L’Ufficio d’Informazione del Kurdistan in Italia documenta violazioni gravi e
chiede indagini indipendenti e responsabilità internazionale L’Ufficio
d’Informazione del Kurdistan in Italia ha pubblicato un rapporto dal titolo “War
Crimes …
Tag - tortura
Otto sentenze di colpevolezza per le violenze al Lorusso e Cutugno. E intanto il
decreto sicurezza allarga l’area di non punibilità proprio dentro gli istituti
penitenziari. Otto condanne. È questo …
Accuse di tortura, falsi e depistaggi: il 2 novembre la prima udienza contro il
poliziotto imputato Porta ancora addosso – e dentro – i segni di quella caduta,
Hasib Omerovic, …
Lo Stato sotto accusa: la Corte riconosce la tortura e condanna nove agenti, tra
cui una ispettrice, per le violenze nel carcere di Sollicciano C’è stata tortura
nel carcere di …
di Eleonora Martini* Pestaggi e torture dei detenuti a Santa Maria Capua Vetere,
i difensori contro la sostituzione del presidente chiedono il rinvio in
Consulta. I legali: «Violato l’articolo 25 …
Estratti dalla puntata del 3 novembre 2025 di Bello Come Una Prigione Che Brucia
SCIOPERO DELLA FAME DI PALESTINE ACTION Il 2 novembre 2025 (anniversario della
dichiarazione di Balfour come atto fondativo dell’entità statale sionista) due
prigioniere di Palestine Action, Qesser Zurah and Amu Gibb, detenute nel carcere
di Bronzefield, hanno iniziato uno sciopero della […]
La giornata mondiale contro la tortura. Tra trafficanti e poliziotti ecco chi
tortura i migranti. Secondo il report della Rete italiana per il supporto a
persone sopravvissute a tortura, le vittime sono soprattutto richiedenti asilo
(il 69%). La maggior parte delle violenze nei paesi di transito a opera di
criminali e pubblici ufficiali, che in […]
E’ arrivata la sentenza che riguarda il processo, avvenuto con rito abbreviato,
nei confronti di dieci agenti della polizia penitenziaria che agirono violenza
nei confronti di un detenuto nel carcere di Reggio Emilia nell’aprile 2023. La
notizia, uscita ieri, parla di condanne dai 4 ai 2 anni di carcere ma, l’aspetto
più significativo, riguarda la […]
Le relazioni pericolose tra il “belpaese” e gli abusi e torture. Enrico Triaca,
il tipografo della colonna romana delle Br denunciò di essere stato seviziato.
Stessa sorte toccò ai sequestratori di Dozier. E poi c’è il carcere duro
di Frank Cimini da l’Unità
L’Italia come del resto altre democrazie ha un rapporto non molto chiaro
(eufemismo) con la tortura. Infatti non esiste una legge che sanzioni la tortura
come reato tipico del pubblico ufficiale soprattutto per l’opposizione storica
dei sindacati di polizia che vorrebbero abrogare o comunque ridimensionare quel
minimo di normativa attualmente in vigore. Su questo urge una riflessione da
contestualizzare proprio nel momento in cui il torturatore libico ricercato dal
Tribunale penale internazionale è stato liberato e riaccompagnato a casa.
L’utilizzo della tortura caratterizzò gli anni in cui c’era da reprimere la
sovversione interna. Al di là delle “belle parole” nel 1982 del presidente della
Repubblica Sandro Pertini: “In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule
di giustizia e non negli stadi”.
Questa sera nel centro sociale Bruno a Trento viene proiettato il documentario
dal titolo Il tipografo sulla vicenda di Enrico Triaca, militante della colonna
romana delle Brigate Rosse arrestato a maggio del 1978. Venne torturato. Un
agente dei Nocs Danilo Amore testimonia l’esistenza di quelle sevizie. All’epoca
il tipografo denunciò di essere stato torturato e fu condannato per calunnia. A
distanza a di circa 40 anni la condanna fu annullata dal Tribunale di Perugia.
Era tutto vero. Ovviamente i reati commessi ai suoi danni nel frattempo
prescritti. La stessa sorte era toccata ai sequestratori del generale Dozier ma
a coprire il misfatto furono le parole dell’allora ministro dell’Interno
Virginio Rognoni che se la cavò brillantemente dicendo: “Siamo in guerra”.
