora una volta, siederà dal lato dell’accusa, con la voce autorevole di un ambasciatore incaricato di definire la natura di un luogo. Sarà lui, o chi per lui, a dire cos’è Avnei Hefetz. COS’È AVNEI HEFETZ? Il nome compare per la prima volta in aula il 25 giugno, durante la deposizione dell’ispettrice capo della digos, Alessia Fiordigigli, chiamata a illustrare i dati emersi dalle intercettazioni dei telefoni sequestrati ai tre imputati. Nei documenti dell’accusa torna spesso il nome di Avnei Hefetz, colonia israeliana nei pressi di Tulkarem, nei Territori Occupati. Secondo la Procura, sarebbe l’obiettivo presunto di un’azione pianificata dalle cosiddette Brigate di Risposta Rapida di Tulkarem, e fulcro di ipotetici legami con gli imputati. Capire la natura di Avnei Hefetz non è affatto un mero tecnicismo. Infatti, in  un processo che ruota intorno a ipotesi di associazione terroristica, messaggi intercettati e presunte finalità eversive, stabilire se quel luogo sia un obiettivo civile o militare diventa un nodo cruciale. Peccato che l’intero impianto accusatorio poggi su un fraintendimento: si continua a considerare Avnei Hefetz e a parlarne come se fosse un’area civile, ordinaria, situata in un contesto di pace. Quando non è così. Si sta, volutamento o meno, ignorando che quel territorio è occupato militarmente. Una realtà che cambia radicalmente il senso di tutto ciò che viene contestato. Quel fraintendimento fu, a giugno, il terreno di un serrato dibattimento tra l’avvocato Flavio Rossi Albertini e l’ispettrice capo della digos, Alessia Fiordigigli, durante il controesame della difesa che mirava a far emergere la superficialità e il metodo discutibile con cui era stata effettuata l’indagine. Dallo scambio tra l’avvocato Rossi Albertini e Fiordigigli, emergeva che al di là di una rapida consultazione di fonti aperte, le indagini non si erano mai spinte ad accertare la natura esatta di Avnei Hefetz. Mai, in sostanza, era stato verificato se si trattasse di un insediamento civile, militare o un check-point. Il documento Onu che Fiordigigli citava come conferma della natura civile dell’insediamento, in realtà, non supportava affatto quella tesi. Anzi, la smentiva. “The Question of Palestine” qualifica le colonie nei Territori Occupati, tra le quali Avnei Hefetz, come illegali ai sensi del diritto internazionale e le indica esplicitamente come uno degli ostacoli principali al conseguimento della pace. Chiunque abbia letto quel testo, anche solo per sommi capi, riconosce subito che è un testo di denuncia. Lacune di questo genere emergevano anche su altre questioni: prima di tutto sulle ricerche (o meglio le “non ricerche”) riguardo le modalità, le pratiche e le conseguenze dell’occupazione militare israeliana nel governatorato di Tulkarem, secondo Fiordigigli “non inerente” alle indagini di polizia; e ancora sull’eventualità che l’azione di cui l’imputato scrive in chat sia stata effettivamente consumata, per la quale non emerge dalle indagini nessun riscontro. Anche nel corso del controesame del 25 giugno nessuna prova documentale che attestasse l’effettiva realizzazione dell’azione è stata fornita. «Ma sappiamo cosa è avvenuto?», domandava in ultimo la difesa a Fiordigigli. «No». LE PIETRE DEL DESIDERIO Seguiamo il “metodo Fiordigigli” e proviamo a googlare Avnei Hefetz. In pochi secondi si apre davanti agli occhi un piccolo mosaico di fonti che monitorano la colonizzazione dei Territori Occupati: le mappe minuziose di Peace Now, i rapporti di POICA sulle trasformazioni dei villaggi palestinesi, le schede del Land Research Center. E poi, quasi nascosta tra i risultati, una pagina del rabbinato dell’insediamento che ci descrive l’intero complesso: “L’area dell’insediamento comprende la ‘montagna’ sulle sue due cime, tutti i quartieri dell’insediamento, la base militare fino oltre la porta dell’insediamento, la torre di osservazione militare – sono tutto un insieme, un unico insediamento”. Una frase così semplice e così trasparente da rivelare, più di molti report, la natura ibrida di Avnei Hefetz. Fondata nel 1987, Avnei Hefetz (il cui nome significa “le pietre del desiderio”) si arrampica su un’altura che domina la piana di Tulkarem e la rete di villaggi palestinesi – Shufa, Kafr al-Labad, Izbat Shufa, Al-Hafasa – che da generazioni coltivano quella terra fertilissima oggi inglobata dalla colonia. La posizione, scelta con cura, offre un controllo visivo e logistico sull’intero territorio. Durante la Seconda Intifada l’area sarà la base di partenza per incursioni verso i villaggi vicini, e nei tempi ufficialmente “ordinari” continua a funzionare come strategico punto di sorveglianza. L’espansione dell’insediamento si può seguire scorrendo gli ordini militari. Nel 2005 l’ordinanza T/77/05 espropria 418 dunum (42 ettari) di terreni coltivati per “costruire una nuova recinzione”, che di fatto amplia il perimetro coloniale inglobando campi, oliveti e sentieri di uso comunitario. Dieci anni più tardi un altro ordine autorizza la costruzione di una strada asfaltata riservata ai coloni che attraversa i terreni di Shufa e li divide in due, lasciando i contadini dall’altra parte di una barriera invalicabile presidiata da check-point fissi. Seguono, nel 2017 e nel 2018, ulteriori ordinanze che prevedono demolizioni e nuove confische di proprietà palestinesi. Nell’arco di poco più di un decennio Avnei Hefetz raddoppia la propria estensione e trasforma radicalmente la geografia dell’area. Tra i villaggi colpiti dall’espansione coloniale di Avnei Hefetz, Shufa è quello che ha pagato il prezzo più alto in termini di frammentazione, fino a trovarsi quasi tagliato fuori da qualsiasi collegamento. La sua strada principale verso Tulkarem viene chiusa nei primi anni Duemila con cumuli di terra e blocchi di cemento. Nel 2011 la comunità tenta di costruire una strada agricola per raggiungere i campi e mantenere un minimo di collegamento con i villaggi vicini, ma anche quel tracciato viene sigillato dall’esercito per ragioni di sicurezza legate alla colonia. Da allora una torre militare è piantata a guardia dell’ingresso del villaggio. Shufa vive letteralmente all’ombra di Avnei Hefetz, isolata dal resto della piana, con il suo territorio piegato e risagomato dalla colonia. OLTRE IL BANCO DEGLI IMPUTATI C’è un punto che continua a restare scoperto mentre ci avviciniamo alla prossima udienza. Non riguarda soltanto la cronaca del processo, ma il modo in cui scegliamo di guardare alla resistenza armata dentro un territorio occupato. Non si tratta semplicemente di stabilire se un atto rientri o meno nel diritto alla resistenza riconosciuto dal diritto internazionale, ma di comprendere che cosa viene messo a fuoco e che cosa invece scompare quando quella valutazione viene trasportata in un’aula di giustizia europea, lontana dal luogo in cui la violenza si produce. Con questo slittamento geografico e politico è proprio la parola “occupazione” a finire ai margini della scena, mentre è la risposta armata e violenta a occupare l’inquadratura con tutto il suo immaginario. Poi c’è quella parola, “terrorismo”, che appena entra in scena manda tutto in cortocircuito, perché non si poggia su una definizione unica e condivisa ma continua a oscillare tra convenzioni, risoluzioni, formule che non arrivano mai a sovrapporsi del tutto. In questa zona grigia si annida forse la confusione più pericolosa che finisce per accostare la resistenza di un popolo ad atti di terrorismo, mettendo sullo stesso piano chi si ribella a un regime di dominio e chi fa del terrore un metodo ordinario di governo. Le condotte attribuite ad Anan,Ali e Mansour vengono giudicate sotto il capo di imputazione dell’articolo 270-bis del codice penale, che nell’ordinamento italiano definisce il terrorismo, anche internazionale, seguendo il crinale delle intenzioni. Significa che non è rilevante la scena materiale in cui i fatti si producono a costituire il criterio principale della valutazione, ma il fine che viene  attribuito a queste azioni sul piano giuridico. La norma individua come terroristiche le azioni che mirano a intimidire gravemente la popolazione, a costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, a destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale. Se per puro esercizio volessimo applicare quelle stesse parole – intimidire, costringere, destabilizzare – alla geografia dei Territori Occupati, vedremmo che descrivono in modo quasi letterale la maniera in cui colonie e coloni disciplinano lo spazio e chi lo abita. Nella Cisgiordania occupata, dove le colonie israeliane sono vietate dal diritto internazionale e tuttavia continuano a espandersi, chi è che usa l’intimidazione e la coercizione come strumenti ordinari di governo del territorio e di pressione sulla popolazione perché abbandoni la propria terra? Durante l’ultima stagione della raccolta degli ulivi, testate internazionali come Al Jazeera hanno documentato una sequenza di aggressioni a contadini palestinesi da parte di coloni con il volto coperto, armati di bastoni e fucili, che aggredivano chi raccoglieva, incendiavano intere file di alberi, davano fuoco alle auto e ai casolari ai margini dei campi. In alcune immagini si vedono distese di ulivi anneriti lungo pendii interi trasformati in cenere. L’altro elemento che il 270-bis indica tra i fini del terrore è la destabilizzazione dell’ordine politico e sociale, e difficilmente si potrebbe trovare qualcosa di più vicino a ciò che producono le colonie in Cisgiordania. La Cisgiordania è ormai un arcipelago di villaggi palestinesi disseminati tra blocchi di colonie e infrastrutture israeliane. Per chi abita questi luoghi l’accesso alla terra e alle risorse è limitato, la mobilità quotidiana è subordinata ai check-point, si vive tra permessi e deviazioni forzate, sotto la minaccia costante di demolizioni e sgomberi. La destabilizzazione incide anche sul piano psichico, simbolico e sociale: si interrompono i legami tra villaggi e città, si spezza la continuità tra scuola, lavoro e assistenza sanitaria, si incrina la trama di relazioni e di luoghi che teneva insieme memoria e senso di appartenenza. In una geografia come questa l’orizzonte di vita rimane sospeso, perché nulla (la casa, il campo, la strada che si percorre ogni giorno) può dirsi davvero garantito neppure nel domani più vicino. In questo quadro rientra Avnei Hefetz. È un luogo in cui tentare di applicare una distinzione netta tra civile e militare non regge, punteggiato com’è da case, torri, recinzioni, strade d’accesso e sistemi di sicurezza che formano un corpo unico senza soluzione di continuità. Questa fusione tra colonia e apparato militare viene definita da Francesca Albanese nel suo rapporto alle Nazioni Unite del 2023 con l’espressione militarised settler-colonial occupation: nelle colonie non si hanno due regimi distinti, uno “militare” e uno “civile”, che occasionalmente si toccano, ma un unico regime di potere che utilizza tanto la forza armata dello Stato quanto la violenza dei coloni come strumenti integrati dello stesso progetto. La separazione tra “coloni” e “soldati” è una distinzione utile al diritto, alla diplomazia e, infine, anche alla propaganda israeliana. Per chi l’occupazione la subisce, questa distinzione semplicemente non esiste: la violenza che gli arriva addosso è la stessa, sia che provenga dal civile armato che scende dalla colonia, sia che provenga dal soldato che lo accompagna. Nella sua esperienza, entrambi si confondono in un’unica figura di potere, che dispone della sua vita e della sua possibilità di restare su quella terra. Quando un soggetto armato, pur non arruolato, coopera stabilmente con le forze d’occupazione, svolge funzioni di sicurezza e partecipa direttamente ad azioni ostili, quale status assume in quel frangente? Una colonia può davvero essere esclusa dalla categoria di obiettivo militare, se si guarda alla sua struttura e al suo scopo di occupazione? Non va dimenticato che questi interrogativi si collocano dentro un quadro giuridico segnato da un doppio standard, che impedisce di riportare la violenza a una piazza comune del diritto. Tutto si poggia su un’asimmetria radicale sul piano legale: nei casi di violenza attribuita a palestinesi la condotta viene giudicata da tribunali militari israeliani, mentre per i coloni la giurisdizione resta sul piano civile, se e quando un procedimento viene effettivamente aperto. A questo punto, non è più importante soltanto stabilire che cosa sia lecito come atto di resistenza armata, ma anche capire chi sta usando il proprio potere per attribuire a quell’atto un significato di resistenza o, al contrario, di terrorismo, e da quale posizione lo sta facendo. Il 21 novembre in aula ascolteremo l’ambasciatore israeliano, chiamato dalla Corte d’assise dell’Aquila a descrivere la natura della colonia di Avnei Hefetz. La sua voce, con ogni probabilità, si aggiungerà a quelle che pronunceranno la parola “terrorismo” guardando unicamente verso il banco degli imputati. Eppure dovrebbe essere proprio lui, in quanto rappresentante dello Stato israeliano che ha voluto e protetto colonie come Avnei Hefetz, a essere chiamato a rispondere in aula: non con una definizione tecnica di che cos’è una colonia, né con l’ennesima lezioncina su quella che viene presentata come normalità insediativa nei Territori Occupati, ma assumendosi fino in fondo la responsabilità politica e giuridica della violenza che queste strutture esercitano sui palestinesi e sui loro territori. Una volta per tutte. (francesca di egidio)
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Neanche un filo d’erba. Il carcere minorile in un libro di Curcio e Bellati
(disegno di dalila amendola) Neanche un filo d’erba. Socioanalisi narrativa di un carcere minorile è un bel libro curato da Paolo Bellati e Renato Curcio, da pochi giorni pubblicato tra i Quaderni di ricerca sociale delle edizioni Sensibili alle foglie. Il volume costituisce l’ultima tappa di una serie di incontri fatti con un gruppo di giovani ex detenuti del carcere minorile Beccaria di Milano, e restituisce un quadro preciso di questa istituzione che è sempre più uno strumento ordinario nella gestione delle politiche giovanili. Non è un caso che dall’entrata in vigore del decreto Caivano, che aumenta a dismisura le possibilità per un minore di finire in carcere a discapito delle pene alternative, gli ingressi nei penitenziari minorili siano aumentati del cinquantaquattro per cento, facendo arrivare a seicento il numero dei giovani ristretti. Ho letto Neanche un filo d’erba mentre sono costretto a fare i conti con le storie di due ragazzi da qualche mese detenuti in due istituti penali minorili campani (Nisida e Airola). Li conosco da bambini – ora hanno rispettivamente sedici e diciassette anni – e li ho seguiti come educatore per buona parte della loro vita, entrando in relazione con i loro ambienti familiari, con le gioie e le frustrazioni, le aspirazioni e gli errori. M. è finito dentro per una serie di aggressioni, di cui una a un poliziotto, connesse a una patologica difficoltà, mai affrontata da nessuno, a gestire le proprie emozioni negative. L’altro è semplicemente un giovane inquieto e irrequieto. È un