Le carceri speciali furono luoghi in cui si annullava l’identità politica dei
reclusi applicando l’articolo 90, l’antenato del 41bis del regolamento
penitenziario che attualmente riguarda oltre 700 detenuti. In stragrande
maggioranza sono mafiosi e il loro numero risulta superiore a quanti vi erano
sottoposti ai tempi delle stragi. Nell’elenco ci sono anche Nadia Desdemona
Lioce, Marco Mezzasalma e Roberto Morandi che fecero parte delle nuove Br,
organizzazione che non esiste da oltre 20 anni. Nonostante ciò le istanze per la
revoca del 41 bis vengono regolarmente rigettate a causa del rischio di
collegamenti con un esterno che non c’è. E poi c’è Alfredo Cospito protagonista
di un lunghissimo sciopero della fame (considerato di fatto a scopo di
terrorismo) per protestare contro il carcere duro a tutela degli altri 700 più
che di se stesso.
> Osservatorio Repressione è una Aps-Ets totalmente autofinanziata. Puoi
> sostenerci donando il tuo 5×1000
>
> News, aggiornamenti e approfondimenti sul canale telegram e canale WhatsApp
Attacco alla Corte penale internazionale. Omissioni, inesattezze e buchi
temporali in serie. Il modo nel quale Nordio ha difeso Almasri e polemizzato con
la Corte dell’Aia non si regge in piedi. Le leggi sono chiare, lui doveva
conoscerle e fare eseguire l’arresto
di Gianfranco Schiavone da l’Unità
La difesa dell’operato del Governo sul caso Almasri da parte del ministro Nordio
si basa sulle seguenti argomentazioni; innanzitutto il mandato di cattura emesso
da parte della CPI e l’intero incartamento è arrivato in lingua inglese senza
essere tradotto, con una serie di criticità che avrebbero reso impossibile
l’immediata adesione del ministero alla richiesta arrivata dalla Corte
d’appello.
A quali criticità si riferisca Nordio lo spiega lo stesso ministro quando mette
in evidenza come la richiesta della CPI consta di “una sessantina di paragrafi
in cui vi è tutta la sequenza di crimini orribili addebitati al catturando, vi è
un incomprensibile salto logico. Le conclusioni del mandato di arresto
risultavano differenti rispetto alla parte motivazionale e rispetto alle
conclusioni”. Nordio dunque ha ritenuto opportuno e legittimo entrare nelle
motivazioni addotte dalla CPI rivendicando come “ Il ruolo del ministro non è
solo di transito e di passacarte, è un ruolo politico: ho il potere e dovere di
interloquire con altri organi dello Stato sulla richiesta della Cpi, sui
dettagli e sulla coerenza delle conclusioni cui arriva la Corte. Coerenza che
per noi manca assolutamente”.
Nella sua alquanto sorprendente conclusione il Ministro Nordio ribadisce la sua
posizione sul fatto di avere seguito le regole affermando che “noi non possiamo
scavalcare le procedure, altrimenti legittimeremmo tutto” e chiude accusando
nientemeno la Corte Penale stessa di non aver seguito le regole del diritto.
Cosa dicono dunque le regole che sarebbero state rispettate con così estremo
rigore da Nordio e violate dalla Corte? Lo statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale entrato in vigore il 1.02. 2022 con legge 12 luglio 1999, n. 232
(ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale) prevede innanzitutto che “Lo Stato Parte che ha ricevuto una
richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente
provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua
legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto”. (Art. 59
par. 1).
Sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 59 (par.2) spetta
all’autorità giudiziaria dello Stato in cui è stato effettuato l’arreso
accertare, secondo la sua legislazione che il mandato concerne elettivamente
tale persona, che sia stata arrestata secondo una procedura regolare e che i
suoi diritti sono stati rispettati. Però lo stesso articolo (par.4) precisa che
“l’autorità competente dello Stato di detenzione non è abilitata a verificare se
il mandato d’arresto é stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b)
del paragrafo 1 dell’articolo 58”. Le autorità dello Stato in cui viene
effettuato l’arresto devono vigilare sul rispetto dei diritti della persona
ricercata dalla Corte ma non possono sindacare le valutazioni effettuate dalla
Corte sulla sussistenza dei presupposti per emettere il mandato di arresto;
spetta infatti solo alla CPI stabilire “se vi sono fondati motivi di ritenere
che tale persona ha commesso un reato di competenza della Corte (e se)
“l’arresto di tale persona sembra necessario per garantire la comparizione della
persona al processo” oppure se è parimenti necessario “per impedire che la
persona continui in quel crimine o in un crimine commesso che ricade sotto la
giurisdizione della Corte o che avviene nelle stesse circostanze”.
Scuserà il lettore la scelta di entrare in questioni procedurali così di
dettaglio ma farlo è necessario per mettere in evidenza come lo Statuto della
CPI esclude tassativamente che le autorità dello Stato che effettua l’arresto
possano sindacare le ragioni addotte dalla CPI per spiccare il mandato di
arresto, o addirittura entrare nel merito della presunta incoerenza delle
motivazioni della CPI come invece rivendica di poter fare il ministro Nordio,
senza alcun fondamento. Il contenuto della richiesta di arresto e di consegna è
altresì disciplinato dall’articolo 91 dello stesso Statuto della CPI che prevede
che la richiesta debba contenere o essere accompagnata da un fascicolo che
contenga “ i documenti dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi
nello Stato richiesto per procedere alla consegna” purché però non siano
eccessivamente onerose.
È altresì disciplinata anche l’ipotesi (art.92 par.1) in cui ricorra una
situazione di emergenza; in tal caso “la Corte può chiedere il fermo della
persona ricercata in attesa che siano presentate la richiesta di consegna ed i
documenti giustificativi di cui all’articolo 91”. Solo se tali documenti
giustificativi non giungono successivamente nei tempi stabiliti la “persona in
stato di fermo può essere rimessa in libertà” (par.3) e comunque ciò “non
pregiudica il suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di
consegna accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata in seguito”.
Il Ministro Nordio non ha sostenuto nella sua audizione in Parlamento che il
fascicolo inviato dalla CPI fosse fortemente incompleto; anzi il ministro sembra
essersi lamentato (!) proprio dalla corposità della documentazione pervenuta.
Ho ritenuto tuttavia utile ricordare anche l’ipotesi della carenza documentale
al fine di sottolineare come i principi giuridici che disciplinano la procedura
di arresto della persona ricercata dalla Corte siano chiari: il Ministro della
Giustizia non aveva la facoltà di entrare nel merito delle valutazioni della
Corte Penale Internazionale in relazione alle ragioni del mandato di cattura e
alla valutazione sulla pericolosità del soggetto, nè poteva sindacare su
presunte incoerenze nella ricostruzione dei fatti. Ma anche volendo spingersi
fino a ritenere che le asserite incongruenze nella documentazione ricevuta
fossero così forti e dirimenti da dover essere chiarite, in ogni caso, il
Ministro avrebbe dovuto chiedere alla Corte con immediatezza chiarimenti ed
integrazioni documentali e solo nella remota ipotesi nella quale la Corte fosse
rimasta tenacemente inerte l’ultima estrema ipotesi, ovvero liberazione del
ricercato Almarsi, avrebbe potuto avvenire.
Non sembra tuttavia dalla ricostruzione dei fatti e dall’analisi di quanto
previsto dalla procedura che regola i mandati di arresto emessi dalla CPI, che
le tesi sostenute dal focoso ministro della Giustizia siano dunque in alcun modo
sostenibili. La liberazione di Almasri ha vanificato il mandato di arresto
emesso dalla Corte penale Internazionale e il suo successivo solerte
accompagnamento in Libia ha annullato il primo e prioritario obiettivo che la
Corte Penale Internazionale intendeva perseguire, ovvero impedire che la persona
possa continuare, come invece farà, a perpetrare i crimini per i quali era
ricercato. La pratica della tortura è salva.
> Osservatorio Repressione è una Aps-Ets totalmente autofinanziata. Puoi
> sostenerci donando il tuo 5×1000
>
> News, aggiornamenti e approfondimenti sul canale telegram e canale WhatsApp