adolescente come tanti, C., in cerca di risposte che non sa e probabilmente non vuole darsi, ma che ben presto si è stancato della scuola, del calcio, degli assistenti sociali e di chiunque gli imponga, o anche solo gli suggerisca, una strada o un modo di fare. Sia M. che C., in momenti diversi, hanno scelto di andare in carcere rinunciando alla possibilità, dopo averla sperimentata, di stare in una comunità. Il Beccaria di Milano è uno degli istituti in Italia che più di frequente raggiunge gli onori della cronaca per scandali di vario genere, episodi di violenza, proteste e rivolte dei detenuti. Le riflessioni dei due curatori del libro, e soprattutto le parole dei diretti protagonisti, non risparmiano nulla a chi legge: sovraffollamento a livelli cronici, incapacità (e mancanza di volontà) nell’affrontare la multietnicità sempre crescente, violenza costante e quasi sempre impunita degli agenti con attribuzione arbitraria di punizioni fisiche e psicologiche ai ragazzi, normalizzazione di prassi non scritte – se non in qualche astrusa circolare – che così come nel carcere degli adulti costruiscono le regole de facto del carcere, e che sono diverse istituto per istituto. È il caso di quella che Bellati e Curcio definiscono “pedagogia nera”, la pedagogia della pena o “del bastone”, una traslazione dell’equilibrio basato sulla punizione che sorregge l’istituzione (degli adulti) in un universo che, nelle sue folli teorizzazioni, pretenderebbe di essere educativo per giovani che hanno commesso degli errori ma hanno un’intera vita davanti per recuperare. “Per i maltrattamenti aggravati – si legge nel volume – esercitati tra il 2021 e il 2024 (tra i quali, oltre alle lesioni, le umiliazioni e gli insulti razzisti subiti dai ragazzi compaiono una tentata violenza sessuale operata da un agente nei confronti di un detenuto, e la voce ‘torture’) sono state messe sotto inchiesta giudiziaria quarantadue persone. In un primo tempo, nell’aprile 2024 vennero messi sotto indagine tredici agenti penitenziari, otto dei quali furono anche sospesi dal lavoro. All’inizio di agosto 2025 i pm incaricati hanno però aggiunto a quel primo elenco un comandante e altri tredici agenti, un medico, due operatori sanitari, due ex direttrici e una vicedirettrice”. Il libro ha il merito di partire dall’analisi di un caso per tracciare linee generali, ragionando – sempre a partire dalle parole dei ragazzi – sul (non) funzionamento di questa istituzione. È probabilmente per questo che i capitoli più efficaci risultano quello che rivela il carcere minorile come arma impropria della gestione illiberale del fenomeno migratorio; quelli che svelano con pochi e chiari esempi l’ascensore dei meccanismi premiali, un inferno dantesco che istituisce condizioni diverse di detenzione a seconda della docilità o della renitenza di un detenuto al rispetto di regole assurde; quelli che sconfinano senza perdere il filo del ragionamento nei campi della sociologia dei processi migratori, della psicologia, dell’antropologia culturale, mostrando le continue evoluzioni e involuzioni, a livello individuale e collettivo, delle relazioni tra istituzioni totali e linguaggio, privazione dello spazio e processi di alienazione, gestione chimica del dolore, autolesionismo e “ricadute”, invisibilizzazione burocratico-amministrativa e rivendicazioni identitarie. Vale la pena infine soffermarsi su due questioni che hanno la forza di aprire spunti di riflessione non scontati sulla carcerazione minorile. La prima è quella relativa agli “spazi per il sé”, una lettura più profonda del tema del sovraffollamento, che non si riduce alla denuncia di condizioni pur infami di detenzione, e alla descrizione di stanze in cui per andare in bagno bisogna calpestare i materassi su cui, per terra, sono assiepati gli altri detenuti. Quello che è in ballo, spiegano gli autori del volume, è l’impossibilità di momenti d’introflessione, di elaborazione della propria situazione e delle possibili prospettive: “momenti indispensabili a qualunque età, ma in quella dei ragazzi più ancora decisiva sia per la loro crescita personale che per la maturazione emotiva. Si tratta, insomma, di un vero e proprio soffocamento psicologico e sociale” che “aggiunge un quid specifico alla brutalità ordinaria della condizione carceraria, ne accentua, se possibile, la pena e la sofferenza dei corpi” e “contribuisce in modo decisivo allo smantellamento di un qualsivoglia, sia pure vago ed embrionale, progetto educativo”. Anche la seconda questione, che riporta alle storie dei ragazzi napoletani con cui si è iniziato questo testo, ha molto a che vedere con lo “smantellamento del progetto educativo” scientemente operato dal carcere minorile. È infatti legata alla desolante descrizione, che è uno dei fili conduttori del libro, del complesso equilibrio di relazioni, rapporti lavorativi e personali, compartimentazione delle mansioni e quindi delle responsabilità del mondo degli adulti che operano in carcere. Gli educatori e il personale civile escono a pezzi dalla descrizione dei ragazzi, che ritraggono queste figure per lo più – mantenendo comunque una discreta capacità di differenziazione – come quelle di scialbi passacarte, capaci di parlare e mai di ascoltare, latitanti tra le sezioni persino nelle poche ore durante le quali sono chiamati, con un magro stipendio, va detto, a lavorare nelle strutture. Il fatto che molti ragazzi finiscano loro stessi per preferire, almeno nella brutale quotidianità, la guardia all’educatore, il carcere alla comunità, la repressione al confronto, è a ben pensarci il trionfo dell’istituzione totale, che ha come unico scopo un disciplinamento sociale raggiungibile solo attraverso la punizione, e perciò inconciliabile con qualsiasi millantata velleità di crescita personale, riabilitazione e reinserimento. A parità di vuoto, di noia, di assenza di figure adulte adeguate con cui confrontarsi, e di mancata apertura verso nuove prospettive reali, è comprensibile che i ragazzi scelgano almeno la chiarezza delle regole (per quanto ingiuste) e degli intenti all’ambiguità; preferiscano la crudezza all’ipocrisia, la punizione al ricatto morale, persino le botte alle chiacchiere vuote. Ma se questo modello disciplinante è indispensabile per la buona riuscita di ogni innaturale tentativo di mantenere una persona chiusa e ferma in una gabbia per un certo lasso di tempo, è anche vero che nel mondo dei ragazzi ha bisogno di più sforzo e tempo, elementi necessari a scalfire animi spesso più istintivi, meno interessati a calcolare il rapporto tra i comportamenti e le loro conseguenze, non ancora del tutto assoggettabili al rispetto di piccoli e grandi soprusi. Le continue proteste e le rivolte, più o meno pubblicizzate, che ogni settimana avvengono in molte carceri minorili in tutto il paese ci dicono che questo modello non è necessariamente destinato a vincere. Quella però è la parte che possono fare i giovani detenuti per l’eliminazione di queste inutili e ipocrite istituzioni. È ora di chiedersi cosa siamo disposti a fare noi. (riccardo rosa)
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Le linee di indirizzo sulla contenzione, tra retorica dei buoni propositi e vuota burocrazia
(disegno di cykalov) Quando, nell’aprile del 2021, durante una trasmissione giornalistica della Rai, viene dedicato un approfondimento al tema “I disturbi dei giovani dopo un anno di pandemia” le telecamere entrano nel reparto di neuropsichiatria dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, diretto da uno dei luminari del settore, Stefano Vicari. La scena è molto diversa da quella che, in altre trasmissioni, racconta il quotidiano lavoro di altri reparti di questo ospedale: alla neuropsichiatria infantile, infatti, si accede attraverso una pesante porta d’acciaio, chiusa e allarmata, che la giornalista definisce «di massima sicurezza, dove dietro a porte antifuga ci sono telecamere in ogni stanza, e letti, armadi, comodini ancorati a terra». Poi Vicari aggiunge: «Non ci sono maniglie o appigli perché questi potrebbero essere uno strumento per potersi appendere. I sanitari sono in acciaio e non di ceramica in modo che non possano essere rotti e quindi utilizzati ancora una volta per farsi del male». Sia chiaro: nessun segno di incuria o sciatteria, anzi, tutto è assolutamente lindo e pulito, clinicizzato; medici, infermieri e inservienti sono tutti perfettamente in camice bianco. Eppure, nonostante alcuni disegni alle pareti e le riprese che indugiano su un bambino intento a giocare con una macchinina, le immagini restituiscono a chi scrive un profondo senso di claustrofobia e tensione, un ambiente che lascia riecheggiare dispositivi asilari. Non mi ha sorpreso dunque apprendere, successivamente, da alcune inchieste giornalistiche, che in quell’ospedale si utilizzi la contenzione fisica sui minori. D’altro canto, seppure spesso resti una prassi sottaciuta, anche in Lombardia ci sono reparti di neuropsichiatria (a volte pure quelli per adulti) in cui sono legati bambini e adolescenti, e così, seppur in assenza di dati certi, possiamo ipotizzare avvenga anche in altre regioni italiane. Bambini, ragazzi, giovani, sono dunque legati ai letti, braccia, gambe, a volte anche con il corpetto per il busto (e non solo nei reparti ospedalieri) come accade agli adulti e agli anziani, perché la contenzione, tra i più evidenti e dolorosi lasciti dell’armamentario manicomiale, continua ad essere parte sostanziale dell’intervento psichiatrico (e non solo di questo). Le tanto attese Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale, approvate il 23 ottobre scorso dalla Conferenza Stato-Regioni, pur dichiarandosi “una cornice di carattere generale accompagnata da indicazioni specifiche per favorire il percorso di progressivo superamento della contenzione nei luoghi di cura della salute mentale”, e pur richiamando, con la Cassazione, che la contenzione non possa mai considerarsi un atto sanitario,  scivolano, nelle ventuno pagine di cui sono composte, nella sostanziale e acritica accettazione dello status quo, che nel breve e inconsistente paragrafo dedicato alle “specificità dei servizi di neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza” trova la sua più eclatante e sconcertante dichiarazione: “in riferimento alla prevenzione della contenzione dei minori – si afferma – valgono gli stessi principi generali descritti per gli adulti”. Nessuna specifica valutazione, nessuna adozione di un principio precauzionale almeno più stringente, nessuna considerazione sulla portata che quell’evento potrà avere sul futuro sviluppo del ragazzo, solo una serie di minime raccomandazioni che chiedono di informare e coinvolgere i genitori, di prestare particolare attenzione alla gestione ambientale e relazionale (soprattutto in caso di abuso di sostanze), di coinvolgere i minori nella formalizzazione di un non meglio specificato “piano crisi”, di utilizzare strategie mirate di analisi e modificazione delle catene comportamentali per la gestione della crisi nelle persone con disabilità intellettiva e/o autismo (sia adulte che minori). In ultima analisi si potrebbe affermare che queste Linee di indirizzo siano tra i primi documenti ufficiali in cui si legittima il ricorso della contenzione anche sui minori (certo come extrema ratio legata allo “stato di necessità”, la cui definizione e qualificazione, però, restano sostanzialmente vacue e discrezionali). Più complessivamente, tanto per gli adulti quanto per i minori, la solita elencazione di “buone pratiche” e le cinque striminzite “indicazioni per il progressivo superamento della contenzione” finiscono col rappresentare, come nelle tante linee guida di diverse aziende sanitarie che si sono succedute negli anni, da un lato, un vuoto esercizio di retorica dei buoni propositi, dall’altro una congerie di atti dal carattere meramente burocratico, volti a definire la correttezza delle procedure, a volte rischiando di produrre un paradossale effetto di ampliamento della liceità del ricorso alla contenzione. Si tratta, in definitiva, di un documento non solo inutile ed evanescente, privo di analisi di dettaglio e di contesto, di contenuti di merito rispetto alle necessarie risorse umane ed economiche, di un qualsivoglia valore prescrittivo, ma che rischia di essere, nella sua inerzia, anche pericoloso. Anche perché è al vaglio del parlamento un disegno di legge, il ddl Zaffini – presentato dal senatore di Fratelli d’Italia e adottato come testo base per la riforma del settore dalla Commissione Affari Sociali del Senato –, in cui, nella sostanziale indeterminatezza di alcune allocuzioni, si legittima normativamente il ricorso alla contenzione, lasciandone indefiniti i confini applicativi. La specifica previsione del disegno di legge sulla contenzione, come formulata, pare in linea con il più complessivo impianto della proposta normativa, innervata su una visione securitaria e fortemente medicalizzata della sofferenza psichica, ricondotta in un alveo di interventi psichiatrici i cui argini sembrano segnati, da un lato, da un paradigma prettamente biologistico del disturbo e del disagio mentale, dall’altro, dalla riproposizione, stemperata nella formulazione dell’incolumità (propria e di terzi, soprattutto degli operatori), dell’equazione tra malattia mentale e pericolosità sociale e personale. L’eventuale saldatura tra questo ddl e le linee di indirizzo adottate dalla Conferenza, rappresenterebbe un rischio mortale per i principi sanciti con la legge 180. Le Linee di indirizzo, inoltre, si concentrano sull’utilizzo della contenzione nel solo spazio dei reparti psichiatrici ospedalieri (per adulti e minori) e delle Rems, non prendendo in considerazione tutti gli altri luoghi in cui la contenzione rappresenta un mezzo di intervento routinario, innanzitutto le residenze per anziani. Ancora, al di là della mera individuazione concettuale, nel documento si sceglie di non affrontare il tema della contenzione ambientale e farmacologica, come se, nella realtà fattuale, le diverse tipologie di contenzione non agissero intrecciandosi e sovrapponendosi. Il tema, in sostanza, appare affrontato in modo assolutamente parziale, soprattutto slegato dalla permanenza di quei dispositivi di internamento che, nei diversi luoghi, sottraggono libertà in nome della sicurezza, mortificano diritti e dignità delle persone riproponendo la stanca retorica del “è per il suo bene”, consentono margini di profitto altissimi agli imprenditori delle strutture private che sopperiscono alle carenze determinate dai mancati investimenti nel pubblico, legittimano una formazione di medici, infermieri e operatori in cui il sofferente smette di essere persona per diventare un mero corpo malato. Ecco, soprattutto, in queste Linee di indirizzo non ci sono le persone sofferenti, le storie di chi è morto di contenzione, i vissuti di chi, pure sopravvissuto, continua a portare una ferita profonda di fascette che non solo hanno bloccato i suoi arti, ma, soprattutto, hanno profanato il suo sé. Questo documento, allora, mantiene l’abissale distanza d’offesa tra chi lega e chi è legato, tra chi si ritiene normale e chi è considerato anormale e pericoloso, tra chi ha e chi non ha.
sanità
detenzioni
Messina, dal Carnevale al carcere. Il punto sul processo ai tre attivisti No Ponte
(disegno di cyop&kaf) Tra il 9 e il 10 settembre scorso tre attivisti sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni, reati commessi durante il Carnevale No Ponte tenutosi il primo marzo scorso nella città dello Stretto. Il corteo, composto da circa un centinaio di persone mascherate, aveva attraversato le vie principali della città, facendo registrare qualche scontro tra manifestanti e forze dell’ordine. A fine giornata, un’agente di polizia riportava una frattura della clavicola guaribile in centotrentacinque giorni. Dalla visione dei filmati delle telecamere e dai travestimenti usati, la questura individua tre ragazzi. Guido è accusato del reato di resistenza pluriaggravata. Gabriele e Andrea, oltre a resistenza pluriaggravata, vengono accusati del reato di lesioni gravi. Gli arresti, come documentato da Radio Onda d’Urto e Radio Onda Rossa, avvengono contemporaneamente in diverse città italiane, tra Napoli, Bari e Varese.  Gabriele viene arrestato a Napoli mentre attende l’arrivo del Flixbus per recarsi da alcuni suoi amici in Francia. Giunto alla stazione trova gli agenti della digos di Messina, che insieme a quelli napoletani, lo fermano e lo portano all’istituto penitenziario di Poggioreale. Nella stessa giornata, agenti della digos di Messina e di Bari perquisiscono l’appartamento di Sara, ex ragazza di Gabriele, che lì ha la residenza. Sara è indagata nello stesso filone di indagini. Andrea viene bloccato su un’auto a Bari, fermato da una volante all’esterno del centro sociale Bread and Roses. La digos gli comunica di seguirlo in questura per la consegna di una notifica. In caserma scopre che la notifica è legata agli incidenti del Carnevale. Andrea trascorre la notte lì, e la mattina dopo viene trasferito nel carcere di Bari. Guido intanto subisce una perquisizione a Varese, nel suo appartamento, insieme ad altri compagni. Ultimata la perquisizione, gli agenti lo accompagnano nel carcere di Varese. Guido è l’unico che sapeva di un’indagine a suo carico, perché vittima della “caccia all’uomo” organizzata dalle forze dell’ordine messinesi qualche ora dopo la fine del corteo. Di quelle ore si ricorda l’entusiasmo di Matteo Salvini che si affrettava a diffondere pubblicamente la notizia, e la narrazione del solito copione sui facinorosi che portano scompiglio in città. Altro elemento ricorrente è il tentativo di dividere i manifestanti tra buoni e cattivi. Gli attivisti, tutti e tre incensurati, vengono qualificati come pericolosi socialmente,  una presunzione che sarebbe corroborata dalla generica appartenenza politica ll’area anarco-antagonista, un pretesto utilizzato anche dal gip di Messina per sostenere l’obbligo carcerario nei loro confronti. Per una ventina di giorni gli attivisti vengono spostati da un carcere a un altro, dove vengono messi in isolamento, negandogli la possibilità di poter parlare con i propri conoscenti e avvocati. Intanto in loro supporto si costituisce un pool di legali (Moschella, Losco, Calabro, di Stefano), con l’obiettivo di smontare accuse molto gravi, le cui sanzioni potrebbero oscillare tra gli otto e i quindici anni. Al momento i tre si trovano agli arresti domiciliari, in attesa della prossima udienza fissata a gennaio 2026. Abbiamo chiesto all’avvocato Francesco Calabro informazioni utili per approfondire la vicenda. Hai ravvisato delle anomalie negli arresti? Intanto mi preme dire che entrambi ragazzi hanno sofferto in maniera particolare il periodo di detenzione. Sia perché erano alla prima esperienza, sia le condizioni, notoriamente disumane. La prima anomalia riguarda il caso di Andrea e gli accadimenti intercorsi tra l’arresto e l’interrogatorio di garanzia, fissato per il dodici. Il mio assistito ha trascorso le prime notti al carcere di Bari, ma il giorno prima dell’interrogatorio è stato condotto al penitenziario di Potenza. Uno spostamento che ha impedito di poter effettuare un colloquio difensivo in vista dell’interrogatorio con il giudice. Su questo ho protestato con il gip, perché il trasferimento era motivato da esigenze organizzative legate all’amministrazione penitenziaria, che in questo strano paese prevalgono sul diritto della difesa.  Con Gabriele è accaduta la stessa cosa: per diverso tempo sia il sottoscritto che la madre abbiamo avuto difficoltà a ottenere colloqui telefonici nel carcere di Poggioreale. Un altro problema riscontrato nell’inchiesta riguarda la modalità di gestione dell’interrogatorio di garanzia. Sebbene l’ordinanza di custodia cautelare fosse stata emessa dal gip di Messina, l’interrogatorio è stato delegato per rogatoria, nel caso di Gabriele al gip di Napoli, nel caso di Andrea a quello di Bari. Parliamo di magistrati che non avevano alcuna conoscenza, se non informazioni sommarie, sulla vicenda. La cosa singolare è che lo svolgimento dell’interrogatorio di Andrea è avvenuto in videoconferenza. Non si comprende a questo punto per quale ragione non abbia proceduto il gip di Messina, che aveva una conoscenza degli atti più dettagliata. Questo elemento fortunatamente non ha inciso, perché ci saremmo comunque avvalsi della facoltà di non rispondere. Il gip di Messina accusa gli attivisti di essere pericolosi socialmente, puoi spiegare meglio queste accuse? Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto particolarmente gravi i reati, disponendo per tutti e tre gli attivisti la reclusione detentiva. Il ragionamento è legato alla gravità del fatto contestato, e al contempo a una chiara manifestazione di ostilità, tenuta durante il corteo, nei confronti dell’autorità. Una motivazione che a me è apparsa discutibile: perché se gli attivisti non rispettano le prescrizioni stabilite dal questore – travestimenti, utilizzo di fumogeni – tale comportamento non ravvisa un’automatica trasgressione delle prescrizioni imposte per gli arresti domiciliari. Parliamo di contesti differenti: dentro il corteo, di un’iniziativa collettiva nella quale la presenza del gruppo è un fattore motivante rispetto all’azione; negli arresti domiciliari invece sei solo. Inoltre, se violi le prescrizioni di un corteo non puoi immaginare che come conseguenza diretta tu possa finire in carcere, mentre se trasgredisci le prescrizioni dei domiciliari sei consapevole che non ci sono alternative al collocamento detentivo in carcere. A che punto siamo nel processo? Abbiamo avanzato istanza di riesame contro l’ordinanza del gip che prevedeva il carcere. E il tribunale del riesame, il 26 settembre, ha disposto la sostituzione della misura carceraria in arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Da poco abbiamo ricevuto dal gip di Messina la notifica del decreto di giudizio immediato, fissato per gennaio. Abbiamo quindici giorni di tempo dalla notifica per valutare riti alternativi che possono essere un giudizio abbreviato oppure, nel caso di chi ha la posizione più lieve, la sospensione del processo attraverso la richiesta di messa alla prova. Io mi orienterò ragionevolmente per un giudizio abbreviato. Certamente il processo è complicato, e non riesco a fare un pronostico su come finirà. Resta un processo che offre margini di difesa, in particolare sulle aggravanti e lesioni provocate al pubblico ufficiale. Il processo potrebbe risentire dell’inasprimento delle pene stabilito dal nuovo ddl sicurezza? Questi sono i primi processi post-pacchetto sicurezza. Nel caso specifico non ci sono effetti immediati sulle contestazioni e le qualificazioni giuridiche provocate dal pacchetto sicurezza: i fatti contestati risalgono al primo marzo del 2025, a un’epoca antecedente all’entrata in vigore del ddl. Le imputazioni invece risentono del progressivo inasprimento delle pene precedente all’approvazione del ddl: provvedimenti che mirano a colpire maggiormente i reati commessi in occasione di manifestazioni svolte in luogo pubblico, come i reati di lesioni aggravate a carico di pubblici ufficiali. Stessa cosa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale che con l’aggravante della presenza di più persone, dell’uso di armi improprie, e della condotta dentro la cornice di una manifestazione pubblica, sono condotte punibili con pene fino ai quindici anni di reclusione. (giuseppe mammana)
detenzioni
Decreto Caivano e detenzione minorile. Contro un nuovo carcere a Santa Maria Capua Vetere
(archivio disegni napolimonitor) Il Decreto Caivano e altre misure di recente approvazione hanno comportato un inasprimento del livello di criminalizzazione nei confronti di soggetti come i giovani delle classi popolari, dei territori più marginalizzati, dei migranti, nonché l’istituzione di nuovi reati atti a colpirli e un’impennata di condanne a pene detentive. Ma questi interventi normativi hanno anche fatto sì che emergesse la necessità di un piano di potenziamento delle strutture detentive per minori e l’apertura di nuove carceri. L’intervento ministeriale che prevede l’apertura di quattro nuovi Istituti penitenziari minorili (Ipm), insieme a L’Aquila, Rovigo e Lecce, individua come sede anche la piccola città campana di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La struttura individuata come futuro penitenziario è l’Istituto Angiulli, già in passato centro di detenzione minorile, ma che a oggi ospita, oltre a un museo e una biblioteca comunale, un Centro diurno polifunzionale. Questo centro, racconta una volontaria che vi opera, offre un modello alternativo di scontare la pena, a partire da attività che permettano ai ragazzi di costruirsi strumenti di crescita attraverso corsi di formazione lavorativa e non, come la falegnameria e il laboratorio di restauro di moto d’epoca: «Abbiamo anche a disposizione impianti sportivi e un teatro, ma non abbiamo mai ricevuto i fondi destinati alla loro ristrutturazione». Il futuro dell’Angiulli è ancora incerto. In un primo momento si era parlato di chiusura, poi di trasferimento, ma la difficoltà a trovare i locali adatti per dare continuità alle attività del centro, in una città in cui mancano gli spazi tanto per l’istruzione quanto per l’attività sociale, è enorme. Ancora più preoccupante è il silenzio delle istituzioni locali su una decisione calata dall’alto dal governo, considerando anche che, poco meno di dieci anni fa, l’attuale sindaco Mirra (eletto con una coalizione civica in quota centrosinistra) sbandierava come una vittoria la riqualifica della struttura. Come a L’Aquila, in ogni caso, dove l’inaugurazione del nuovo Ipm è stata presentata come una vittoria, il “modello Caivano” arriva a Santa Maria con l’intento di “combattere il disagio giovanile”, un disagio che ha ovviamente radici profonde, e ben radicate altrove: edifici scolastici inadeguati, un’istruzione votata unicamente alla formazione di futuri lavoratori precari e ricattabili, costante e asfissiante presenza di polizia ed esercito in tutte le scuole della provincia di Caserta, con controlli ed eventi propagandistici imbastiti con il solo fine di racimolare consenso e arruolamenti, assenza di impianti sportivi e di luoghi di socialità accessibili anche alle classi meno abbienti. E ancora: emergenza abitativa, lavoro nero e precario, una criminalità organizzata onnipresente e sempre alla ricerca di nuova manovalanza. Il risultato più evidente di tutto ciò è la fuga, per chi può permetterselo, da una gabbia a cielo aperto fatta di sfruttamento, abbandono e marginalità. E chi non può fuggire, si arrangia. In realtà, il rapporto tra marginalità e istituzioni totali è ancora più evidente su territori come questo. La situazione a Santa Maria Capua Vetere, dove già nel 2020 si consumò una mattanza di detenuti nella casa circondariale Francesco Uccella, è il riflesso di un’emergenza che attraversa l’intero paese e che riempie le carceri di “elementi di disturbo”: sovraffollamento, violenze contro i detenuti, isolamento e condizioni di vita indignitose accomunano le carceri ai lager di Stato, i cosiddetti Cpr, e sono in aumento anche negli istituti minorili. I tassi elevatissimi di recidività, i suicidi e i continui atti di autolesionismo ne sono la prova più lampante. Davanti a questa escalation, qualcosa però si muove. Lo scorso maggio a Santa Maria Capua Vetere si è tenuto un presidio proprio fuori all’istituto Angiulli con un messaggio molto chiaro: totale opposizione alla riapertura dell’Ipm e a nuove carceri minorili su tutto il territorio italiano; richiesta di fondi per il potenziamento del Centro diurno polifunzionale, delle scuole, degli ospedali e dei servizi pubblici nel casertano; denuncia dei piani securitari del governo Meloni e del silenzio dell’amministrazione locale. Naturalmente si è trattato solo di un primo passo di un percorso che tenta di rimettere sotto i riflettori il tema del carcere e la sua normalizzazione, ancora di più in aree di provincia e di periferia: un tentativo che avrà seguito con altre iniziative a partire dal prossimo autunno e che avrà bisogno di voce e supporto anche da parte di tutti gli altri territori. (raul lamia)
detenzioni
Dal Cpr al carcere, chi ha ucciso Hamid Badoui?
(disegno di martina di gennaro) All’alba del 19 maggio scorso, tra le 4:30 e le 6:09, nella cella 214 del padiglione B del carcere torinese Lorusso e Cutugno, Hamid Badoui si tolse i lacci delle scarpe e li legò al collo. In quell’istituto i lacci vengono ritirati solo ai detenuti classificati come “ad alto rischio suicidario”. Hamid non era tra loro, e quei lacci, apparentemente un dettaglio, divennero una condanna. Passarono ventidue lunghissimi minuti prima che qualcuno aprisse la porta: ventidue minuti in cui rimase solo, avvolto da un silenzio che lo soffocava. Quando gli agenti entrarono, alle 6:31, per lui non c’era più tempo.  Hamid aveva quarantun’anni e da quindici viveva a Torino. Era nato a Oued Zem, in Marocco, in una famiglia a cui era legatissimo. A soli quindici anni aveva lasciato la sua terra per la Spagna, accolto in una comunità per minori. Lì aveva studiato, ottenuto i documenti spagnoli e un diploma da cameriere. Con i suoi primi lavori riusciva a mandare denaro alla madre, gesto che non interruppe neppure durante i periodi difficili. Anche durante la detenzione a Fossano, nonostante le ristrettezze, continuò a inviarle parte dei piccoli guadagni ottenuti dentro il carcere. Era il suo modo di restare figlio presente, anche dietro le sbarre. Sua sorella Zahira lo ricorda con tenerezza: «Mamma era il suo punto debole, la sua gioia più grande». In Italia Hamid continuò a lavorare in cucina, a studiare, a conservare con cura documenti e ricevute, segni concreti della sua volontà di costruirsi un futuro dignitoso. Ma le difficoltà non mancavano: i documenti scaduti, la vicinanza a persone sbagliate, la lotta con la dipendenza dal crack. Più volte chiese aiuto, affidandosi al Gruppo Abele per percorsi di cura e disintossicazione. Con Zahira parlava spesso del desiderio di tornare al Sert, curarsi e riavvicinarsi alla famiglia. «Parlavamo ogni giorno», ricorda la sorella. «Poi, all’improvviso, il suo telefono è rimasto spento. Il lunedì è arrivata la notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto ricevere». Dopo più di una detenzione Hamid era stato trasferito nel Cpr di Bari e poi deportato in Albania, nel centro di Gjadër. Era rimasto lì trentatré giorni, lo aveva definito “un inferno”. «Meglio il carcere che Shengjin», aveva confidato al suo avvocato, spaventato da quella esperienza che lo aveva segnato profondamente. La decisione di un giudice romano, che ne dispose la liberazione, sollevò dubbi sulla legittimità costituzionale del trattenimento nei Cpr. Hamid era tornato a Torino di venerdì notte, libero sulla carta, ma attanagliato dalla paura di essere nuovamente rinchiuso. Sabato 17 maggio, poco dopo le 14:00, davanti a una tabaccheria di corso Giulio Cesare, chiamò la polizia per denunciare una truffa: la Sim che aveva acquistato non funzionava. Quel gesto, nato dal desiderio di giustizia, si trasformò in un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. La folla guardava, filmava, gridava. Da quell’istante la sua fragile traiettoria cambiò. Hamid trascorse oltre dieci ore in una camera di sicurezza, senza alcuna assistenza. Solo alle 3:43 del 18 maggio varcò l’ingresso del carcere torinese. Alle 4:20 un medico lo visitò per dieci minuti, troppo poco per cogliere il suo stato d’animo. Segnalò di assumere Lyrica e Rivotril, ma il rischio suicidario fu giudicato “basso”. Da quel momento si apre il primo vuoto temporale: dalle 4:30 del mattino fino alle 19:00 nessuna annotazione, nessuna osservazione, quasi quindici ore in cui Hamid rimane invisibile. Sappiamo che poco prima delle 19:00 ha trascorso circa un’ora nell’ufficio del sovrintendente, perché aveva rifiutato di condividere la cella. Poco dopo viene riaccompagnato nella 214 e si apre il secondo intervallo di silenzio: dalle 19:00 circa fino alle 4:30 del mattino successivo. Alle 4:30 gli agenti effettuano il giro di controllo per verificare che i detenuti stiano bene. È nel letto, apparentemente dormiente. Alle 6:09 il suo corpo viene trovato legato alle sbarre del cancello della cella 214. Le chiavi sono al piano terra: trascorrono ventidue minuti prima che venga aperta. Alle 6:31, quando gli agenti entrano, è troppo tardi. Zahira, insieme all’avvocato Luca Motta, ha presentato un esposto in procura. Denuncia omissioni, silenzi, ritardi. Ricorda che Hamid avrebbe potuto andare ai domiciliari, che l’arresto non era obbligatorio, che la sua fragilità era evidente. L’esposto parla chiaro: quattordici ore dall’arresto alla visita medica, oltre dieci in isolamento, diciassette escoriazioni sul corpo. Il medico legale ha confermato: non furono le ferite a ucciderlo, ma l’asfissia da impiccagione. Il 27 maggio corso Palermo si riempì di persone. Fiori, cartelli, passi condivisi. Circa duecento voci unite per dire che nessuno deve morire così, nel silenzio di una cella. Hamid aveva scelto di vivere, di curarsi, di ricominciare. Ma in carcere ha trovato tutto fuorché custodia o protezione. Dopo l’autopsia, Zahira ha completato le pratiche per riportarlo in Marocco, come desiderava la madre. Un ultimo gesto d’amore, per restituirgli dignità e pace. Rimane la memoria: il suo sorriso, i suoi gesti di affetto, la sua forza fragile che chi lo ha amato custodirà sempre. Rabi yrahmou, Hamid. Ma tensach. (luna casarotti – yairaiha ets)
detenzioni
La storia silenziosa di Tarek. L’arresto in piazza, la condanna, la solidarietà
(disegno di sam3) Il 5 ottobre del 2025 è stata una giornata storica: migliaia di persone scesero in piazza a Porta San Paolo, a Roma. I manifestanti, sfidando i divieti del governo, reclamavano a gran voce la fine del genocidio a Gaza. Per diverse ore, sotto una pioggia torrenziale, le forze dell’ordine circondarono il presidio con i blindati permettendo l’ingresso ai manifestanti solo previa identificazione; anche nei pressi della città, nelle aree di servizio autostradali adiacenti la capitale, le forze dell’ordine impedirono ai manifestanti, tramite fogli di via, di raggiungere il presidio. In piazza, dopo una serie di provocazioni poliziesche e un fitto lancio di lacrimogeni, si arrivò agli scontri su via Ostiense. In serata venne arrestato uno studente italiano, Tiziano, portato in questura e posto agli arresti domiciliari. Il tribunale l’ha condannato a due anni, ma la pena è stata sospesa per l’applicazione della condizionale in quanto soggetto incensurato. Qualche settimana dopo, nel silenzio dei media, venne arrestato un altro ragazzo, un tunisino di nome Tarek. Anche lui, come Tiziano, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. A differenza dello studente italiano, Tarek è un ragazzo straniero con precedenti penali, con lo stigma della sua condizione etnica. Le accuse inchiodano Tarek seguendo il solito razzismo istituzionale. Il ragazzo viene descritto come un uomo dalle sembianze magrebine, che dopo aver colpito gli agenti a ombrellate, e lanciato delle bottiglie, si infligge volontariamente dei tagli per impedire il fermo da parte delle forze di polizia. La vicenda emerge diversi mesi dopo, a maggio, grazie a una corrispondenza telefonica, su Radio Onda Rossa, in cui l’avvocato di Tarek spiega che il ragazzo è stato condannato, con il rito abbreviato, a una pena di quattro anni e otto mesi. Una sentenza singolare perché la condanna è superiore alla richiesta del pubblico ministero che chiedeva tre anni. Il 21 maggio, davanti al carcere di Regina Coeli, viene indetto un presidio per esprimere solidarietà al ragazzo tunisino, e agli altri detenuti, in cui tra l’altro i manifestanti leggono una lettera di Tiziano indirizzata allo stesso Tarek. Per approfondire la vicenda decido di incontrare l’avvocato del ragazzo, Leonardo Pompili. Una chiacchierata in attesa della pronuncia dell’udienza di appello fissata il prossimo 21 novembre. Mi racconti la storia di Tarek? Tarek è arrivato in Italia nel 2008, dalla Tunisia. In Italia ha conosciuto una compagna con cui ha avuto una relazione, e da cui sono nati due figli. Aveva il permesso di soggiorno e lavorava. Dopo sono iniziati i primi problemi e Tarek ha deciso di separarsi dalla compagna. Da questo momento comincia a precipitare nella marginalità: difficoltà a trovare una casa, difficoltà a trovare un posto di lavoro. Nel 2020, un altro episodio segna la vita di Tarek. Un litigio con due persone si trasforma in una colluttazione. Viene aperto un fascicolo a suo carico e Tarek viene condannato per tentato omicidio. In carcere la  situazione si aggrava, e la depressione lo porta a un consumo esorbitante di farmaci. Scontata la condanna ricomincia a lavorare, ma a nero. A tal punto che dopo l’arresto, avvenuto qualche giorno dopo il 5 ottobre, il datore di lavoro con cui lavorava nega di conoscerlo. Tutto questo impedisce al ragazzo di recuperare una parte della retribuzione che gli spettava. Inoltre, al momento, appare difficile regolarizzare la sua posizione. Tarek ha una carta d’identità ma il permesso di soggiorno scaduto. A giugno doveva presentarsi all’ufficio immigrazione per il rinnovo, ma a causa della detenzione carceraria non è riuscito a presentarsi all’appuntamento ed è stato chiesto un rinvio. Ci racconti che è successo il 5 ottobre? Tarek frequentava la zona di Ostiense e si trovava in un locale lì vicino. Non era andato appositamente al corteo. Decide di avvicinarsi quando la piazza era già blindata. E quando vede la polizia che manganella da un lato, e le bandiere della Palestina dall’altro, decide di compiere un gesto di protesta estrema: si leva la maglietta, e comincia a tagliarsi. Si tratta di un gesto comune a molti detenuti ed ex detenuti: compiere mutilazioni corporali come quelli che avvengono nei Cpr, quando i reclusi si cuciono la bocca. Un gesto di protesta nonché irriverente, perché il corpo è l’unica parte che non è soggetta al controllo del carceriere. Oltre al gesto autolesionistico, la procura lo accusa di aver preso a ombrellate un agente, e di aver lanciato delle bottiglie. La cosa singolare è che per giustificare il reato di resistenza a pubblico ufficiale l’accusa capovolge la cronologia della condotta: sostenendo che prima il ragazzo prende a ombrellate gli agenti, dopo lancia le bottiglie, e infine si taglia per non farsi arrestare. Tutte accuse opinabili. Per esempio, riguardo al lancio di bottiglie, nei video non si vedono i lanci né contro cose e né contro persone. Stessa cosa per l’accusa di aver colpito a ombrellate gli agenti: le forze di polizia sostengono che Tarek abbia colpito con l’ombrello un agente sull’avambraccio. Eppure non ci sono agenti refertati. Si vede solamente che lui agita un ombrello, per quarantanove secondi, verso il contingente di polizia, e poi scappa, senza colpire nessuno. Altra anomalia resta l’aggravante del numero di persone. Gli agenti sostengono che Tarek si sia messo alla testa dei manifestanti, dal video invece si nota come un piccolo contingente di poliziotti si stacca andando verso il ragazzo tunisino, e nel momento in cui prenderebbe a ombrellate gli agenti, lui si trova da solo. Questo dimostra che Tarek ha fatto tutto da solo. E il fatto che lo stesso giorno nella piazza ci siano stati disordini, non significa che puoi unire gli episodi. Per me non c’è resistenza perché nessuna delle condotte ha impedito nulla. Ma a ogni modo, pure che fosse resistenza aggravata, che va dai tre ai quindici anni, non puoi partire dai sette anni. Se immaginiamo il massimo della gravità, che può arrivare a un massimo di quindici anni, chi agita un ombrello non può rischiare sette anni, cioè la metà. Tanto più se la condotta è durata solamente un minuto e cinquanta secondi. Pensi ci sia un nesso tra la condanna di Tarek e il nuovo ddl sicurezza? Sì, il suo caso è un’anticipazione di quello che è il Ddl sicurezza. Introduzione di nuovi reati, aumento di pene. Reati che non sono certamente delle novità. Nel nuovo ddl tuttavia c’è un salto di qualità: le norme sono incentrate sulla punizione di quei soggetti che vivono nella marginalità sociale. E contro coloro che questa marginalità sociale non l’accettano. Soggetti che combaciano con il profilo di Tarek, un ex detenuto che in piazza ha fatto un gesto estremo. Nel suo caso forse scimmiottante rispetto a un vero e proprio conflitto. Il ddl è pieno di norme che vanno a sanzionare il dissenso. I reati di opinione, con il nuovo pacchetto sicurezza, rientreranno nella cornice del 4-bis: la condanna della pena deve essere espiata in carcere. A me è capitato di seguire dei processi per reati di opinione. Uno per una rivista anarchica, e un altro per delle canzoni trap, in cui c’è l’aggravante del terrorismo. Una cosa impensabile alcuni anni fa. Oltretutto in questo pacchetto sono previste aggravanti per la resistenza. Insomma, hai una pena aggravata se commetti degli abusi contro un operatore delle forze dell’ordine. In più, nella normativa, ci sono benefici per gli agenti: il pagamento delle spese legali, o la possibilità di girare con un’altra arma oltre a quella di  ordinanza, senza bisogno di avere il porto d’armi. Adesso si sta parlando di approvare un’altra legge che permetterebbe di non iscrivere più notizie di reato a carico degli agenti di pubblica sicurezza. Quali sono le condizioni di Tarek? Alterna periodi in cui sta male, non parla molto, ha tanti pensieri, e non riesce a dormire, ad altri in cui sta meglio, e sembra molto attivo e dialogante. A fine maggio hanno organizzato una manifestazione davanti al Regina Coeli, nel penitenziario dove si trova, ma non aveva capito che fosse per lui. Ha detto che aveva sentito le grida da fuori, e quando gli ho riferito che era per lui è rimasto molto sorpreso. Mi dice che lo spostano continuamente, ora lo hanno messo in una sala ricreativa, adibita a cella, per assenza di spazio. È apparso molto felice quando ha saputo che era apparsa una storia a fumetti su di lui pubblicata da Internazionale. Non immaginava tutta questa solidarietà. Tarek ha delle problematiche di salute che sono state evidenziate nel processo. Problemi che sono stati ignorati. Ho chiesto una perizia ma non è stata concessa. Non c’è stato nemmeno un confronto con la documentazione prodotta, nessuna motivazione. Hanno semplicemente detto che non c’erano motivi validi per indagare sui disturbi di Tarek. Perché un conto è la condotta di una persona che sta bene, un altro è quella di un soggetto con dei problemi. Spesso è una scelta di opportunità, altre volte dettata da altre ragioni, come evitare perdite di tempo, in quanto approfondire le condizioni di un detenuto implica la nomina di un perito. Molte persone che sono in carcere soffrono di questi problemi, ma dal momento che dovrebbero metterli tutti fuori e non ci sono le strutture, ti dicono che queste non sono malattie psichiatriche ma disturbi. Il carcere non funziona, è una discarica sociale e se andiamo a vedere la popolazione carceraria, la maggior parte dei detenuti sono poveri e immigrati. (giuseppe mammana)
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